CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 19089/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G. n. 17757-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e ROMANO' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 75, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, via [OSCURATO:PERSONA], 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1842/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, Sez. II, emessa in data 3/05/2017 e depositata in pari data; F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 17757/2017 Numero sezionale 941/2022 Numero di raccolta generale 19089/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] I fatti di causa possono così riassumersi. 1. Con sentenza n. 1200/2016 del 12/10/2016, il Tribunale di Varese condannava gli odierni ricorrenti a corrispondere la somma di euro 11.707,52 a titolo di indennità di sopraelevazione e la somma di euro 7.587,41 a titolo di risarcimento dei danni al camino e alla canna fumaria subiti dal sig. [OSCURATO:PERSONA] a seguito dei lavori di ristrutturazione dell'appartamento di proprietà degli stessi e di trasformazione del sottotetto in mansarda abitabile. 2. I ricorrenti proponevano appello per l’integrale riforma di detta sentenza. Resisteva parte appellata, chiedendo la conferma della decisione impugnata e la condanna degli appellanti, in solido tra loro, oltre che alle spese, anche per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. 3. Con sentenza n. 1842/2017 del 3 maggio 2017 ex art. 281 sexies c.p.c., depositata in pari data, la Corte di Appello di Milano rigettava il gravame, confermava la sentenza del giudice di prime cure e condannava gli appellanti al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. 4. Avverso tale sentenza propongono ricorso i sigg.ri Silipo e Romanò affidandosi a tre motivi e chiedendo la cassazione senza rinvio, con decisione nel merito che determini l’indennità di sopraelevazione nella indicata misura di euro 933,00, revochi la condanna loro inflitta per lite temeraria e la condanna alle spese e al pagamento integrale del compenso liquidato al CTU, con vittoria delle spese di giudizio. Ric. 2017 n. 17757 sez. S2 - ud. 03-05-2022 -2- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 17757/2017 Numero sezionale 941/2022 Numero di raccolta generale 19089/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 5. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, nel quale avanza domanda di condanna per lite temeraria dei ricorrenti per la fase del giudizio di cassazione. 6. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Preliminarmente occorre esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c. (in controricorso è indicato erroneamente l’art. 361-bis) avanzata dal controricorrente, il quale sostiene che la sentenza censurata ha deciso la controversia in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte, i cui precedenti sono stati puntualmente richiamati nello svolgimento dell'iter argomentativo e che controparte non ha offerto elementi affinché la Corte decida di mutare i suoi richiamati orientamenti. 2.- Il ricorso può essere considerato ammissibile, in quanto le doglianze avanzate dai ricorrenti non risultano tanto dirette a censurare la giurisprudenza in materia di questa Corte per proporre argomentazioni alternative – ipotesi in cui il ricorrente “deve raffrontare la ratio decidendi della sentenza impugnata con la giurisprudenza della Corte e, ove la prima risulti conforme alla seconda, non deve omettere di fornire argomenti per mutare giurisprudenza” (Cass. n. 5001/2018) - ma sono volte a contestare la ritenuta non corretta applicazione dei precedenti nel caso di specie. 3. - Il ricorso non può trovare comunque accoglimento, sotto tutti i motivi dedotti dai ricorrenti. Per ragioni di connessione, e anche per il fatto che le censure posto a fondamento del primo motivo sono sostanzialmente riproposte nel secondo, gli stessi possono essere trattati congiuntamente. Ric. 2017 n. 17757 sez. S2 - ud. 03-05-2022 -3- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 17757/2017 Numero sezionale 941/2022 Numero di raccolta generale 19089/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 4.- Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 132 comma 2° n. 4 c.p.c. in quanto la sentenza della corte distrettuale avrebbe respinto le ragioni di impugnazione degli stessi limitandosi ad affermare che “La censura è priva di pregio”. Con il secondo motivo, che pure non indica la ragione di censura dell’elenco dell’art. 360 c.p.c., ma che è evidentemente riconducibile al comma 1°, n. 3, deducono i ricorrenti la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 61 c.p.c. In buona sostanza, i sigg.ri Silipo e Romanò si dolgono di un supposto vizio di motivazione della sentenza per non avere la Corte di Appello di Milano, con un argomentare non atto a rendere edotti i ricorrenti del percorso logico seguito, assunto come valore per determinare l’indennità di sopraelevazione quello indicato nella CTP del resistente e specificati in Euro/mq. 80,00, considerato che si trattava di valore mai contestato dagli attuali ricorrenti. Da qui l’asserita violazione del principio della disponibilità delle prove con l’ammissione (ritenuta nel caso de quo non necessaria) della CTU nel primo grado del giudizio e la richiesta al giudice di appello di rideterminare l’indennità di sopraelevazione sulla scorta delle prove documentali versate in atti. Diversamente da quanto affermato dai ricorrenti, secondo i quali la corte distrettuale si sarebbe limitata a ritenere la loro doglianza “priva di pregio”, la decisione affronta specificamente il profilo censurato, ritenendo corretta la stima del valore dell’area di sedime occupata dalla sopraelevazione come determinata dal CTU e considera specificamente il criterio alternativo di calcolo prospettato dal CT di parte attrice in primo grado (criterio, si legge in sentenza “che gli appellanti Ric. 2017 n. 17757 sez. S2 - ud. 03-05-2022 -4- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 17757/2017 Numero sezionale 941/2022 Numero di raccolta generale 19089/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 vorrebbero utilizzare estrapolando peraltro un solo dato di calcolo”), ritenuto un criterio per un verso approssimativo e per altro verso non corretto da un punto di vista giuridico se rapportato alle modalità di calcolo indicate dell'ultimo comma dell'articolo 1127 c.c. Di conseguenza, la sentenza del giudice di appello non solo non appare censurabile per omessa motivazione sul punto specifico, ma si presenta, sugli aspetti contestati, adeguatamente motivata e sorretta da un corretto iter logico, il cui riesame sfugge al sindacato di legittimità. Per costante giurisprudenza di questa Corte, il difetto di motivazione censurabile in sede di legittimità è configurabile (situazione che nella specie non è dato ravvisare) solo quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice di merito e quale risulta dalla stessa sentenza impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre a una diversa decisione ovvero quando è evincibile l'obiettiva deficienza del processo logico che ha indotto il convincimento del giudice, ma non già quando vi sia difformità rispetto alle attese del ricorrente (Cass. n. 13054 del 2014). i ricorrenti finiscono per muovere alla sentenza impugnata una nuova, mera censura di merito, rendendo il motivo inammissibile. 5.- Le considerazioni appena esposte possono essere riproposte anche per la prospettata violazione del principio della disponibilità della prova, oggetto del secondo motivo di ricorso. Intanto, appare pienamente legittimo il ricorso alla CTU quando l’accertamento da compiersi abbia ad oggetto situazioni e fatti rilevabili – come nella specie - soltanto con l'ausilio di particolari cognizioni tecniche (tra le tante, Cass. n. 18993/2010). Proprio le risultanze della CTU hanno consentito al giudice di stabilire Ric. 2017 n. 17757 sez. S2 - ud. 03-05-2022 -5- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 17757/2017 Numero sezionale 941/2022 Numero di raccolta generale 19089/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 che il valore ricavato è, “contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti”, riferito al valore del suolo sul quale insiste l'edificio o la parte di esso che viene sopraelevata, in maniera rispettosa della ratio della previsione legislativa del calcolo dell’indennità di soprelevazione. In aggiunta, può rilevarsi che la doglianza relativa alla mancata considerazione, da parte della Corte distrettuale, della consulenza di parte, trascura l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità alla cui stregua "la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente" (Cass.2063/10, Cass. 9483/21). Di conseguenza, il decisum del giudice di appello non si è posto in contrasto con il principio di non contestazione, come ripetutamente segnalato dai ricorrenti, posto che ciò che attiene, come nella specie, alla componente valutativa è sottratto a questo principio (Cass. n. 30744/2017) e rientra tra i compiti del giudice, cui spetta individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. In questo senso depongono anche i rilievi contenuti nel controricorso, volti a segnalare la richiesta da parte dell’attuale controricorrente, nel corso del giudizio, di ammissione di una CTU “percipiente” e la documentazione prodotta in primo grado da parte della allora attrice (“produzione in giudizio sia delle Ric. 2017 n. 17757 sez. S2 - ud. 03-05-2022 -6- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 17757/2017 Numero sezionale 941/2022 Numero di raccolta generale 19089/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 quotazioni del bollettino annuale della CCIA di Varese, poi utilizzate dal CTU, sia quelle disponibili nell’Osservatorio dell’Agenzia del Territorio”), tale per cui la Corte avrebbe deciso iuxta alligata et probata. 6.- Con il terzo profilo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 96 c.p.c. per avere la Corte di Appello di Milano, ai fini della condanna per responsabilità aggravata, ritenuto sussistere (“sic et simpliciter”) la loro colpa grave nel non avere avvertito l’infondatezza della loro pretesa. Sostengono in particolare che anche al riguardo nulla la corte distrettuale avrebbe “discettato, limitandosi alla già contestata, semplice, apodittica affermazione ‘La censura è priva di pregio’”. Il motivo è inammissibile. La valutazione in concreto dell’elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave ai sensi dell’art. 96 comma 1° c.p.c. (l’unico aspetto censurato dai ricorrenti), spetta al giudice di merito (Cass. 26515/2017), risolvendosi in un accertamento che si risolve in un giudizio di fatto a lui riservato. Come tale non appare sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione logicamente congrua e giuridicamente immune da vizi come quella della decisione impugnata. Nella specie, la motivazione della decisione censurata è tutt’altro che carente, come sostenuto dai ricorrenti, tanto che ad essa sono dedicate le pagine da 7 a 9 della pronunzia. La corte di appello ha passato in rassegna la sussistenza dei presupposti della domanda di condanna ai sensi dell’art. 96 comma 1° c.p.c.; ha ravvisato la sussistenza se non della mala fede, almeno della colpa grave dei ricorrenti, identificata nella insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice, alla luce della chiara ed esauriente motivazione espressa dal giudice di primo grado. Per di più questi, come si Ric. 2017 n. 17757 sez. S2 - ud. 03-05-2022 -7- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 17757/2017 Numero sezionale 941/2022 Numero di raccolta generale 19089/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 legge in sentenza a pag. 5, con il loro comportamento hanno reso necessaria una consulenza che ha evidentemente allungato i tempi del giudizio. Sotto questo profilo, la pronuncia appare in linea con i precedenti di questa Corte secondo i quali "l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 comma 1 c.p.c. presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo (mala fede o colpa grave) sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto)", laddove "il secondo presupposto richiede l'esistenza di un danno e la prova da parte dell'istante sia dell'an" che del "quantum debeatur". Ciò non osta a che l'interessato possa dedurre, a sostegno della sua domanda, condotte processuali dilatorie o defatigatorie della controparte, potendosi desumere il danno subito da nozioni di comune esperienza anche alla stregua del principio, ora costituzionalizzato, della ragionevole durata del processo (art.111 Cost., comma 2) e della L. n. 89 del 2001 (c. d. “legge Pinto)”, secondo cui, nella normalità dei casi e secondo l'"id quod plerumque accidit", ingiustificate condotte processuali, oltre a danni patrimoniali (quali quelli di essere costretti a contrastare una ingiustificata iniziativa dell'avversario sovente in una sede diversa da quella voluta dal legislatore e per di più non compensata sul piano strettamente economico dal rimborso delle spese ed onorari liquidabili secondo tariffe che non concernono il rapporto tra parte e cliente), causano "ex se" anche danni di natura psicologica, che per non essere agevolmente quantificabili, vanno liquidati equitativamente sulla base degli elementi in concreto desumibili dagli atti di causa" (Cass., Sez. L, Sentenza n. 24645 del 27/11/2007, Rv. 600499- 01; Sez. 3, Sentenza n. 10606 del 30/04/2010). Ric. 2017 n. 17757 sez. S2 - ud. 03-05-2022 -8- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 17757/2017 Numero sezionale 941/2022 Numero di raccolta generale 19089/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 7. - La domanda di condanna per responsabilità aggravata proposta dai resistenti nel controricorso può invece essere disattesa, anche se ammissibile in questa fase di giudizio e tempestivamente proposta (Cass., Sez. 2, ord. 30/10/2018, n. 27715). Come ha già affermato questa Corte (ex plurimus, Cass., Sez. 1, sent. 28/05/2007, n. 14789), ai fini della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., il ricorso per cassazione può considerarsi temerario solo allorquando, oltre ad essere erroneo in diritto, appalesi consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali. Tali evenienze non sono rinvenibili nel caso in esame. La sussistenza di questo presupposto neppure è stata invocata dal controricorrente, la cui domanda sul punto appare generica e comunque priva di qualsivoglia allegazione. 8.- Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Stante il tenore della pronuncia, si dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, condannando parte ricorrente alle spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese forfettarie ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a Ric. 2017 n. 17757 sez. S2 - ud. 03-05-2022 -9- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 17757/2017 Numero sezionale 941/2022 Numero di raccolta generale 19089/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile il 3/05/2022. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 2017 n. 17757 sez. S2 - ud. 03-05-2022 -10- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O