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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 dicembre 2024

Cassazione n. 17535/2025

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seguente SENTENZA Sul ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 30/10/2024, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza del Tribunale di Castrovillari 01/06/2023 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 4 di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda per il reato di cui all'articolo 256, comma 1, lettere a) e b), d.

Igs. 152/2006.

2. Avverso tale sentenza ricorre l'imputato, deducendo che erroneamente la Corte di appello ha omesso di dichiarare la prescrizione, in quanto la disciplina normativa introdotta dalla c.d.

"Legge Orlando" è stata successivamente abrogata dalla riforma Cartabia (d.

Igs. n. 150/2022).[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Come correttamente evidenziato‘ dal Procuratore generale, il contrasto giurisprudenziale sulla applicabilità della sospensione di cui all'art. 159, comma secondo, nn. 1 e 2, cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 11 della legge 23 giugno 2017, n. 103 (cd. riforma Orlando), a seguito della abrogazione operata dalla legge 27 settembre 2021, n. 134, è stato risolto dalle Sezioni unite (sentenza resa in esito all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), che hanno affermato (come da diffusa informazione provvisoria) che tale sospensione è tuttora applicabile ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, quale quello in esame.

Tale principio è già del resto stato applicato da questa Sezione con sentenza n. 8863 del 23/01/2025, Muratori, successiva alla citata pronuncia delle Sezioni Unite, non ancora massimata.

3. Il reato, pertanto, non era prescritto al momento della sentenza di appello e non lo è oggi (dalla data di commesso reato - 22 maggio 2018 - il termine di prescrizione massima quinquennale, tenuto conto della sospensione della prescrizione per 154 giorni, sarebbe caduto il 23 ottobre 2023, ossia prima della sentenza di primo grado; dalla sentenza di primo grado - 01/06/2023 alla pronuncia della sentenza di appello - 30 ottobre 2024 - sarebbe decorso l'ulteriore periodo di sospensione pari a 517 giorni, inferiore al periodo di anni uno e mesi sei previsto dall'allora vigente art. 159, secondo comma, cod. peri., e da tale data a qiiella odierna non è ancora decorso l'analogo periodo di sospensione).

4. Il ricorso è pertanto infondato e va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA Sul ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 30/10/2024, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza del Tribunale di Castrovillari 01/06/2023 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 4 di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda per il reato di cui all'articolo 256, comma 1, lettere a) e b), d. Igs. 152/2006. 2. Avverso tale sentenza ricorre l'imputato, deducendo che erroneamente la Corte di appello ha omesso di dichiarare la prescrizione, in quanto la disciplina normativa introdotta dalla c.d. "Legge Orlando" è stata successivamente abrogata dalla riforma Cartabia (d. Igs. n. 150/2022).[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Come correttamente evidenziato‘ dal Procuratore generale, il contrasto giurisprudenziale sulla applicabilità della sospensione di cui all'art. 159, comma secondo, nn. 1 e 2, cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 11 della legge 23 giugno 2017, n. 103 (cd. riforma Orlando), a seguito della abrogazione operata dalla legge 27 settembre 2021, n. 134, è stato risolto dalle Sezioni unite (sentenza resa in esito all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), che hanno affermato (come da diffusa informazione provvisoria) che tale sospensione è tuttora applicabile ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, quale quello in esame. Tale principio è già del resto stato applicato da questa Sezione con sentenza n. 8863 del 23/01/2025, Muratori, successiva alla citata pronuncia delle Sezioni Unite, non ancora massimata. 3. Il reato, pertanto, non era prescritto al momento della sentenza di appello e non lo è oggi (dalla data di commesso reato - 22 maggio 2018 - il termine di prescrizione massima quinquennale, tenuto conto della sospensione della prescrizione per 154 giorni, sarebbe caduto il 23 ottobre 2023, ossia prima della sentenza di primo grado; dalla sentenza di primo grado - 01/06/2023 alla pronuncia della sentenza di appello - 30 ottobre 2024 - sarebbe decorso l'ulteriore periodo di sospensione pari a 517 giorni, inferiore al periodo di anni uno e mesi sei previsto dall'allora vigente art. 159, secondo comma, cod. peri., e da tale data a qiiella odierna non è ancora decorso l'analogo periodo di sospensione). 4. Il ricorso è pertanto infondato e va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così
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