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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 giugno 1979

Cassazione n. 44508/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/06/1979 avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Catania con la sentenza in epigrafe indicata, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con il riconoscimento del quinto comma dell'art. 73 T.U. stup, in anni 1 di reclusione ed € 1.200,00 di multa, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la riduzione della pena per il rito abbreviato (esclusa la recidiva).

2. Ricorre in cassazione l'imputato con un unico motivo di ricorso: carenza e manifesta illogicità della motivazione relativamente al trattamento sanzionatorío eccessivo.

3. Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, generico e articolato in fatto.

La sentenza impugnata adeguatamente motiva sul trattamento sanzionatorio rilevando come la quantità dello stupefacente, di cui l'imputato provvedeva al taglio ed al confezionamento, giustifica la determinazione della pena al di sopra del minimo edittale, pur con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Le modalità del fatto, inoltre, facevano ritenere che il ricorrente poteva contare su una stabile rete di acquirenti.

Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivata.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12/11/2021 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/06/1979 avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catania con la sentenza in epigrafe indicata, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con il riconoscimento del quinto comma dell'art. 73 T.U. stup, in anni 1 di reclusione ed € 1.200,00 di multa, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la riduzione della pena per il rito abbreviato (esclusa la recidiva). 2. Ricorre in cassazione l'imputato con un unico motivo di ricorso: carenza e manifesta illogicità della motivazione relativamente al trattamento sanzionatorío eccessivo. 3. Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, generico e articolato in fatto. La sentenza impugnata adeguatamente motiva sul trattamento sanzionatorio rilevando come la quantità dello stupefacente, di cui l'imputato provvedeva al taglio ed al confezionamento, giustifica la determinazione della pena al di sopra del minimo edittale, pur con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Le modalità del fatto, inoltre, facevano ritenere che il ricorrente poteva contare su una stabile rete di acquirenti. Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/11/2021 Il C
Sentenza Cassazione n. 44508/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris