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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 03212/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26052/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura allegata a margine del ricorso, con domicilio eletto in Roma, pre s so l o studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], viale [OSCURATO:PERSONA] n. 95; –ricorrente – contro Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato ex legein Roma, via dei Portoghesi n. 12; –resistente – Oggetto: D omanda di ammissione benefici ex l. n. 237 del 1993 -Accollo garanzie soci di cooperative agricole insolventi– Insussistenza requisiti .

C.C. 15 novembre2022 r.g.n. 26052/2021 Pres.

E. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona n. 242 del 2021 depositata il 02/03/2021, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dalla consiglier a relatrice dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] ; ritenuto che 1.Il Tribunale di Ancona ha respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali, finalizzata ad ottenere l’accertamento della debenza delbeneficio di cui all’art. 1,comma 1 bis , del decreto - legge 20/05/1993, n. 149 , convertito in legge , con modificazioni,dall’art. 1 comma 1 legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 237; richiesta che l’autoritàcompetente aveva già respinto in sede amministrativa , a fronte della condanna dello stesso ricorrente per bancarotta fraudolenta in data 6/11/1995 del Tribunale di Pesaro.

2. La Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza di primo grado, rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e lo ha condannato a rifondere le spese di lite del secondo grado al convenutoministero.

3. Avverso la sentenza di appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Risponde con controricorso Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., la relatrice designata ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Ha depositatomemoria parte ricorrente. considerato che 1.Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la “ violazione e falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente dell’art. 1273 c.c., 1292, 1294 e 1298 c.c. in correlazione con l’art. 1 comma 1 bis del d.l. 20/05/1993, n. 149 convertito in legge con modificazioni dall’art. 1 comma 1 legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 237 (articolo 360 comma 1 n. 3 c.p.c.)” einsiste nel sostenere che il giudice amministrativo, declinando la propria giurisdizione , avrebbe statuito sulla sussistenza del proprio dirittoal beneficio quale socio, pronuncia C.C. 15 novembre2022 r.g.n. 26052/2021 Pres.

E. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi ormai coperta da giudicato; richiama, inoltre , la sentenza n. 4014 del 19/02/2013della Corte di cassazione, a Sezioni unite , che non solo ha ribadito che l’accollo dello Stato è previsto ex lege ma anche affermato che l’effetto liberatorio dell’accollo è immediato; lamenta che la Corte di appelloharitenuto che l’accollo non è automatico ma subordinato al vaglio (discrezionale) dei requisiti oggettivie che «l’esclusione del socio garante [OSCURATO:PERSONA] dai benefici richiesti dalla norma richiamata è da intendere soltanto se lo Stato ha diritto alla ripetizione pro quota ex art. 126 comma 3 bis legge n. 388 del 2000” per concludere “posto che l’accollo riguardante l’intero credito garantito è finalizzato a far conseguire la liberazione di tuttii garanti (…) nei confronti del terzo creditore, al socio garante non meritevole del beneficio il Ministero può solo esercitare il diritto di ripetizione previsto dall’art. 126 comma 3 n. 388/2000».

Precisa quindi che non vi è questione di reviviscenza della garanzia prestata, ma solo di esercizio della ripetizione. 2.Il primo motivo è inammissibile.

La censura è estranea alla ratio decidendi la quale concerne soltanto il provvedimento di ripetizione dell’importo corrisposto che la Corte ha reputato emesso sul presupposto di legge.

La censura difetta anche di specificità avendo lo stesso ricorrente affermato che il Ministero può esercitare il diritto di ripetizione.

La Corte territoriale ha escluso, per un verso, che la sentenza del giudice amministrativo (declinatoria della giurisdizione) abbia statuito sulla sussistenza del diritto del socio de quo,e ha ritenuto che l’appellante con la sua«censura confonde l’operatività dell’accollo ( e la liberazione dei garanti ) con il preventivo vaglio della sussistenza dei requisiti oggettivi per il riconoscimento del diritto resi necessari dal disposto dell’art. 4 del decreto ministeriale 2 ottobre 1995 come richiamato dall’art. 126, comma 2, della legge n. 388 del 2000» (cfr. sentenza impugnata pagg.3 e 4).

Il ricorrente non considera che il giudice di appello si è attenuto all’orientamento consolidato in materia,che del resto pure richiama, a mente del quale viene riconosciuta la complessità del procedimento amministrativo C.C. 15 novembre2022 r.g.n. 26052/2021 Pres.

E. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi de quoe l’obbligo per la pubblica amministrazione di recuperare dai soci - non meritevoli di accedere al beneficio - quanto loro corrisposto dagli Istituti di credito (Cass. Sez. 1, 18/12/2013 n. 28225; Cass. Sez. 3, 19/02/2013 n. 4014).

3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la “ violazione e falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente dell’art. 115 comma 1 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. dell’art. 1 comma 1 bis del d.l. n. 1149/1993 e dell’art. 126 comma 3bis legge n. 388/2000 e art. 444 c.p.p. (articolo 360 comma 1 n. 3 c.p.c.) –omesso esame di un fatto decisivo e controverso (art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.)”e, in particolare , lamenta che la Corte di appello abbia attribuito alla sentenza di patteggiamento una valenza automatica sulla esistenza della responsabilità civile a carico del [OSCURATO:PERSONA], violando le regole in tema di autonomia del giudizio penale rispetto a quello civile. 4.Parimenti inammissibile il secondo motivo con cui il ricorrente insiste nell’invocare l’inefficacia probatoria della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. e nel sostenere che non avrebbe posto in essere una condotta tale da determinare l’insolvenza della cooperativa in quanto con esso propone una rivalutazione dei fatti non consentita alla Corte di legittimità e tende a suscitare un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello espresso dalla Corte di appello.

Invero, vale sottolinea re che la Corte di merito con motivazione chiara ed esauriente ha considerato autonomamente la sentenza di patteggiamento in un quadro indiziario più vasto e ha ritenuto la condotta di [OSCURATO:PERSONA] rilevante ai fini della insolvenza;in particolare, il giudice di appello ha ritenuto che «l’efficacia indiziaria del patteggiamento del [OSCURATO:PERSONA] si accompagna (con gravità, precisione e concordanza) quella della sentenza del Tribunale di Pesaro n. 243 del 1996 pronunciata nei confronti dei soci Mengucci e Guidarelli, dove si dà atto che nella redazione del bilancio della cooperativa non solo risultava sopravvalutato il valore dei macchinari elencati nell’inventario del magazzino, ma che tali beni erano per una parte inesistenti o comunque non rinvenuti.

Tale circostanza oggettiva evidenzia una C.C. 15 novembre2022 r.g.n. 26052/2021 Pres.

E. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi predisposizione dei bilanci chiaramente finalizzata all’aumento delle poste attive e lascia presumere che, quantomeno, le sopravvalutazioni (di cui al capo di imputazione alla sentenza di patteggiamento) non fossero da considerarsi errori in quanto chiaramente partecipi dello scopo anzidetto» (cfr. sentenza impugnatapag. 5).

Pertanto, il diritto alla ripetizione previsto dalla disciplina in esame è connesso alla mancanza del titolo per beneficiare dell’intervento e tale è anche l’inesistenza di procedimenti penali, per cui ai fini della ripetizione non rileva la questione della efficacia o meno della sentenza di patteggiamento, ponendosi al contrario solo un problema di sussistenza o meno del requisito soggettivo per l’ammissione al beneficio 5.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. 6.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315). per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 2700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,d à atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civil

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26052/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura allegata a margine del ricorso, con domicilio eletto in Roma, pre s so l o studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], viale [OSCURATO:PERSONA] n. 95; –ricorrente – contro Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato ex legein Roma, via dei Portoghesi n. 12; –resistente – Oggetto: D omanda di ammissione benefici ex l. n. 237 del 1993 -Accollo garanzie soci di cooperative agricole insolventi– Insussistenza requisiti . C.C. 15 novembre2022 r.g.n. 26052/2021 Pres. E. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona n. 242 del 2021 depositata il 02/03/2021, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dalla consiglier a relatrice dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] ; ritenuto che 1.Il Tribunale di Ancona ha respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali, finalizzata ad ottenere l’accertamento della debenza delbeneficio di cui all’art. 1,comma 1 bis , del decreto - legge 20/05/1993, n. 149 , convertito in legge , con modificazioni,dall’art. 1 comma 1 legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 237; richiesta che l’autoritàcompetente aveva già respinto in sede amministrativa , a fronte della condanna dello stesso ricorrente per bancarotta fraudolenta in data 6/11/1995 del Tribunale di Pesaro. 2. La Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza di primo grado, rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e lo ha condannato a rifondere le spese di lite del secondo grado al convenutoministero. 3. Avverso la sentenza di appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Risponde con controricorso Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., la relatrice designata ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. Ha depositatomemoria parte ricorrente. considerato che 1.Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la “ violazione e falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente dell’art. 1273 c.c., 1292, 1294 e 1298 c.c. in correlazione con l’art. 1 comma 1 bis del d.l. 20/05/1993, n. 149 convertito in legge con modificazioni dall’art. 1 comma 1 legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 237 (articolo 360 comma 1 n. 3 c.p.c.)” einsiste nel sostenere che il giudice amministrativo, declinando la propria giurisdizione , avrebbe statuito sulla sussistenza del proprio dirittoal beneficio quale socio, pronuncia C.C. 15 novembre2022 r.g.n. 26052/2021 Pres. E. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi ormai coperta da giudicato; richiama, inoltre , la sentenza n. 4014 del 19/02/2013della Corte di cassazione, a Sezioni unite , che non solo ha ribadito che l’accollo dello Stato è previsto ex lege ma anche affermato che l’effetto liberatorio dell’accollo è immediato; lamenta che la Corte di appelloharitenuto che l’accollo non è automatico ma subordinato al vaglio (discrezionale) dei requisiti oggettivie che «l’esclusione del socio garante [OSCURATO:PERSONA] dai benefici richiesti dalla norma richiamata è da intendere soltanto se lo Stato ha diritto alla ripetizione pro quota ex art. 126 comma 3 bis legge n. 388 del 2000” per concludere “posto che l’accollo riguardante l’intero credito garantito è finalizzato a far conseguire la liberazione di tuttii garanti (…) nei confronti del terzo creditore, al socio garante non meritevole del beneficio il Ministero può solo esercitare il diritto di ripetizione previsto dall’art. 126 comma 3 n. 388/2000». Precisa quindi che non vi è questione di reviviscenza della garanzia prestata, ma solo di esercizio della ripetizione. 2.Il primo motivo è inammissibile. La censura è estranea alla ratio decidendi la quale concerne soltanto il provvedimento di ripetizione dell’importo corrisposto che la Corte ha reputato emesso sul presupposto di legge. La censura difetta anche di specificità avendo lo stesso ricorrente affermato che il Ministero può esercitare il diritto di ripetizione. La Corte territoriale ha escluso, per un verso, che la sentenza del giudice amministrativo (declinatoria della giurisdizione) abbia statuito sulla sussistenza del diritto del socio de quo,e ha ritenuto che l’appellante con la sua«censura confonde l’operatività dell’accollo ( e la liberazione dei garanti ) con il preventivo vaglio della sussistenza dei requisiti oggettivi per il riconoscimento del diritto resi necessari dal disposto dell’art. 4 del decreto ministeriale 2 ottobre 1995 come richiamato dall’art. 126, comma 2, della legge n. 388 del 2000» (cfr. sentenza impugnata pagg.3 e 4). Il ricorrente non considera che il giudice di appello si è attenuto all’orientamento consolidato in materia,che del resto pure richiama, a mente del quale viene riconosciuta la complessità del procedimento amministrativo C.C. 15 novembre2022 r.g.n. 26052/2021 Pres. E. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi de quoe l’obbligo per la pubblica amministrazione di recuperare dai soci - non meritevoli di accedere al beneficio - quanto loro corrisposto dagli Istituti di credito (Cass. Sez. 1, 18/12/2013 n. 28225; Cass. Sez. 3, 19/02/2013 n. 4014). 3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la “ violazione e falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente dell’art. 115 comma 1 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. dell’art. 1 comma 1 bis del d.l. n. 1149/1993 e dell’art. 126 comma 3bis legge n. 388/2000 e art. 444 c.p.p. (articolo 360 comma 1 n. 3 c.p.c.) –omesso esame di un fatto decisivo e controverso (art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.)”e, in particolare , lamenta che la Corte di appello abbia attribuito alla sentenza di patteggiamento una valenza automatica sulla esistenza della responsabilità civile a carico del [OSCURATO:PERSONA], violando le regole in tema di autonomia del giudizio penale rispetto a quello civile. 4.Parimenti inammissibile il secondo motivo con cui il ricorrente insiste nell’invocare l’inefficacia probatoria della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. e nel sostenere che non avrebbe posto in essere una condotta tale da determinare l’insolvenza della cooperativa in quanto con esso propone una rivalutazione dei fatti non consentita alla Corte di legittimità e tende a suscitare un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello espresso dalla Corte di appello. Invero, vale sottolinea re che la Corte di merito con motivazione chiara ed esauriente ha considerato autonomamente la sentenza di patteggiamento in un quadro indiziario più vasto e ha ritenuto la condotta di [OSCURATO:PERSONA] rilevante ai fini della insolvenza;in particolare, il giudice di appello ha ritenuto che «l’efficacia indiziaria del patteggiamento del [OSCURATO:PERSONA] si accompagna (con gravità, precisione e concordanza) quella della sentenza del Tribunale di Pesaro n. 243 del 1996 pronunciata nei confronti dei soci Mengucci e Guidarelli, dove si dà atto che nella redazione del bilancio della cooperativa non solo risultava sopravvalutato il valore dei macchinari elencati nell’inventario del magazzino, ma che tali beni erano per una parte inesistenti o comunque non rinvenuti. Tale circostanza oggettiva evidenzia una C.C. 15 novembre2022 r.g.n. 26052/2021 Pres. E. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi predisposizione dei bilanci chiaramente finalizzata all’aumento delle poste attive e lascia presumere che, quantomeno, le sopravvalutazioni (di cui al capo di imputazione alla sentenza di patteggiamento) non fossero da considerarsi errori in quanto chiaramente partecipi dello scopo anzidetto» (cfr. sentenza impugnatapag. 5). Pertanto, il diritto alla ripetizione previsto dalla disciplina in esame è connesso alla mancanza del titolo per beneficiare dell’intervento e tale è anche l’inesistenza di procedimenti penali, per cui ai fini della ripetizione non rileva la questione della efficacia o meno della sentenza di patteggiamento, ponendosi al contrario solo un problema di sussistenza o meno del requisito soggettivo per l’ammissione al beneficio 5.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. 6.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 2700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,d à atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civil
Decreto Cassazione n. 03212/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris