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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 aprile 2022

Cassazione n. 21872/2022

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eguente ORDINANZA sul ricorso 17516 -2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], DELL'[OSCURATO:PERSONA], DELL'[OSCURATO:PERSONA], DELL'[OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di DELL'[OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 155, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in 2022 persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso 1198 ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 131/2016 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 03/03/2016 R.G.N. 522/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. la Corte di Appello di Lecce, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha confermato l'ordinanza ingiunzione n. 3329 del 2013 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Lecce per il pagamento della somma pari ad euro 1.909,20 in danno di [OSCURATO:PERSONA]Anna, condannando quest'ultimo alle spese di lite;

2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente; ha depositato controricorso il Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato; [OSCURATO:PERSONA]

1. nelle more del giudizio, gli eredi in epigrafe, hanno conferito mandato speciale al difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] affinché rinunciasse al ricorso proposto dal loro dante causa; il ricorso, pertanto, è inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse ad impugnare desumibile dalla rinunzia al ricorso proposta dagli eredi con atto sottoscritto dal loro difensore, con la conseguenza che, in mancanza dei requisiti previsti dal terzo comma dell'art. 390 c.p.c., detta dichiarazione, pur non atta all'estinzione del processo, comporta la sopravvenuta inammissibilità del ricorso, atteso che l'interesse posto a fondamento di quest'ultimo deve sussistere non soltanto al momento dell'impugnazione, ma fino alla decisione della causa (cfr. Cass. n. n. 34324 del 2021; Cass. n. 13658 del 2021; Cass. n. 25625 del 2020);

2. le spese possono essere compensate in considerazione del comportamento processuale degli eredi che hanno inteso porre prontamente fine al giudizio dopo la morte del congiunto che lo aveva intentato; in tema di impugnazioni, l'art. 13, coma l quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo Introdotto dall'art. l, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 23175 del 2015); P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse e compens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso 17516 -2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], DELL'[OSCURATO:PERSONA], DELL'[OSCURATO:PERSONA], DELL'[OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di DELL'[OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 155, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in 2022 persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso 1198 ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 131/2016 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 03/03/2016 R.G.N. 522/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. la Corte di Appello di Lecce, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha confermato l'ordinanza ingiunzione n. 3329 del 2013 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Lecce per il pagamento della somma pari ad euro 1.909,20 in danno di [OSCURATO:PERSONA]Anna, condannando quest'ultimo alle spese di lite; 2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente; ha depositato controricorso il Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato; [OSCURATO:PERSONA] 1. nelle more del giudizio, gli eredi in epigrafe, hanno conferito mandato speciale al difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] affinché rinunciasse al ricorso proposto dal loro dante causa; il ricorso, pertanto, è inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse ad impugnare desumibile dalla rinunzia al ricorso proposta dagli eredi con atto sottoscritto dal loro difensore, con la conseguenza che, in mancanza dei requisiti previsti dal terzo comma dell'art. 390 c.p.c., detta dichiarazione, pur non atta all'estinzione del processo, comporta la sopravvenuta inammissibilità del ricorso, atteso che l'interesse posto a fondamento di quest'ultimo deve sussistere non soltanto al momento dell'impugnazione, ma fino alla decisione della causa (cfr. Cass. n. n. 34324 del 2021; Cass. n. 13658 del 2021; Cass. n. 25625 del 2020); 2. le spese possono essere compensate in considerazione del comportamento processuale degli eredi che hanno inteso porre prontamente fine al giudizio dopo la morte del congiunto che lo aveva intentato; in tema di impugnazioni, l'art. 13, coma l quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo Introdotto dall'art. l, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 23175 del 2015); P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse e compens
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