CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18665/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catania, con sentenza del 11/05/2022 ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal Gip di Caltagirone del 09/09/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] applicando ad esso la sanzione accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque, anziché in perpetuo e confermando nel resto l'affermazione di responsabilità per i delitti allo stesso ascritti. Ritenuto che i due motivi di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità e ricorrenza della circostanza aggravante, oltre che totalmente reiterativi dei motivi di appello, sono privi di concreta specificità e volti a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 2, 3 e seg., quanto alla credibilità della persona offesa , con ricostruzione compiuta e del tutto persuasiva dell'elemento oggettivo e soggettivo dei reati ascritti); considerato chele altre doglianze articolate nell'ambito del secondo motivo di ricorso, con le quali si contesta il trattamento sanzionatorio e la dosimetria della pena nelle sue diverse componenti con particolare riferimento alle circostanze attenuanti generiche, sono del tutto generici ed aspecifici non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello sul punto non sono stati accolti, non ricorrendo alcuna irragionevolezza o illogicità quanto alla determinazione della pena; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis