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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 giugno 2026

Cassazione n. 22058/2026

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[OSCURATO:CODICE_FISCALE] –[OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – elettivamente domiciliati in An-cona, al corso Garibaldi, n. 124, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che li rappresenta e difende in virtùdi procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.[OSCURATO:SOCIETA]. – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] / [OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona dellegale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'avvocatoIvana [OSCURATO:PERSONA] e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (iscritte nell'elenco specialedegli avvocati addetti agli Uffici legali di cui all'art. 23 legge n. 247/2012), chehanno indicato i rispettivi indirizzi di p.e.c. e che la rappresentano e difendonoNumero registro generale 6863/2024Numero sezionale 1763/2026Numero di raccolta generale 22058/2026disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura speciale in calce al contro-Data pubblicazione 27/06/2026ricorso.CONTRORICORRENTE – RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] del DEMANIO dello STATO – [OSCURATO:PERSONA].INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] l'ordinanza n. 1879/2023 della Corte d'appello di Ancona.Udita la relazione nella camera di consiglio del 21 aprile 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1.

Con ricorso ex artt. 702 bis cod. proc. civ. e 29 d.lgs. n. 150/2011 depo-sitato in data 29.9.2020 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], comproprietari dell'area di mq. 12.450 in C.T. del Comune diAncona al foglio n. 95, mappali (in origine) n. 24 e n. 25 (mappale, quest'ultimo,poi frazionato nei mappali n. 1365 e n. 1366), convenivano innanzi alla Corted'Appello di Ancona l'A.N.A.S. e l'Agenzia del Demanio.Esponevano le seguenti circostanze:che l'area era stata in parte occupata dall'A.N.A.S. ai fini dell'ampliamentodella S.S. n. 16 Adriatica;che il Prefetto della Provincia di Ancona, con decreto in data 20.4.1972, avevadisposto l'occupazione di una porzione dell'area per la durata di due anni e, condecreto in data 6.6.1978, aveva disposto l'occupazione di un'ulteriore porzioneparimenti per la durata di due anni (cfr. ricorso, pag. 5);Numero registro generale 6863/2024Numero sezionale 1763/2026Numero di raccolta generale 22058/2026Data pubblicazione 27/06/2026che non si era fatto luogo all'emanazione del decreto di espropriazione, sicchél'occupazione era divenuta sine titulo;che in data 21.8.2020 erano stati ad essi istanti notificati due provvedimentiex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001,segnatamente, l'uno, relativo a porzione (porzione “A”) di mq. 690 e a por-zione di mq. 3.450, contemplante un indennizzo di euro 20.700,00 per il dannopatrimoniale e di euro 2.070,00 per il danno non patrimoniale, oltre interessinella misura annua del 5% per l'importo di euro 5.175,00;segnatamente, l'altro, relativo a porzione (porzione “B”) di mq. 400, contem-plante un indennizzo di euro 2.000,00 per il danno patrimoniale e di euro 200,00per il danno non patrimoniale, oltre interessi nella misura annua del 5% perl'importo di euro 100,00.Chiedevano, dunque, in rapporto alle previsioni dell'art. 42 bis del d.P.R. n.327/2001, condannarsi l'A.N.A.S. al pagamento dell'indennizzo, commisurato alvalore venale, per la perdita delle aree occupate, dell'indennizzo commisuratoalla perdita di valore delle porzioni residue e alla perdita di chances nonchédell'indennizzo per l'occupazione senza titolo fino al dì dell'acquisizione (cfr. ri-corso, pag. 7).2.

Resisteva l'A.N.A.S.Eccepiva, peraltro, l'intervenuta prescrizione oltre il quinquennio per l'inden-nizzo da occupazione illegittima.3.

Resisteva l'Agenzia del Demanio.Eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.4.

Espletata la c.t.u., la Corte di Ancona con ordinanza n. 1879 dei 27.9/5.10.2023 così statuiva:Numero registro generale 6863/2024Numero sezionale 1763/2026Numero di raccolta generale 22058/2026Data pubblicazione 27/06/2026determinava in euro 70.728,78 l'indennità complessiva (euro 20.700,00quale indennizzo ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001; euro 2.070,00 quale inden-nizzo per il pregiudizio non patrimoniale; euro 47.958,78 quale indennizzo peril periodo di occupazione illegittima) spettante per i beni di cui alla porzione “A”,oltre interessi legali dal dì del decreto ex art. 42 bis cit. sulla differenza tra lasomma nel complesso riconosciuta e quella già corrisposta o versata presso laCassa Depositi e Prestiti;determinava in euro 6.220,82 l'indennità complessiva (euro 2.000,00 qualeindennizzo ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001; euro 200,00 quale indennizzo peril pregiudizio non patrimoniale; euro 4.020,82 quale indennizzo per il periodo dioccupazione illegittima) spettante per i beni di cui alla porzione “B”, oltre inte-ressi legali dal dì del decreto ex art. 42 bis cit. sulla differenza tra la somma nelcomplesso riconosciuta e quella già corrisposta o versata presso la [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti;disponeva il deposito presso la [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti degli importi deter-minati a differenza.4.1.

Premetteva la Corte di Ancona che era fondata l'eccezione di difetto dilegittimazione passiva sostanziale dell'Agenzia del Demanio (cfr. sentenza d'ap-pello, pag. 6).Indi, nel merito, evidenziava che era incontestata sia la natura agricola – “nonedificabile” - delle due porzioni di terreno, e al momento dell'occupazione e almomento dell'acquisizione sanante, sia la circostanza che le due porzioni fosseroseparate dalla presenza della strada statale.Evidenziava poi, in ordine alla principale questione controversa tra le parti,concernente la richiesta di indennizzo per il pregiudizio alla proprietà residua,che, limitatamente alla porzione “B”, “il c.t.u. con esaustivo e motivato apprez-Numero registro generale 6863/2024Numero sezionale 1763/2026Numero di raccolta generale 22058/2026Data pubblicazione 27/06/2026zamento in relazione alle obiettive caratteristiche [aveva] rilevato la inesistenzadi alcun impatto sulla residua proprietà in conseguenza della separazione” (cosìordinanza impugnata, pag. 12); e che, limitatamente alla porzione “A”, la rela-tiva apprensione, “diversamente da quanto ritenuto dai ricorrenti e dal c.t.u.,non risulta[va] aver compromesso il godimento/valore della residua proprietà”(così ordinanza impugnata, pag. 12).Evidenziava in particolare, limitatamente alla residua particella n. 1365 - dellaporzione “A” - divenuta edificabile per mq. 3.800 a seguito del P.R.G. del 1993e retrostante la parte acquisita, particella di cui si era addotta la sopravvenutainterclusione, che, nel quadro del carattere omnicomprensivo dell'indennizzo exart. 42 bis cit., “comparando lo stato dei beni ante e post occupazione (…), nonrisulta[va] che la interclusione [fosse] conseguenza della realizzazione dell'o-pera o acquisizione della porzione A” ovvero che “la interclusione come condi-zione oggettiva del bene rispetto al fronte strada e per gli altri lati non risulta[va]insorta per effetto dell'opera realizzata (…)”, sicché la interclusione rimaneva“ovviabile ora come allora con il ricorso agli strumenti giuridici previsti e a ciòdestinati” (così ordinanza impugnata, pagg. 13 - 14).Evidenziava in particolare che neppure risultava che dalla separazione dellaporzione “A” “dalla restante proprietà Marchetti sul lato est della strada [fosse]derivato un deprezzamento della proprietà residua rispetto al valore dell'areaunitaria all'epoca dell'occupazione” (così ordinanza impugnata, pag. 13).Evidenziava dunque che “la inaccoglibilità delle richieste dei ricorrenti didanno patrimoniale per pregiudizio al residuo discende[va] dalla indimostrataesistenza dei presupposti di cui all'articolo 33 TUE e in generale di riflessi nega-tivi alla proprietà residua” (così ordinanza impugnata, pag. 16).Numero registro generale 6863/2024Numero sezionale 1763/2026Numero di raccolta generale 22058/2026Data pubblicazione 27/06/2026Evidenziava, per altro verso, che l'indennità era da determinare, in adesionealla stima del c.t.u., il quale aveva reputato congruo il valore determinatodall'A.N.A.S., nell'importo di euro 5,00 a mq.; che, rispetto al maggior valore amq. di altri terreni della medesima zona, il valore di euro 5,00 a mq. dovevareputarsi congruo, “date le caratteristiche di giacitura meno favorevoli dell'areain esame, la posizione marginale alle strade (…)” (così ordinanza impugnata,pag. 16).Evidenziava, per altro verso ancora, che era da reputare inammissibile e co-munque era rimasta sfornita di prova la richiesta di indennizzo ex art. 40 d.P.R.n. 327/2001 correlata alla qualifica di [OSCURATO:PERSONA].Evidenziava segnatamente che la questione era stata oggetto di indetermi-nata richiesta formulata in sede di conclusioni, per giunta con rinvio a documen-tazione prodotta in allegato alla memoria conclusionale; che la richiesta risul-tava indimostrata in ordine agli specifici presupposti (cfr. ordinanza impugnata,pag. 17).Evidenziava, poi, che era destituita di fondamento l'eccezione di prescrizionedell'indennità da occupazione illegittima sollevata dall'A.N.A.S.Evidenziava segnatamente che l'eccezione di prescrizione era da respingere“in ragione della natura del giudizio, sottoposto a decadenza e non a prescri-zione, non azionabile prima della emissione del provvedimento”, nonché in ra-gione della natura permanente dell'illecito conseguente all'occupazione illegit-tima, natura idonea ad impedire il compimento della prescrizione della pretesarisarcitoria del proprietario “in assenza di una traslazione della proprietà in capoall'ente pubblico” (così ordinanza impugnata, pag. 18).Evidenziava, da ultimo, che ai fini del computo dell'indennità da occupazioneillegittima veniva in rilievo per la porzione “A” il periodo compreso tra ilNumero registro generale 6863/2024Numero sezionale 1763/2026Numero di raccolta generale 22058/2026Data pubblicazione 27/06/202624.4.1974 e il 21.8.2020 e per la porzione “B” il periodo compreso tra il 6.6.1980e il 21.8.2020 (cfr. ordinanza impugnata, pag. 18).5.

Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], LetiziaMarchetti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ne hanno chiesto sulla scorta dicinque motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordinealle spese di lite.L'A.N.A.S. ha depositato controricorso recante ricorso incidentale articolato inun unico motivo; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ri-corso ed accogliersi il ricorso incidentale, “dichiarando l'intervenuta prescrizionedel diritto all'indennizzo per l'occupazione senza titolo delle porzioni A e B ri-spettivamente in relazione al periodo 1974-2015, quanto alla porzione A e alperiodo 1980-2015, quanto alla porzione B” (così controricorso, pag. 26); inogni caso, con il favore delle spese.L'Agenzia del Demanio dello Stato – [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.6.

I ricorrenti hanno depositato memoria.Del pari l'A.N.A.S. ha depositato memoria.CONSIDERATO CHE7.

Con il primo motivo i ricorrenti principali denunciano ai sensi dell'art. 360,1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 42 bis,32, 33 e 37 d.P.R. n. 327/2001 nonché dell'art. 1359 cod. civ.Deducono che, contrariamente all'assunto della Corte di Ancona, è stata l'e-secuzione dell'opera ad aver determinato l'interclusione della particella n. 1365della porzione “A”; che non è sostenibile che “l'interclusione è ovviabile me-diante una soluzione progettuale secondo le previsioni del C.d.S.”; che del restoNumero registro generale 6863/2024Numero sezionale 1763/2026Numero di raccolta generale 22058/2026Data pubblicazione 27/06/2026l'A.N.A.S. non ha indicato quale potesse essere una simile soluzione progettualeed “ha respinto tutte quelle praticabili” (cfr. ricorso, pag. 23).Deducono dunque che, onde sottarsi al ristoro del danno arrecato alla pro-prietà residua, l'A.N.A.S. avrebbe dovuto indicare le modalità per superare l'in-terclusione (cfr. ricorso, pag. 25).8.

Con il secondo motivo i ricorrenti principali denunciano ai sensi dell'art.360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame circa fatto decisivo per il giu-dizio oggetto di discussione tra le parti; il travisamento della fattispecie, la ca-renza di motivazione “in ordine al dissenso della Corte di appello rispetto allarelazione del c.t.u.”; l'illogicità della motivazione in ordine al nesso causale deldanno alla proprietà residua (cfr. ricorso, pag. 27).Deducono che la Corte di Ancona, allorché ha disconosciuto la riconducibilitàdell'interclusione della proprietà residua all'esecuzione dell'opera, ha statuitocon motivazione erronea e contraddittoria (cfr. ricorso, pag. 30).Deducono che “la costruzione della strada e la sua disciplina sono inscindibiliconfigurando la seconda l'ontologia della prima” (così ricorso, pag. 30).9.

Con il terzo motivo i ricorrenti principali denunciano ai sensi dell'art. 360,1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 42 bis,32, 33, 37 e 40, 4° co., d.P.R. n. 327/2001 nonché degli artt. 1223, 1224, 2043e 2056 cod. civ.Deducono che dalle illegittimità denunciate con il primo e secondo motivo“deriva l'errata determinazione del danno operata dall'ordinanza impugnata”(così ricorso, pag. 32).Deducono che “è da censurare, altresì, l'omessa attribuzione della rivaluta-zione monetaria del danno” (così ricorso, pag. 33).Numero registro generale 6863/2024Numero sezionale 1763/2026Numero di raccolta generale 22058/202610.

Il primo motivo, il secondo motivo ed il terzo motivo del ricorso principaleData pubblicazione 27/06/2026sono all'evidenza connessi; il che ne suggerisce la disamina contestuale; i me-desimi mezzi di impugnazione sono comunque inammissibili.11.

Innegabilmente i mezzi in esame - nonostante la rubrica ex n. 3 del 1°co. dell'art. 360 cod. proc. civ. del primo e del terzo motivo - veicolano censure“di fatto”.Cosicché soccorre l'elaborazione di questa Corte.Ovvero l'insegnamento secondo cui con il ricorso per cassazione la parte nonpuò rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione,la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie ope-rate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto com-piuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.)7.12.2017, n. 29404.

Cfr. altresì Cass. sez. un. 27.12.2019, n. 34476, secondocui è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione delvizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di moti-vazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, miri, in realtà,ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito).Ovvero l'insegnamento secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, deveritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente so-stenga un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino alle-gati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpreta-zione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a unnuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme (cfr. Cass.(ord.) 23.4.2024, n. 10927).12.

In ogni caso, nessuna delle ipotesi di “anomalia motivazionale” destinatead acquisire significato in rapporto alla previsione del n. 5 del 1° co. dell'art.Numero registro generale 6863/2024Numero sezionale 1763/2026Numero di raccolta generale 22058/2026360 cod. proc. civ. e nel segno della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle Se-Data pubblicazione 27/06/2026zioni Unite di questa Corte, inficia il dictum della Corte di Ancona.13.

Un duplice rilievo altresì si impone.Da un canto, nel vigore del nuovo testo dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc.civ. – al di là dell'ipotesi del “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”,insussistente nel caso de quo ‒ non è più configurabile il vizio di contraddittoriamotivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo soloall'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto didiscussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddit-toria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi deln. 4 del medesimo art. 360 cod. proc. civ. (cfr. Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928).D'altro canto, il giudice del merito non può ritenersi vincolato dalle deduzionitratte dal c.t.u. in base agli accertamenti tecnici, essendo suo precipuo compitotrarre autonomamente logiche conclusioni, giuridiche e di merito, sulla base delmateriale probatorio acquisito (cfr. Cass. 20.7.2001, n. 9922; Cass. 7.8.2002,n. 11880).E, ben vero, nella specie la Corte d'appello ha disatteso le conclusioni dell'au-siliario d'ufficio sulla scorta di congrua ed esaustiva motivazione.14.

Si impongono infine le seguenti ulteriori puntualizzazioni.Il valore a mq. recepito dalla Corte distrettuale sulla scorta dell'indicazionedel c.t.u. è stato evidentemente dall'ausiliario d'ufficio computato all'attualità.Cosicché ingiustificatamente i ricorrenti principali si dolgono per il mancatoriconoscimento della rivalutazione monetaria.In ogni caso, in parte qua la censura veicolata dal terzo mezzo è generica,siccome non reca utili specificazioni temporali.Numero registro generale 6863/2024Numero sezionale 1763/2026Numero di raccolta generale 22058/2026Data pubblicazione 27/06/2026Il rilievo dei ricorrenti principali, secondo cui occorreva tener conto “della na-tura imprenditoriale dell'azienda agricola Marchetti”, sicché il danno ai sensidell'art. 42 bis, 3° co., d.P.R. cit. è risarcibile in misura superiore al 5% annuo(cfr. ricorso, pagg. 33 - 34), è parimenti del tutto generico ed aspecifico.Il rilievo ulteriore dei Marchetti, secondo cui ha errato la Corte d'appello anegare l'indennità aggiuntiva ex art. 40, 4° co., d.P.R. cit., giacché è indiscussala qualità di imprenditore agricolo del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] (così ricorso,pag. 35), non si correla, non si confronta con la “ratio, in parte qua, decidendi”.La Corte distrettuale ha infatti esplicitato – lo si è premesso – che la dedu-zione formulata al riguardo dagli opponenti era inammissibile e sfornita di prova.Cosicché sovviene l'elaborazione di questa Corte secondo cui, in tema di ri-corso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la “ratiodecidendi” posta a fondamento della pronuncia impugnata (cfr. Cass. (ord.)10.8.2017, n. 19989; Cass. (ord.) 24.2.2020, n. 4905; Cass. 17.7.2007, n.15952, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione devono connotarsi, a penadi inammissibilità, in conformità ai requisiti della specificità, completezza e rife-ribilità alla decisione impugnata).15.

Con il quarto motivo i ricorrenti principali denunciano ai sensi dell'art.360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 91cod. proc. civ.Deducono che ha errato la Corte di Ancona a far luogo alla compensazionenella misura di ½ delle spese di lite e di c.t.u.16.

Il quarto motivo del ricorso principale è del pari inammissibile.17.

È sufficiente il rinvio all'elaborazione di questa Corte.Ovvero all'insegnamento secondo cui, con riferimento al regolamento dellespese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertareNumero registro generale 6863/2024Numero sezionale 1763/2026Numero di raccolta generale 22058/2026Data pubblicazione 27/06/2026che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essereposte a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sin-dacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazionedell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'i-potesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso con altri giusti mo-tivi (cfr. Cass. 11.1.2008, n. 406; Cass. (ord.) 4.8.2017, n. 19613).Ovviamente la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compen-sazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, 2° co., cod.proc. civ.), si verifica - anche in relazione al principio di causalità - nelle ipotesiin cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che sianostate cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero venga accoltaparzialmente l'unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo oin più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri (cfr. Cass.(ord.) 22.8.2018, n. 20888).18.

Con il quinto motivo i ricorrenti principali denunciano l'illegittimità costi-tuzionale dell'art. 29 d.lgs. n. 150/2011 per violazione degli artt. 3, 24 e 111Cost.Deducono che il disconoscimento del doppio grado di giudizio in tema di op-posizione alla stima “compromette il pieno esercizio del diritto di difesa” (cosìricorso, pag. 37).19.

Il quinto motivo di ricorso è parimenti inammissibile.20.

La prospetta questione di legittimità costituzionale è manifestamente in-fondata.Questa Corte ha già avuto modo si puntualizzare, seppur con riferimentoall'assetto legislativo precedente, che, in tema di espropriazioni per pubblicautilità disposte ai sensi della legge 22.10.1971, n. 865, la speciale competenzaNumero registro generale 6863/2024Numero sezionale 1763/2026Numero di raccolta generale 22058/2026Data pubblicazione 27/06/2026in unico grado della corte d'appello in ordine ai giudizi di opposizione alla stimadell'indennità espropriativa prevista dall'art. 19 della citata legge n. 865 - noninvestito dalle declaratorie di illegittimità, che hanno interessato le sole disposi-zioni della medesima legge attinenti la quantificazione dell'indennità (sentenzaCorte Costituzionale n. 5/1980 e n. 223/1983) - manifestamente non contrastacon gli artt. 3, 24 e 113 Cost., atteso che la regola del doppio grado di giurisdi-zione non è espressione di un principio costituzionalmente garantito e che la suaderoga trova, nella specie, apprezzabile giustificazione nell'oggettiva peculiaritàe diversità del procedimento ablativo (cfr. Cass. 11.9.1993, n. 9480; Cass.11.4.1990, n. 3085.

Cfr. altresì Cass. (ord.) 30.10.2018, n. 27700, con cui,seppur sul terreno della protezione internazionale, questa Corte ha ribadito cheil principio del doppio grado di giurisdizione non ha copertura costituzionale).21.

Con l'unico motivo la ricorrente incidentale denuncia ai sensi dell'art. 360,1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 42 bis, 3°co., d.P.R. n. 327/2001, degli artt. 2043, 2947 e 2948 cod. civ.Deduce che ha errato la Corte di Ancona a rigettare l'eccezione di prescrizionecon riferimento al risarcimento per l'occupazione senza titolo limitatamente alperiodo anteriore al quinquennio precedente la proposizione della domanda giu-diziale.22.

In dipendenza dell'inammissibilità del ricorso principale va dichiarata l'i-nefficacia ex art. 334, 2° co., cod. proc. civ. del ricorso incidentale, siccome – ilricorso incidentale - proposto tardivamente.23.

Si impone dapprima un duplice rilievo.Le regole sull'impugnazione tardiva, sia ai sensi dell'art. 334 cod. proc. civ.che in base al combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., siapplicano indiscutibilmente a quella incidentale in senso stretto, cioè a quellaNumero registro generale 6863/2024Numero sezionale 1763/2026Numero di raccolta generale 22058/2026Data pubblicazione 27/06/2026proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l'impugnazione principale(cfr. Cass. (ord.) 24.8.2020, n. 17614; Cass. Sez.

Un. 29.10.2020, n. 23903).Evidentemente è il caso de quo, siccome il ricorso incidentale è stato propostodall'A.N.A.S., nei cui confronti i Marchetti hanno esperito il loro ricorso princi-pale.La norma dell'art. 334, 2° co., cod. proc. civ. - in base alla quale, se l'impu-gnazione principale viene dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentaletardiva perde efficacia - trova applicazione nei casi di inammissibilità dell'impu-gnazione in senso proprio, per mancata osservanza del termine per impugnareovvero per mancata osservanza degli adempimenti richiesti dalla legge proces-suale a pena di inammissibilità (cfr. Cass. 5.9.2008, n. 22385; Cass. sez. lav.11.6.2010, n. 14084; Cass. Sez.

Un. 14.4.2008, n. 9741 (Rv. 602740-01), se-condo cui, qualora il ricorso principale per cassazione venga dichiarato impro-cedibile, l'eventuale ricorso incidentale tardivo diviene inefficace, e ciò non invirtù di un'applicazione analogica dell'art. 334, 2° co., cod. proc. civ. - dettatoper la diversa ipotesi dell'inammissibilità dell'impugnazione principale - bensì inbase ad un'interpretazione logico-sistematica dell'ordinamento, che conduce aritenere irrazionale che un'impugnazione (tra l'altro anomala) possa trovare tu-tela in caso di sopravvenuta mancanza del presupposto in funzione del quale èstata riconosciuta la sua proponibilità; Cass. sez. lav. 14.3.2002, n. 3743, se-condo cui l'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia non soltanto sequella principale venga dichiarata inammissibile - come espressamente previstodall'art. 334 cod. proc. civ. - ma anche se quella risulti improponibile o impro-cedibile, ossia in ogni caso in cui esista “ab origine” un difetto che precludel'esame dell'impugnazione principale, atteso che l'art. 334 cit. va interpretatonel senso che intanto persiste e trova tutela nell'ordinamento l'interesse all'im-Numero registro generale 6863/2024Numero sezionale 1763/2026Numero di raccolta generale 22058/2026Data pubblicazione 27/06/2026pugnazione incidentale tardiva, in quanto può venire esaminata l'impugnazioneprincipale).Evidentemente è anche il caso di specie, siccome il ricorso principale è incorsonel rilievo di inammissibilità peraltro ex art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ.24.

Su tale scorta, a riscontro della tardiva proposizione del ricorso inciden-tale, si rileva quanto segue.L'ordinanza della Corte di Ancona è stata depositata il 5 ottobre 2023 e nonè stata notificata (cfr. ricorso principale, pag. 2; controricorso, pag. 1).Il ricorso principale è stato notificato in data 19 marzo 2024.Il controricorso recante il ricorso incidentale dell'A.N.A.S. è stato depositatoin data lunedì 29 aprile 2024 (le novità di cui al disposto degli artt. 370 e 371cod. proc. civ. si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023).Evidentemente a tal ultima data era ampiamente decorso (sin da venerdì 5aprile 2024) il termine di sei mesi ex art. 327, 1° co., cod. proc. civ. a far datadal 5.10.2024.25.

Si impone un rilievo finale.L'impugnazione incidentale, segnatamente il ricorso per cassazione inciden-tale, avanzata allorché i termini di cui agli artt. 325, 326 e 327 cod. proc. civ.siano decorsi, giammai può essere, allorché l'impugnazione principale sia di-chiarata inammissibile, ritenuta tempestiva, anche se proposta nel rispetto deltermine di cui all'art. 370 cod. proc. civ. (cfr. Cass. 8.2.2011, n. 3056, secondocui l'inammissibilità del ricorso principale per cassazione non priva di efficacia ilricorso incidentale che sia stato proposto tempestivamente ai sensi dell'art. 371cod. proc. civ. e nei termini per impugnare previsti dagli artt. 325, 326 e 327cod. proc. civ., dovendosi ritenere anzi che il ricorso incidentale in tale ipotesiNumero registro generale 6863/2024Numero sezionale 1763/2026Numero di raccolta generale 22058/2026tenga luogo di quello principale; Cass. (ord.) 22.8.2018, n. 20963, secondo cuiData pubblicazione 27/06/2026le impugnazioni incidentali possono essere proposte, in sede di gravame, con lacomparsa di risposta tempestivamente depositata, purché risulti rispettato iltermine ordinario di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primogrado, sicché, mentre l'inammissibilità dell'appello principale non priva di effi-cacia l'appello incidentale che sia stato proposto (oltre che tempestivamente aisensi dell'art. 343 cod. proc. civ. anche) nei termini per impugnare previsti dagliartt. 325, 326 e 327 cod. proc. civ., un'impugnazione incidentale avanzataquando tali termini siano scaduti non potrebbe mai essere ritenuta “tempestiva”,anche se rispettosa del termine di cui all'art. 343 cod. proc. civ.).26.

In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso principale iricorrenti principali vanno condannati in solido a rimborsare alla controricorrentele spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da di-spositivo.Nessuna statuizione in ordine alle spese va assunta nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato – Ramo stradale, rimasta intimata.27.

Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei soliricorrenti principali (cfr. Cass. 25.7.2017, n. 18348, secondo cui il controricor-rente, il cui ricorso incidentale tardivo sia dichiarato inefficace a seguito di de-claratoria di inammissibilità del ricorso principale, non può essere condannatoal pagamento del doppio del contributo unificato, trattandosi di sanzione conse-guente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilitào improcedibilità dell'impugnazione, ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115 del 2002; Cass. (ord.) 18.1.2019, n. 1343), con vincolo solidale, di un ul-Numero registro generale 6863/2024Numero sezionale 1763/2026Numero di raccolta generale 22058/2026Data pubblicazione 27/06/2026teriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.

P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso principale;dichiara l'inefficacia del ricorso incidentale;condanna in solido i ricorrenti principali, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a rimborsare alla controricorrente A.N.A.S.le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro6.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spesegenerali nella misura del 15% ed accessori di legge;ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussi-stenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrentiprincipali, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo uni-ficato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r.cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 21 aprile 2026.Il presidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:CODICE_FISCALE] –[OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – elettivamente domiciliati in An-cona, al corso Garibaldi, n. 124, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che li rappresenta e difende in virtùdi procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.[OSCURATO:SOCIETA]. – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] / [OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona dellegale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'avvocatoIvana [OSCURATO:PERSONA] e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (iscritte nell'elenco specialedegli avvocati addetti agli Uffici legali di cui all'art. 23 legge n. 247/2012), chehanno indicato i rispettivi indirizzi di p.e.c. e che la rappresentano e difendonoNumero registro generale 6863/2024Numero sezionale 1763/2026Numero di raccolta generale 22058/2026disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura speciale in calce al contro-Data pubblicazione 27/06/2026ricorso.CONTRORICORRENTE – RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] del DEMANIO dello STATO – [OSCURATO:PERSONA].INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] l'ordinanza n. 1879/2023 della Corte d'appello di Ancona.Udita la relazione nella camera di consiglio del 21 aprile 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. Con ricorso ex artt. 702 bis cod. proc. civ. e 29 d.lgs. n. 150/2011 depo-sitato in data 29.9.2020 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], comproprietari dell'area di mq. 12.450 in C.T. del Comune diAncona al foglio n. 95, mappali (in origine) n. 24 e n. 25 (mappale, quest'ultimo,poi frazionato nei mappali n. 1365 e n. 1366), convenivano innanzi alla Corted'Appello di Ancona l'A.N.A.S. e l'Agenzia del Demanio.Esponevano le seguenti circostanze:che l'area era stata in parte occupata dall'A.N.A.S. ai fini dell'ampliamentodella S.S. n. 16 Adriatica;che il Prefetto della Provincia di Ancona, con decreto in data 20.4.1972, avevadisposto l'occupazione di una porzione dell'area per la durata di due anni e, condecreto in data 6.6.1978, aveva disposto l'occupazione di un'ulteriore porzioneparimenti per la durata di due anni (cfr. ricorso, pag. 5);Numero registro generale 6863/2024Numero sezionale 1763/2026Numero di raccolta generale 22058/2026Data pubblicazione 27/06/2026che non si era fatto luogo all'emanazione del decreto di espropriazione, sicchél'occupazione era divenuta sine titulo;che in data 21.8.2020 erano stati ad essi istanti notificati due provvedimentiex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001,segnatamente, l'uno, relativo a porzione (porzione “A”) di mq. 690 e a por-zione di mq. 3.450, contemplante un indennizzo di euro 20.700,00 per il dannopatrimoniale e di euro 2.070,00 per il danno non patrimoniale, oltre interessinella misura annua del 5% per l'importo di euro 5.175,00;segnatamente, l'altro, relativo a porzione (porzione “B”) di mq. 400, contem-plante un indennizzo di euro 2.000,00 per il danno patrimoniale e di euro 200,00per il danno non patrimoniale, oltre interessi nella misura annua del 5% perl'importo di euro 100,00.Chiedevano, dunque, in rapporto alle previsioni dell'art. 42 bis del d.P.R. n.327/2001, condannarsi l'A.N.A.S. al pagamento dell'indennizzo, commisurato alvalore venale, per la perdita delle aree occupate, dell'indennizzo commisuratoalla perdita di valore delle porzioni residue e alla perdita di chances nonchédell'indennizzo per l'occupazione senza titolo fino al dì dell'acquisizione (cfr. ri-corso, pag. 7).2. Resisteva l'A.N.A.S.Eccepiva, peraltro, l'intervenuta prescrizione oltre il quinquennio per l'inden-nizzo da occupazione illegittima.3. Resisteva l'Agenzia del Demanio.Eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.4. Espletata la c.t.u., la Corte di Ancona con ordinanza n. 1879 dei 27.9/5.10.2023 così statuiva:Numero registro generale 6863/2024Numero sezionale 1763/2026Numero di raccolta generale 22058/2026Data pubblicazione 27/06/2026determinava in euro 70.728,78 l'indennità complessiva (euro 20.700,00quale indennizzo ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001; euro 2.070,00 quale inden-nizzo per il pregiudizio non patrimoniale; euro 47.958,78 quale indennizzo peril periodo di occupazione illegittima) spettante per i beni di cui alla porzione “A”,oltre interessi legali dal dì del decreto ex art. 42 bis cit. sulla differenza tra lasomma nel complesso riconosciuta e quella già corrisposta o versata presso laCassa Depositi e Prestiti;determinava in euro 6.220,82 l'indennità complessiva (euro 2.000,00 qualeindennizzo ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001; euro 200,00 quale indennizzo peril pregiudizio non patrimoniale; euro 4.020,82 quale indennizzo per il periodo dioccupazione illegittima) spettante per i beni di cui alla porzione “B”, oltre inte-ressi legali dal dì del decreto ex art. 42 bis cit. sulla differenza tra la somma nelcomplesso riconosciuta e quella già corrisposta o versata presso la [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti;disponeva il deposito presso la [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti degli importi deter-minati a differenza.4.1. Premetteva la Corte di Ancona che era fondata l'eccezione di difetto dilegittimazione passiva sostanziale dell'Agenzia del Demanio (cfr. sentenza d'ap-pello, pag. 6).Indi, nel merito, evidenziava che era incontestata sia la natura agricola – “nonedificabile” - delle due porzioni di terreno, e al momento dell'occupazione e almomento dell'acquisizione sanante, sia la circostanza che le due porzioni fosseroseparate dalla presenza della strada statale.Evidenziava poi, in ordine alla principale questione controversa tra le parti,concernente la richiesta di indennizzo per il pregiudizio alla proprietà residua,che, limitatamente alla porzione “B”, “il c.t.u. con esaustivo e motivato apprez-Numero registro generale 6863/2024Numero sezionale 1763/2026Numero di raccolta generale 22058/2026Data pubblicazione 27/06/2026zamento in relazione alle obiettive caratteristiche [aveva] rilevato la inesistenzadi alcun impatto sulla residua proprietà in conseguenza della separazione” (cosìordinanza impugnata, pag. 12); e che, limitatamente alla porzione “A”, la rela-tiva apprensione, “diversamente da quanto ritenuto dai ricorrenti e dal c.t.u.,non risulta[va] aver compromesso il godimento/valore della residua proprietà”(così ordinanza impugnata, pag. 12).Evidenziava in particolare, limitatamente alla residua particella n. 1365 - dellaporzione “A” - divenuta edificabile per mq. 3.800 a seguito del P.R.G. del 1993e retrostante la parte acquisita, particella di cui si era addotta la sopravvenutainterclusione, che, nel quadro del carattere omnicomprensivo dell'indennizzo exart. 42 bis cit., “comparando lo stato dei beni ante e post occupazione (…), nonrisulta[va] che la interclusione [fosse] conseguenza della realizzazione dell'o-pera o acquisizione della porzione A” ovvero che “la interclusione come condi-zione oggettiva del bene rispetto al fronte strada e per gli altri lati non risulta[va]insorta per effetto dell'opera realizzata (…)”, sicché la interclusione rimaneva“ovviabile ora come allora con il ricorso agli strumenti giuridici previsti e a ciòdestinati” (così ordinanza impugnata, pagg. 13 - 14).Evidenziava in particolare che neppure risultava che dalla separazione dellaporzione “A” “dalla restante proprietà Marchetti sul lato est della strada [fosse]derivato un deprezzamento della proprietà residua rispetto al valore dell'areaunitaria all'epoca dell'occupazione” (così ordinanza impugnata, pag. 13).Evidenziava dunque che “la inaccoglibilità delle richieste dei ricorrenti didanno patrimoniale per pregiudizio al residuo discende[va] dalla indimostrataesistenza dei presupposti di cui all'articolo 33 TUE e in generale di riflessi nega-tivi alla proprietà residua” (così ordinanza impugnata, pag. 16).Numero registro generale 6863/2024Numero sezionale 1763/2026Numero di raccolta generale 22058/2026Data pubblicazione 27/06/2026Evidenziava, per altro verso, che l'indennità era da determinare, in adesionealla stima del c.t.u., il quale aveva reputato congruo il valore determinatodall'A.N.A.S., nell'importo di euro 5,00 a mq.; che, rispetto al maggior valore amq. di altri terreni della medesima zona, il valore di euro 5,00 a mq. dovevareputarsi congruo, “date le caratteristiche di giacitura meno favorevoli dell'areain esame, la posizione marginale alle strade (…)” (così ordinanza impugnata,pag. 16).Evidenziava, per altro verso ancora, che era da reputare inammissibile e co-munque era rimasta sfornita di prova la richiesta di indennizzo ex art. 40 d.P.R.n. 327/2001 correlata alla qualifica di [OSCURATO:PERSONA].Evidenziava segnatamente che la questione era stata oggetto di indetermi-nata richiesta formulata in sede di conclusioni, per giunta con rinvio a documen-tazione prodotta in allegato alla memoria conclusionale; che la richiesta risul-tava indimostrata in ordine agli specifici presupposti (cfr. ordinanza impugnata,pag. 17).Evidenziava, poi, che era destituita di fondamento l'eccezione di prescrizionedell'indennità da occupazione illegittima sollevata dall'A.N.A.S.Evidenziava segnatamente che l'eccezione di prescrizione era da respingere“in ragione della natura del giudizio, sottoposto a decadenza e non a prescri-zione, non azionabile prima della emissione del provvedimento”, nonché in ra-gione della natura permanente dell'illecito conseguente all'occupazione illegit-tima, natura idonea ad impedire il compimento della prescrizione della pretesarisarcitoria del proprietario “in assenza di una traslazione della proprietà in capoall'ente pubblico” (così ordinanza impugnata, pag. 18).Evidenziava, da ultimo, che ai fini del computo dell'indennità da occupazioneillegittima veniva in rilievo per la porzione “A” il periodo compreso tra ilNumero registro generale 6863/2024Numero sezionale 1763/2026Numero di raccolta generale 22058/2026Data pubblicazione 27/06/202624.4.1974 e il 21.8.2020 e per la porzione “B” il periodo compreso tra il 6.6.1980e il 21.8.2020 (cfr. ordinanza impugnata, pag. 18).5. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], LetiziaMarchetti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ne hanno chiesto sulla scorta dicinque motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordinealle spese di lite.L'A.N.A.S. ha depositato controricorso recante ricorso incidentale articolato inun unico motivo; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ri-corso ed accogliersi il ricorso incidentale, “dichiarando l'intervenuta prescrizionedel diritto all'indennizzo per l'occupazione senza titolo delle porzioni A e B ri-spettivamente in relazione al periodo 1974-2015, quanto alla porzione A e alperiodo 1980-2015, quanto alla porzione B” (così controricorso, pag. 26); inogni caso, con il favore delle spese.L'Agenzia del Demanio dello Stato – [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.6. I ricorrenti hanno depositato memoria.Del pari l'A.N.A.S. ha depositato memoria.CONSIDERATO CHE7. Con il primo motivo i ricorrenti principali denunciano ai sensi dell'art. 360,1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 42 bis,32, 33 e 37 d.P.R. n. 327/2001 nonché dell'art. 1359 cod. civ.Deducono che, contrariamente all'assunto della Corte di Ancona, è stata l'e-secuzione dell'opera ad aver determinato l'interclusione della particella n. 1365della porzione “A”; che non è sostenibile che “l'interclusione è ovviabile me-diante una soluzione progettuale secondo le previsioni del C.d.S.”; che del restoNumero registro generale 6863/2024Numero sezionale 1763/2026Numero di raccolta generale 22058/2026Data pubblicazione 27/06/2026l'A.N.A.S. non ha indicato quale potesse essere una simile soluzione progettualeed “ha respinto tutte quelle praticabili” (cfr. ricorso, pag. 23).Deducono dunque che, onde sottarsi al ristoro del danno arrecato alla pro-prietà residua, l'A.N.A.S. avrebbe dovuto indicare le modalità per superare l'in-terclusione (cfr. ricorso, pag. 25).8. Con il secondo motivo i ricorrenti principali denunciano ai sensi dell'art.360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame circa fatto decisivo per il giu-dizio oggetto di discussione tra le parti; il travisamento della fattispecie, la ca-renza di motivazione “in ordine al dissenso della Corte di appello rispetto allarelazione del c.t.u.”; l'illogicità della motivazione in ordine al nesso causale deldanno alla proprietà residua (cfr. ricorso, pag. 27).Deducono che la Corte di Ancona, allorché ha disconosciuto la riconducibilitàdell'interclusione della proprietà residua all'esecuzione dell'opera, ha statuitocon motivazione erronea e contraddittoria (cfr. ricorso, pag. 30).Deducono che “la costruzione della strada e la sua disciplina sono inscindibiliconfigurando la seconda l'ontologia della prima” (così ricorso, pag. 30).9. Con il terzo motivo i ricorrenti principali denunciano ai sensi dell'art. 360,1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 42 bis,32, 33, 37 e 40, 4° co., d.P.R. n. 327/2001 nonché degli artt. 1223, 1224, 2043e 2056 cod. civ.Deducono che dalle illegittimità denunciate con il primo e secondo motivo“deriva l'errata determinazione del danno operata dall'ordinanza impugnata”(così ricorso, pag. 32).Deducono che “è da censurare, altresì, l'omessa attribuzione della rivaluta-zione monetaria del danno” (così ricorso, pag. 33).Numero registro generale 6863/2024Numero sezionale 1763/2026Numero di raccolta generale 22058/202610. Il primo motivo, il secondo motivo ed il terzo motivo del ricorso principaleData pubblicazione 27/06/2026sono all'evidenza connessi; il che ne suggerisce la disamina contestuale; i me-desimi mezzi di impugnazione sono comunque inammissibili.11. Innegabilmente i mezzi in esame - nonostante la rubrica ex n. 3 del 1°co. dell'art. 360 cod. proc. civ. del primo e del terzo motivo - veicolano censure“di fatto”.Cosicché soccorre l'elaborazione di questa Corte.Ovvero l'insegnamento secondo cui con il ricorso per cassazione la parte nonpuò rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione,la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie ope-rate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto com-piuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.)7.12.2017, n. 29404. Cfr. altresì Cass. sez. un. 27.12.2019, n. 34476, secondocui è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione delvizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di moti-vazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, miri, in realtà,ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito).Ovvero l'insegnamento secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, deveritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente so-stenga un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino alle-gati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpreta-zione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a unnuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme (cfr. Cass.(ord.) 23.4.2024, n. 10927).12. In ogni caso, nessuna delle ipotesi di “anomalia motivazionale” destinatead acquisire significato in rapporto alla previsione del n. 5 del 1° co. dell'art.Numero registro generale 6863/2024Numero sezionale 1763/2026Numero di raccolta generale 22058/2026360 cod. proc. civ. e nel segno della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle Se-Data pubblicazione 27/06/2026zioni Unite di questa Corte, inficia il dictum della Corte di Ancona.13. Un duplice rilievo altresì si impone.Da un canto, nel vigore del nuovo testo dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc.civ. – al di là dell'ipotesi del “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”,insussistente nel caso de quo ‒ non è più configurabile il vizio di contraddittoriamotivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo soloall'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto didiscussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddit-toria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi deln. 4 del medesimo art. 360 cod. proc. civ. (cfr. Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928).D'altro canto, il giudice del merito non può ritenersi vincolato dalle deduzionitratte dal c.t.u. in base agli accertamenti tecnici, essendo suo precipuo compitotrarre autonomamente logiche conclusioni, giuridiche e di merito, sulla base delmateriale probatorio acquisito (cfr. Cass. 20.7.2001, n. 9922; Cass. 7.8.2002,n. 11880).E, ben vero, nella specie la Corte d'appello ha disatteso le conclusioni dell'au-siliario d'ufficio sulla scorta di congrua ed esaustiva motivazione.14. Si impongono infine le seguenti ulteriori puntualizzazioni.Il valore a mq. recepito dalla Corte distrettuale sulla scorta dell'indicazionedel c.t.u. è stato evidentemente dall'ausiliario d'ufficio computato all'attualità.Cosicché ingiustificatamente i ricorrenti principali si dolgono per il mancatoriconoscimento della rivalutazione monetaria.In ogni caso, in parte qua la censura veicolata dal terzo mezzo è generica,siccome non reca utili specificazioni temporali.Numero registro generale 6863/2024Numero sezionale 1763/2026Numero di raccolta generale 22058/2026Data pubblicazione 27/06/2026Il rilievo dei ricorrenti principali, secondo cui occorreva tener conto “della na-tura imprenditoriale dell'azienda agricola Marchetti”, sicché il danno ai sensidell'art. 42 bis, 3° co., d.P.R. cit. è risarcibile in misura superiore al 5% annuo(cfr. ricorso, pagg. 33 - 34), è parimenti del tutto generico ed aspecifico.Il rilievo ulteriore dei Marchetti, secondo cui ha errato la Corte d'appello anegare l'indennità aggiuntiva ex art. 40, 4° co., d.P.R. cit., giacché è indiscussala qualità di imprenditore agricolo del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] (così ricorso,pag. 35), non si correla, non si confronta con la “ratio, in parte qua, decidendi”.La Corte distrettuale ha infatti esplicitato – lo si è premesso – che la dedu-zione formulata al riguardo dagli opponenti era inammissibile e sfornita di prova.Cosicché sovviene l'elaborazione di questa Corte secondo cui, in tema di ri-corso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la “ratiodecidendi” posta a fondamento della pronuncia impugnata (cfr. Cass. (ord.)10.8.2017, n. 19989; Cass. (ord.) 24.2.2020, n. 4905; Cass. 17.7.2007, n.15952, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione devono connotarsi, a penadi inammissibilità, in conformità ai requisiti della specificità, completezza e rife-ribilità alla decisione impugnata).15. Con il quarto motivo i ricorrenti principali denunciano ai sensi dell'art.360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 91cod. proc. civ.Deducono che ha errato la Corte di Ancona a far luogo alla compensazionenella misura di ½ delle spese di lite e di c.t.u.16. Il quarto motivo del ricorso principale è del pari inammissibile.17. È sufficiente il rinvio all'elaborazione di questa Corte.Ovvero all'insegnamento secondo cui, con riferimento al regolamento dellespese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertareNumero registro generale 6863/2024Numero sezionale 1763/2026Numero di raccolta generale 22058/2026Data pubblicazione 27/06/2026che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essereposte a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sin-dacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazionedell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'i-potesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso con altri giusti mo-tivi (cfr. Cass. 11.1.2008, n. 406; Cass. (ord.) 4.8.2017, n. 19613).Ovviamente la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compen-sazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, 2° co., cod.proc. civ.), si verifica - anche in relazione al principio di causalità - nelle ipotesiin cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che sianostate cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero venga accoltaparzialmente l'unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo oin più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri (cfr. Cass.(ord.) 22.8.2018, n. 20888).18. Con il quinto motivo i ricorrenti principali denunciano l'illegittimità costi-tuzionale dell'art. 29 d.lgs. n. 150/2011 per violazione degli artt. 3, 24 e 111Cost.Deducono che il disconoscimento del doppio grado di giudizio in tema di op-posizione alla stima “compromette il pieno esercizio del diritto di difesa” (cosìricorso, pag. 37).19. Il quinto motivo di ricorso è parimenti inammissibile.20. La prospetta questione di legittimità costituzionale è manifestamente in-fondata.Questa Corte ha già avuto modo si puntualizzare, seppur con riferimentoall'assetto legislativo precedente, che, in tema di espropriazioni per pubblicautilità disposte ai sensi della legge 22.10.1971, n. 865, la speciale competenzaNumero registro generale 6863/2024Numero sezionale 1763/2026Numero di raccolta generale 22058/2026Data pubblicazione 27/06/2026in unico grado della corte d'appello in ordine ai giudizi di opposizione alla stimadell'indennità espropriativa prevista dall'art. 19 della citata legge n. 865 - noninvestito dalle declaratorie di illegittimità, che hanno interessato le sole disposi-zioni della medesima legge attinenti la quantificazione dell'indennità (sentenzaCorte Costituzionale n. 5/1980 e n. 223/1983) - manifestamente non contrastacon gli artt. 3, 24 e 113 Cost., atteso che la regola del doppio grado di giurisdi-zione non è espressione di un principio costituzionalmente garantito e che la suaderoga trova, nella specie, apprezzabile giustificazione nell'oggettiva peculiaritàe diversità del procedimento ablativo (cfr. Cass. 11.9.1993, n. 9480; Cass.11.4.1990, n. 3085. Cfr. altresì Cass. (ord.) 30.10.2018, n. 27700, con cui,seppur sul terreno della protezione internazionale, questa Corte ha ribadito cheil principio del doppio grado di giurisdizione non ha copertura costituzionale).21. Con l'unico motivo la ricorrente incidentale denuncia ai sensi dell'art. 360,1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 42 bis, 3°co., d.P.R. n. 327/2001, degli artt. 2043, 2947 e 2948 cod. civ.Deduce che ha errato la Corte di Ancona a rigettare l'eccezione di prescrizionecon riferimento al risarcimento per l'occupazione senza titolo limitatamente alperiodo anteriore al quinquennio precedente la proposizione della domanda giu-diziale.22. In dipendenza dell'inammissibilità del ricorso principale va dichiarata l'i-nefficacia ex art. 334, 2° co., cod. proc. civ. del ricorso incidentale, siccome – ilricorso incidentale - proposto tardivamente.23. Si impone dapprima un duplice rilievo.Le regole sull'impugnazione tardiva, sia ai sensi dell'art. 334 cod. proc. civ.che in base al combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., siapplicano indiscutibilmente a quella incidentale in senso stretto, cioè a quellaNumero registro generale 6863/2024Numero sezionale 1763/2026Numero di raccolta generale 22058/2026Data pubblicazione 27/06/2026proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l'impugnazione principale(cfr. Cass. (ord.) 24.8.2020, n. 17614; Cass. Sez. Un. 29.10.2020, n. 23903).Evidentemente è il caso de quo, siccome il ricorso incidentale è stato propostodall'A.N.A.S., nei cui confronti i Marchetti hanno esperito il loro ricorso princi-pale.La norma dell'art. 334, 2° co., cod. proc. civ. - in base alla quale, se l'impu-gnazione principale viene dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentaletardiva perde efficacia - trova applicazione nei casi di inammissibilità dell'impu-gnazione in senso proprio, per mancata osservanza del termine per impugnareovvero per mancata osservanza degli adempimenti richiesti dalla legge proces-suale a pena di inammissibilità (cfr. Cass. 5.9.2008, n. 22385; Cass. sez. lav.11.6.2010, n. 14084; Cass. Sez. Un. 14.4.2008, n. 9741 (Rv. 602740-01), se-condo cui, qualora il ricorso principale per cassazione venga dichiarato impro-cedibile, l'eventuale ricorso incidentale tardivo diviene inefficace, e ciò non invirtù di un'applicazione analogica dell'art. 334, 2° co., cod. proc. civ. - dettatoper la diversa ipotesi dell'inammissibilità dell'impugnazione principale - bensì inbase ad un'interpretazione logico-sistematica dell'ordinamento, che conduce aritenere irrazionale che un'impugnazione (tra l'altro anomala) possa trovare tu-tela in caso di sopravvenuta mancanza del presupposto in funzione del quale èstata riconosciuta la sua proponibilità; Cass. sez. lav. 14.3.2002, n. 3743, se-condo cui l'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia non soltanto sequella principale venga dichiarata inammissibile - come espressamente previstodall'art. 334 cod. proc. civ. - ma anche se quella risulti improponibile o impro-cedibile, ossia in ogni caso in cui esista “ab origine” un difetto che precludel'esame dell'impugnazione principale, atteso che l'art. 334 cit. va interpretatonel senso che intanto persiste e trova tutela nell'ordinamento l'interesse all'im-Numero registro generale 6863/2024Numero sezionale 1763/2026Numero di raccolta generale 22058/2026Data pubblicazione 27/06/2026pugnazione incidentale tardiva, in quanto può venire esaminata l'impugnazioneprincipale).Evidentemente è anche il caso di specie, siccome il ricorso principale è incorsonel rilievo di inammissibilità peraltro ex art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ.24. Su tale scorta, a riscontro della tardiva proposizione del ricorso inciden-tale, si rileva quanto segue.L'ordinanza della Corte di Ancona è stata depositata il 5 ottobre 2023 e nonè stata notificata (cfr. ricorso principale, pag. 2; controricorso, pag. 1).Il ricorso principale è stato notificato in data 19 marzo 2024.Il controricorso recante il ricorso incidentale dell'A.N.A.S. è stato depositatoin data lunedì 29 aprile 2024 (le novità di cui al disposto degli artt. 370 e 371cod. proc. civ. si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023).Evidentemente a tal ultima data era ampiamente decorso (sin da venerdì 5aprile 2024) il termine di sei mesi ex art. 327, 1° co., cod. proc. civ. a far datadal 5.10.2024.25. Si impone un rilievo finale.L'impugnazione incidentale, segnatamente il ricorso per cassazione inciden-tale, avanzata allorché i termini di cui agli artt. 325, 326 e 327 cod. proc. civ.siano decorsi, giammai può essere, allorché l'impugnazione principale sia di-chiarata inammissibile, ritenuta tempestiva, anche se proposta nel rispetto deltermine di cui all'art. 370 cod. proc. civ. (cfr. Cass. 8.2.2011, n. 3056, secondocui l'inammissibilità del ricorso principale per cassazione non priva di efficacia ilricorso incidentale che sia stato proposto tempestivamente ai sensi dell'art. 371cod. proc. civ. e nei termini per impugnare previsti dagli artt. 325, 326 e 327cod. proc. civ., dovendosi ritenere anzi che il ricorso incidentale in tale ipotesiNumero registro generale 6863/2024Numero sezionale 1763/2026Numero di raccolta generale 22058/2026tenga luogo di quello principale; Cass. (ord.) 22.8.2018, n. 20963, secondo cuiData pubblicazione 27/06/2026le impugnazioni incidentali possono essere proposte, in sede di gravame, con lacomparsa di risposta tempestivamente depositata, purché risulti rispettato iltermine ordinario di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primogrado, sicché, mentre l'inammissibilità dell'appello principale non priva di effi-cacia l'appello incidentale che sia stato proposto (oltre che tempestivamente aisensi dell'art. 343 cod. proc. civ. anche) nei termini per impugnare previsti dagliartt. 325, 326 e 327 cod. proc. civ., un'impugnazione incidentale avanzataquando tali termini siano scaduti non potrebbe mai essere ritenuta “tempestiva”,anche se rispettosa del termine di cui all'art. 343 cod. proc. civ.).26. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso principale iricorrenti principali vanno condannati in solido a rimborsare alla controricorrentele spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da di-spositivo.Nessuna statuizione in ordine alle spese va assunta nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato – Ramo stradale, rimasta intimata.27. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei soliricorrenti principali (cfr. Cass. 25.7.2017, n. 18348, secondo cui il controricor-rente, il cui ricorso incidentale tardivo sia dichiarato inefficace a seguito di de-claratoria di inammissibilità del ricorso principale, non può essere condannatoal pagamento del doppio del contributo unificato, trattandosi di sanzione conse-guente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilitào improcedibilità dell'impugnazione, ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115 del 2002; Cass. (ord.) 18.1.2019, n. 1343), con vincolo solidale, di un ul-Numero registro generale 6863/2024Numero sezionale 1763/2026Numero di raccolta generale 22058/2026Data pubblicazione 27/06/2026teriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso principale;dichiara l'inefficacia del ricorso incidentale;condanna in solido i ricorrenti principali, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a rimborsare alla controricorrente A.N.A.S.le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro6.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spesegenerali nella misura del 15% ed accessori di legge;ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussi-stenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrentiprincipali, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo uni-ficato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r.cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 21 aprile 2026.Il presidenteGuido Mercolino