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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 dicembre 2023

Cassazione n. 28728/2024

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal G.i.p. del Tribunale di Lodi visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata e la sospensione dell'efficacia dell'obbligo di presentazione [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il G.i.p. del Tribunale di Lodi ha convalidato il provvedimento emesso in data 18/12/2023 dal Questore della stessa città, con cui era stato applicato a FERLONI Manuel il d.a.spo. ex art. 6

I. n. 401 del 1989, unitamente all'obbligo di presentarsi negli uffici di Polizia durante lo svolgimento di incontri di calcio e di hockey, di qualsiasi categoria, disputate rispettivamente dalle squadre dell'A.S.D. [OSCURATO:PERSONA] e dell'[OSCURATO:PERSONA].

2. Ricorre per cassazione il FERLONI, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge con riferimento alla omessa valutazione degli elementi difensivi contenuti nella memoria ritualmente depositata al G.i.p.

Si lamenta l'assoluta assenza di riferimenti valutativi ai predetti elementi da parte del G.i.p.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con rierimento alla ritenuta sussistenza dei presupposti per la convalida.

Si deduce la totale assenza di valutazioni anche in ordine alla pericolosità del FERLONI.

2.3. Vizio di motivazione con riferimento alle esigenze di urgenza fondanti l'immediata applicazione del provvedimento del Questore.

Si lamenta, anche in questo caso, il totale difetto di motivazione.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, ritenendo fondati i rilievi di carenza motivazionale formulati dal ricorrente anche quanto alle deduzioni difensive contenute nella memoria depositata al G.i.p. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato, ed assume rilievo assorbente delle ulteriori censure dedotte.

2. Secondo un indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte del tutto consolidato, «è nulla, per violazione del diritto di difesa, l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, che non contenga alcun riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata entro il termine di quarantotto ore dalla notifica al diffidato» (Sez. 3, n. 3740 del 10/12/2020, dep. 2021, Lupo, Rv. 281321 - 01).

Tale condivisibile insegnamento deve trovare applicazione nella fattispecie in esame, in cui il G.i.p. si è limitato a richiamare in senso adesivo le argomentazioni svolte dal Questore di Lodi nel provvedimento soggetto a convalida, senza confrontarsi in alcun modo con le deduzioni svolte dalla difesa in ordine alla ritenuta insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura, anche quanto alla pericologità del FERLONI.

Deduzioni contenute nella memoria con allegati presentata prima della scadenza delle quarantotto ore dalla notifica al ricorrente del decreto del Questore (cfr. la documentazione allegata al ricorso, da cui emerge che la memoria in questione era stata ricevuta dalla Cancelleria alle 11.26 del 21/12/2023, ovvero entro le quarantotto ore dalla notiica al FERLONIdel provvedimento del Questore, avvenuto alle ore 12 del 19/12/2023 come precisato dalla stessa ordinanza impugnata).

3. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con rinvio (cfr. sul punto, da ultimo, Sez. 3, n. 16468 del 28/03/2024, Galimberti, Rv. 286204 - 01) al Tribunale di Lodi per nuovo esame.

Deve altresì disporsi la sospensione dell'efficacia del decreto del Questore di Lodi emesso in data 18/12/2023, limitatamente all'obbligo di presentazione imposto al FERLONI.

P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Lodi e sospende l'efficacia del provvedimento del Questore di Lodi del 18 dicembre 2023, limitatamente all'obbligo di presentazione.

Manda alla Cancelleria di comunicare il presente provvedimento al Questore di Lodi.

Così deciso il 28 giugno 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal G.i.p. del Tribunale di Lodi visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata e la sospensione dell'efficacia dell'obbligo di presentazione [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il G.i.p. del Tribunale di Lodi ha convalidato il provvedimento emesso in data 18/12/2023 dal Questore della stessa città, con cui era stato applicato a FERLONI Manuel il d.a.spo. ex art. 6 I. n. 401 del 1989, unitamente all'obbligo di presentarsi negli uffici di Polizia durante lo svolgimento di incontri di calcio e di hockey, di qualsiasi categoria, disputate rispettivamente dalle squadre dell'A.S.D. [OSCURATO:PERSONA] e dell'[OSCURATO:PERSONA]. 2. Ricorre per cassazione il FERLONI, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento alla omessa valutazione degli elementi difensivi contenuti nella memoria ritualmente depositata al G.i.p. Si lamenta l'assoluta assenza di riferimenti valutativi ai predetti elementi da parte del G.i.p. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con rierimento alla ritenuta sussistenza dei presupposti per la convalida. Si deduce la totale assenza di valutazioni anche in ordine alla pericolosità del FERLONI. 2.3. Vizio di motivazione con riferimento alle esigenze di urgenza fondanti l'immediata applicazione del provvedimento del Questore. Si lamenta, anche in questo caso, il totale difetto di motivazione. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, ritenendo fondati i rilievi di carenza motivazionale formulati dal ricorrente anche quanto alle deduzioni difensive contenute nella memoria depositata al G.i.p. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato, ed assume rilievo assorbente delle ulteriori censure dedotte. 2. Secondo un indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte del tutto consolidato, «è nulla, per violazione del diritto di difesa, l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, che non contenga alcun riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata entro il termine di quarantotto ore dalla notifica al diffidato» (Sez. 3, n. 3740 del 10/12/2020, dep. 2021, Lupo, Rv. 281321 - 01). Tale condivisibile insegnamento deve trovare applicazione nella fattispecie in esame, in cui il G.i.p. si è limitato a richiamare in senso adesivo le argomentazioni svolte dal Questore di Lodi nel provvedimento soggetto a convalida, senza confrontarsi in alcun modo con le deduzioni svolte dalla difesa in ordine alla ritenuta insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura, anche quanto alla pericologità del FERLONI. Deduzioni contenute nella memoria con allegati presentata prima della scadenza delle quarantotto ore dalla notifica al ricorrente del decreto del Questore (cfr. la documentazione allegata al ricorso, da cui emerge che la memoria in questione era stata ricevuta dalla Cancelleria alle 11.26 del 21/12/2023, ovvero entro le quarantotto ore dalla notiica al FERLONIdel provvedimento del Questore, avvenuto alle ore 12 del 19/12/2023 come precisato dalla stessa ordinanza impugnata). 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con rinvio (cfr. sul punto, da ultimo, Sez. 3, n. 16468 del 28/03/2024, Galimberti, Rv. 286204 - 01) al Tribunale di Lodi per nuovo esame. Deve altresì disporsi la sospensione dell'efficacia del decreto del Questore di Lodi emesso in data 18/12/2023, limitatamente all'obbligo di presentazione imposto al FERLONI. P.Q.M. Annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Lodi e sospende l'efficacia del provvedimento del Questore di Lodi del 18 dicembre 2023, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente provvedimento al Questore di Lodi. Così deciso il 28 giugno 2
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