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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 00110/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dellasentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 2 luglio 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diTrapani, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sullacontestata aggravante e ritenuta la continuazione, applicava, su richiesta delle parti, neiconfronti di XXXXXXXXXXXXXXX la pena di quattro anni di reclusione, sostituiti dalla penadella detenzione domiciliare sostitutiva per la durata di quattro anni ai sensi dell’art. 20-biscod. pen., impartendo le prescrizioni legislativamente previste in relazione al reato di cui agliartt. 81 cpv., 609-bis, commi 1 e 2, 609-ter n. 5 cod. pen. per aver costretto la minoreXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a subire atti sessuali, abusando dellecondizioni di inferiorità psichica della persona offesa dovute alla minore età.

Il G.I.P.applicava le pene accessorie di cui all’art. 609-nonies cod. pen.2.

Avverso l’indicata sentenza, XXXXXXXXXXXXXXX, a mezzo del difensore di fiducia,avvocato [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione, affidandosi ad un unicomotivo e denunciando illegalità della pena ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.Il ricorrente deduce che il Tribunale di Trapani, con la sentenza impugnata, ha applicatoall’imputato la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni,senza che tale specifica durata fosse stata oggetto di accordo tra le parti in sede dipatteggiamento e senza alcuna specifica motivazione sui criteri di cui all’art. 133 cod. pen.che ne giustificassero la misura.Osserva la difesa che, essendo la pena principale applicata pari a quattro anni direclusione, l’art. 609-nonies, comma 1, n. 4, cod. pen. che, in tali casi, ossia per le condannealla reclusione da tre a cinque anni, prevede l’interdizione dai pubblici uffici per la durata dianni cinque è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che la pena accessoriadella interdizione dai pubblici uffici sia fissa (nella misura di anni cinque) e non suscettibile dimodulazione discrezionale da parte del giudice.Argomenta la difesa che tale norma si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 24 e 27Cost., violando a) il principio di eguaglianza, poiché situazioni fattuali diversificate per gravitàe pericolosità vengono trattate con un’applicazione automatica della medesima durata dipena accessoria, b) il diritto di difesa, poiché la rigidità della norma non consente aldifensore di argomentare sulla modulazione della pena accessoria in base alle specifichecircostanze del caso, c) il principio di ragionevolezza e proporzionalità della pena, poiché lapena deve tendere alla rieducazione del condannato e non può essere inflitta in misurasproporzionata rispetto alla gravità del fatto e alla personalità dell’agente.Precisa ulteriormente la difesa che, nel caso di specie, l’interdizione dai pubblici uffici èstata applicata in modo rigido, senza alcuna valutazione di merito, pur a fronte delriconoscimento di circostanze attenuanti e di una condotta che non si è estrinsecata inrapporti sessuali completi.Richiama, infine, la sentenza n. 31 del 2012 della Corte costituzionale con la quale èstata dichiarata l’illegittimità costituzionale di norme che prevedevano pene accessorieautomatiche senza possibilità di valutazione dell’interesse del minore o del caso concreto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile e, comunque, manifestamente infondato.1.1.

Occorre premettere che al ricorrente è stata applicata la pena di quattro anni direclusione, ai sensi dell’art. 444, comma 1, cod. proc. pen., relativamente ad unaimputazione (artt. 81 cpv., 609-bis, commi 1 e 2, 609-ter, n. 5, cod. pen.) che l’art. 444,comma 1-bis, cod. proc. pen. esclude dall’applicazione del comma 1, allorchè, come nelcaso in esame, la pena superi due anni di reclusione soli o congiunti a pena pecuniaria.Non solo, ma è stata anche sostituita la pena detentiva di quattro anni di reclusione conla detenzione domiciliare, nonostante l’art. 53 l. n. 689 del 1981, vigente ratione temporis,consentiva la sostituzione solo nel caso in cui il giudice ritenesse di determinare la duratadella pena detentiva entro il limite di due anni.

Né potrebbe sostenersi che le modificheoperate dal d.lgs. n. 150 del 2022 siano più favorevoli e consentano invece la sostituzionedella pena detentiva, dal momento che, seppure il nuovo testo dell’art. 53 l. n. 689 del 1981abbia ampliato l’applicazione delle sanzioni sostitutive ai casi in cui il giudice ritenga didovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, il nuovo testodell’art. 59 l. n. 689 del 1981 non consente la sostituzione della pena detentiva nei confrontidell’imputato di uno dei reati di cui all’art. 4-bis l. n. 354 del 1975, tra i quali rientra, al comma1-quater, il reato di cui all’art. 609-bis cod. pen., per il quale il ricorrente era imputato ed hapatteggiato la pena.Non avendo il Pubblico ministero proposto ricorso, alla Corte di legittimità è inibitoqualsiasi rilievo officioso e le statuizioni rimangono inemendabili, poiché il tema della legalitàdella pena (nella quale rientrano le violazioni che concernono i limiti oggettivi e soggettiviche restringono l’area di accesso al rito premiale del patteggiamento) è strettamenteinterferente con le regole processuali del principio della domanda, dell'interesse ad agire,della rilevabilità d'ufficio e del divieto di reformatio in peius (Sez. 3, n. 22628 del 18/04/2025,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 288261; Sez. 2, n. 22187 del 19/04/2019, Taib, Rv. 275590).1.2.

Deve, poi, essere ricordato che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, ilPubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza diapplicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontàdell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erroneaqualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Taledisposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della citata legge n. 103 del 2017, si applica aiprocedimenti - come il presente - per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzatasuccessivamente al 3 agosto 2017.Va ancora ricordato che l'art. 609-nonies cod. pen, come modificato dalla legge1.10.2012 n. 172 di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per laprotezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale firmata a Lanzarote, prevedeal comma 1, n. 4, in caso di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti aisensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

"per alcuno dei delitti previsti dagli artt. 609-bis, 609-ter,609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies", le seguenti pene accessorie:"l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata dianni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, fermo restandol'applicazione dell'art. 29, primo comma, quanto all'interdizione perpetua".La Corte di legittimità ha chiarito (Sez. 3, n. 13573 del 25/02/2025, M., Rv. 287850;nello stesso senso, Sez. 3, n. 26983 del 25/06/2025, T., non mass.) che l'art. 609-nonies,comma 1, n. 4, cod. pen. distingue espressamente "l'interdizione temporanea dai pubbliciuffici" tout court e "l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito allacondanna alla reclusione da tre a cinque anni", in tal modo introducendo, per i reaticonsiderati, rispetto alla norma generale di cui all'art. 29 cod. pen., una ulteriore specie diinterdizione temporanea.L'art. 609-nonies, comma 1, n. 4, cod. pen. prevede, infatti, tre ipotesi, sempreobbligatorie, di pene accessorie correlate ai reati di cui alla prima parte del comma 1 dellastessa norma: a) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, di cui all'art. 28, comma 3, cod.pen., in relazione ad una pena principale della reclusione inferiore ai tre anni; b) l'interdizionedai pubblici uffici per la durata di anni cinque in relazione ad una pena principale dellareclusione da tre a cinque anni di reclusione; l'interdizione perpetua, di cui all'art. 29, comma1, cod. pen., in relazione ad una pena principale non inferiore a cinque anni di reclusione.La pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici di cui all’art. 28,comma 3, cod. pen. è prevista in via generale come conseguenza per la condanna (oapplicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.) per uno dei reati previsti dall'art. 609-nonies, comma 1, cod. pen. in caso di pena principale di durata inferiore ai tre anni direclusione.

Mentre, la seconda ipotesi prevede l'interdizione dai pubblici uffici per la durata dianni cinque in relazione ad una pena principale della reclusione da tre a cinque anni direclusione.Il caso in esame è stato ricondotto dalla sentenza impugnata alla seconda ipotesi,essendo stata concordata una pena finale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nella misuradi anni quattro di reclusione.Consegue che il motivo di ricorso proposto sulla pena accessoria della interdizionedell'imputato dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, non ponendo profili di illegalitàdella pena, non è consentito e il ricorso è pertanto inammissibile, posto che ladeterminazione concreta della misura della pena accessoria non è avvenuta contra legem,essendo stata individuata secondo i parametri predeterminati dalla legge, che hadirettamente stabilito la protrazione della pena accessoria per un periodo unico edinvariabilmente fisso (cfr. Sez.

U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286).2.

La questione di legittimità costituzionale è irrilevante, perché, anche nel caso dideclaratoria di illegittimità costituzionale della norma di cui all’art. 609-nonies cod. pen., nellaparte in cui non consente la modulazione discrezionale della pena accessoria dellainterdizione dai pubblici uffici in caso di condanna per il reato di cui all’art. 609-bis cod. pen.con pena determinata tra i tre e i cinque anni di reclusione, troverebbe applicazione, in ognicaso, l’art. 29, comma 1, cod. pen. nella parte in cui stabilisce che la condanna allareclusione per un tempo non interiore a tre anni importa l’interdizione dai pubblici uffici per ladurata di anni cinque.In ogni caso, la questione di legittimità costituzionale proposta in ricorso è anchemanifestamente infondata, sia perché il ricorrente non individua uno specifico "tertiumcomparationis" con il quale porre a confronto la norma della cui legittimità costituzionale eglidubita, limitandosi a censurare genericamente la mancanza di un potere discrezionale delgiudicante di modulare la durata della pena accessoria al singolo caso; sia perché, pergiurisprudenza costante del giudice delle leggi, la scelta e la quantificazione delle pene,anche accessorie, per i singoli fatti punibili rientra nella discrezionalità del legislatore, il cuiesercizio è censurabile solo nel caso di manifesta irragionevolezza (ex plurimis, sentenze n.22 del 2007, n. 394 del 2006 e n. 144 del 2005): irragionevolezza che, nel caso di specie,non è dato ravvisare poiché la norma, a fronte di reati che, anche in astratto, sonoconsiderati gravi dal legislatore, come dimostrato dalla cornice edittale - minima e massima -ad essi riferibile, modula, in ragione della pena concretamente irrogata, la durata (perpetua otemporanea, e, in quest’ultimo caso, con periodo fisso o determinandone il periodo entro unlimite minimo e uno massimo) di quella particolare forma di indegnità "pubblica" (interdizionedai pubblici uffici) che l'ordinamento riconosce comunque, in via presuntiva, a carico dicoloro che siano stati puniti con pene di una certa rilevanza (nel caso in esame da tre acinque anni di reclusione); indegnità che si estrinseca (art. 28, comma 3, cod. pen.) nellaperdita della capacità di acquistare o di esercitare o di godere, durante l'interdizione, i diritti,uffici, servizi, qualità, gradi, titoli ed onorificenze (cfr. Sez. 3, n. 26201 del 20/05/2015, G.,non mass.).3.

Il ricorso non può quindi che essere dichiarato inammissibile.Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,l’onere delle spese del procedimento.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n.186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi perritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, anorma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento della somma, in favore dellaCassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 02/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dellasentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 2 luglio 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diTrapani, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sullacontestata aggravante e ritenuta la continuazione, applicava, su richiesta delle parti, neiconfronti di XXXXXXXXXXXXXXX la pena di quattro anni di reclusione, sostituiti dalla penadella detenzione domiciliare sostitutiva per la durata di quattro anni ai sensi dell’art. 20-biscod. pen., impartendo le prescrizioni legislativamente previste in relazione al reato di cui agliartt. 81 cpv., 609-bis, commi 1 e 2, 609-ter n. 5 cod. pen. per aver costretto la minoreXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a subire atti sessuali, abusando dellecondizioni di inferiorità psichica della persona offesa dovute alla minore età. Il G.I.P.applicava le pene accessorie di cui all’art. 609-nonies cod. pen.2. Avverso l’indicata sentenza, XXXXXXXXXXXXXXX, a mezzo del difensore di fiducia,avvocato [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione, affidandosi ad un unicomotivo e denunciando illegalità della pena ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.Il ricorrente deduce che il Tribunale di Trapani, con la sentenza impugnata, ha applicatoall’imputato la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni,senza che tale specifica durata fosse stata oggetto di accordo tra le parti in sede dipatteggiamento e senza alcuna specifica motivazione sui criteri di cui all’art. 133 cod. pen.che ne giustificassero la misura.Osserva la difesa che, essendo la pena principale applicata pari a quattro anni direclusione, l’art. 609-nonies, comma 1, n. 4, cod. pen. che, in tali casi, ossia per le condannealla reclusione da tre a cinque anni, prevede l’interdizione dai pubblici uffici per la durata dianni cinque è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che la pena accessoriadella interdizione dai pubblici uffici sia fissa (nella misura di anni cinque) e non suscettibile dimodulazione discrezionale da parte del giudice.Argomenta la difesa che tale norma si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 24 e 27Cost., violando a) il principio di eguaglianza, poiché situazioni fattuali diversificate per gravitàe pericolosità vengono trattate con un’applicazione automatica della medesima durata dipena accessoria, b) il diritto di difesa, poiché la rigidità della norma non consente aldifensore di argomentare sulla modulazione della pena accessoria in base alle specifichecircostanze del caso, c) il principio di ragionevolezza e proporzionalità della pena, poiché lapena deve tendere alla rieducazione del condannato e non può essere inflitta in misurasproporzionata rispetto alla gravità del fatto e alla personalità dell’agente.Precisa ulteriormente la difesa che, nel caso di specie, l’interdizione dai pubblici uffici èstata applicata in modo rigido, senza alcuna valutazione di merito, pur a fronte delriconoscimento di circostanze attenuanti e di una condotta che non si è estrinsecata inrapporti sessuali completi.Richiama, infine, la sentenza n. 31 del 2012 della Corte costituzionale con la quale èstata dichiarata l’illegittimità costituzionale di norme che prevedevano pene accessorieautomatiche senza possibilità di valutazione dell’interesse del minore o del caso concreto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile e, comunque, manifestamente infondato.1.1. Occorre premettere che al ricorrente è stata applicata la pena di quattro anni direclusione, ai sensi dell’art. 444, comma 1, cod. proc. pen., relativamente ad unaimputazione (artt. 81 cpv., 609-bis, commi 1 e 2, 609-ter, n. 5, cod. pen.) che l’art. 444,comma 1-bis, cod. proc. pen. esclude dall’applicazione del comma 1, allorchè, come nelcaso in esame, la pena superi due anni di reclusione soli o congiunti a pena pecuniaria.Non solo, ma è stata anche sostituita la pena detentiva di quattro anni di reclusione conla detenzione domiciliare, nonostante l’art. 53 l. n. 689 del 1981, vigente ratione temporis,consentiva la sostituzione solo nel caso in cui il giudice ritenesse di determinare la duratadella pena detentiva entro il limite di due anni. Né potrebbe sostenersi che le modificheoperate dal d.lgs. n. 150 del 2022 siano più favorevoli e consentano invece la sostituzionedella pena detentiva, dal momento che, seppure il nuovo testo dell’art. 53 l. n. 689 del 1981abbia ampliato l’applicazione delle sanzioni sostitutive ai casi in cui il giudice ritenga didovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, il nuovo testodell’art. 59 l. n. 689 del 1981 non consente la sostituzione della pena detentiva nei confrontidell’imputato di uno dei reati di cui all’art. 4-bis l. n. 354 del 1975, tra i quali rientra, al comma1-quater, il reato di cui all’art. 609-bis cod. pen., per il quale il ricorrente era imputato ed hapatteggiato la pena.Non avendo il Pubblico ministero proposto ricorso, alla Corte di legittimità è inibitoqualsiasi rilievo officioso e le statuizioni rimangono inemendabili, poiché il tema della legalitàdella pena (nella quale rientrano le violazioni che concernono i limiti oggettivi e soggettiviche restringono l’area di accesso al rito premiale del patteggiamento) è strettamenteinterferente con le regole processuali del principio della domanda, dell'interesse ad agire,della rilevabilità d'ufficio e del divieto di reformatio in peius (Sez. 3, n. 22628 del 18/04/2025,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 288261; Sez. 2, n. 22187 del 19/04/2019, Taib, Rv. 275590).1.2. Deve, poi, essere ricordato che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, ilPubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza diapplicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontàdell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erroneaqualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Taledisposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della citata legge n. 103 del 2017, si applica aiprocedimenti - come il presente - per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzatasuccessivamente al 3 agosto 2017.Va ancora ricordato che l'art. 609-nonies cod. pen, come modificato dalla legge1.10.2012 n. 172 di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per laprotezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale firmata a Lanzarote, prevedeal comma 1, n. 4, in caso di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti aisensi dell'art. 444 cod. proc. pen. "per alcuno dei delitti previsti dagli artt. 609-bis, 609-ter,609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies", le seguenti pene accessorie:"l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata dianni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, fermo restandol'applicazione dell'art. 29, primo comma, quanto all'interdizione perpetua".La Corte di legittimità ha chiarito (Sez. 3, n. 13573 del 25/02/2025, M., Rv. 287850;nello stesso senso, Sez. 3, n. 26983 del 25/06/2025, T., non mass.) che l'art. 609-nonies,comma 1, n. 4, cod. pen. distingue espressamente "l'interdizione temporanea dai pubbliciuffici" tout court e "l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito allacondanna alla reclusione da tre a cinque anni", in tal modo introducendo, per i reaticonsiderati, rispetto alla norma generale di cui all'art. 29 cod. pen., una ulteriore specie diinterdizione temporanea.L'art. 609-nonies, comma 1, n. 4, cod. pen. prevede, infatti, tre ipotesi, sempreobbligatorie, di pene accessorie correlate ai reati di cui alla prima parte del comma 1 dellastessa norma: a) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, di cui all'art. 28, comma 3, cod.pen., in relazione ad una pena principale della reclusione inferiore ai tre anni; b) l'interdizionedai pubblici uffici per la durata di anni cinque in relazione ad una pena principale dellareclusione da tre a cinque anni di reclusione; l'interdizione perpetua, di cui all'art. 29, comma1, cod. pen., in relazione ad una pena principale non inferiore a cinque anni di reclusione.La pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici di cui all’art. 28,comma 3, cod. pen. è prevista in via generale come conseguenza per la condanna (oapplicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.) per uno dei reati previsti dall'art. 609-nonies, comma 1, cod. pen. in caso di pena principale di durata inferiore ai tre anni direclusione. Mentre, la seconda ipotesi prevede l'interdizione dai pubblici uffici per la durata dianni cinque in relazione ad una pena principale della reclusione da tre a cinque anni direclusione.Il caso in esame è stato ricondotto dalla sentenza impugnata alla seconda ipotesi,essendo stata concordata una pena finale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nella misuradi anni quattro di reclusione.Consegue che il motivo di ricorso proposto sulla pena accessoria della interdizionedell'imputato dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, non ponendo profili di illegalitàdella pena, non è consentito e il ricorso è pertanto inammissibile, posto che ladeterminazione concreta della misura della pena accessoria non è avvenuta contra legem,essendo stata individuata secondo i parametri predeterminati dalla legge, che hadirettamente stabilito la protrazione della pena accessoria per un periodo unico edinvariabilmente fisso (cfr. Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286).2. La questione di legittimità costituzionale è irrilevante, perché, anche nel caso dideclaratoria di illegittimità costituzionale della norma di cui all’art. 609-nonies cod. pen., nellaparte in cui non consente la modulazione discrezionale della pena accessoria dellainterdizione dai pubblici uffici in caso di condanna per il reato di cui all’art. 609-bis cod. pen.con pena determinata tra i tre e i cinque anni di reclusione, troverebbe applicazione, in ognicaso, l’art. 29, comma 1, cod. pen. nella parte in cui stabilisce che la condanna allareclusione per un tempo non interiore a tre anni importa l’interdizione dai pubblici uffici per ladurata di anni cinque.In ogni caso, la questione di legittimità costituzionale proposta in ricorso è anchemanifestamente infondata, sia perché il ricorrente non individua uno specifico "tertiumcomparationis" con il quale porre a confronto la norma della cui legittimità costituzionale eglidubita, limitandosi a censurare genericamente la mancanza di un potere discrezionale delgiudicante di modulare la durata della pena accessoria al singolo caso; sia perché, pergiurisprudenza costante del giudice delle leggi, la scelta e la quantificazione delle pene,anche accessorie, per i singoli fatti punibili rientra nella discrezionalità del legislatore, il cuiesercizio è censurabile solo nel caso di manifesta irragionevolezza (ex plurimis, sentenze n.22 del 2007, n. 394 del 2006 e n. 144 del 2005): irragionevolezza che, nel caso di specie,non è dato ravvisare poiché la norma, a fronte di reati che, anche in astratto, sonoconsiderati gravi dal legislatore, come dimostrato dalla cornice edittale - minima e massima -ad essi riferibile, modula, in ragione della pena concretamente irrogata, la durata (perpetua otemporanea, e, in quest’ultimo caso, con periodo fisso o determinandone il periodo entro unlimite minimo e uno massimo) di quella particolare forma di indegnità "pubblica" (interdizionedai pubblici uffici) che l'ordinamento riconosce comunque, in via presuntiva, a carico dicoloro che siano stati puniti con pene di una certa rilevanza (nel caso in esame da tre acinque anni di reclusione); indegnità che si estrinseca (art. 28, comma 3, cod. pen.) nellaperdita della capacità di acquistare o di esercitare o di godere, durante l'interdizione, i diritti,uffici, servizi, qualità, gradi, titoli ed onorificenze (cfr. Sez. 3, n. 26201 del 20/05/2015, G.,non mass.).3. Il ricorso non può quindi che essere dichiarato inammissibile.Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,l’onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n.186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi perritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, anorma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento della somma, in favore dellaCassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 02/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 00110/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris