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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 35437/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi; lette le conclusioni scritte del difensore degli imputati, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che questa Corte: in via principale, annulli l'impugnata sentenza senza rinvio, in via subordinata, annulli l'impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 25 ottobre 2021, confermava la sentenza di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati per i reati di tentata estorsione e rapina aggravate, violazione di domicilio e danneggiamento, e i soli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di porto d'armi in luogo pubblico. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore degli imputati, eccependo la nullità della sentenza per mancanza di motivazione in relazione al motivo di appello con cui si chiedeva l'assoluzione degli imputati per omessa valutazione dei tabulati telefonici e della relativì analisi, contenuti nell'annotazione dell'8 giugno 2015: il confronto tra i tabulati telefonici e le dichiarazioni rese in udienza dalla presunta persona offesa [OSCURATO:PERSONA] avrebbe permesso di mettere in luce la falsità delle numerose dichiarazioni dello stesso, soprattutto in relazione alle minacce che avrebbe subito da parte dei ricorrenti. 1.2 Il difensore lamenta la mancanza assoluta della motivazione con riferimento all'omessa valutazione della credibilità dei testi della pubblica accusa ai sensi dell'art. 500 comma 2 cod.proc.pen., alla luce delle numerosissime contestazioni su elementi decisivi formulate nel corso del dibattimento: le divergenze tra le dichiarazioni rese innanzi al Tribunale e quelle rese dai testi davanti alle Forze dell'Ordine nel corso delle indagini preliminari riguardavano tutti i testi della pubblica accusa (ad eccezione delle Forze dell'Ordine) e ogni aspetto della vicenda. 1.3 II difensore eccepisce la nullità della sentenza per mancanza assoluta, contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione con riferimento all'omessa valutazione dell'attendibilità oggettiva e soggettiva della persona offesa e degli altri testi della pubblica accusa (ad eccezione delle Forze dell'Ordine), anche in considerazione della totale assenza di costanza e coerenza del narrato; rileva che nel corso della propria deposizione, la persona offesa aveva più volte reso dichiarazioni totalmente differenti rispetto a quanto in precedenza dichiarato alle Forze dell'Ordine nel corso delle indagini preliminari. 1.4 Il difensore eccepisce la nullità della sentenza per assenza, contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione con riferimento all'omessa valutazione delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e ZIneb Jlis in relazione al danneggiamento della porta contestato al i capo C) dell'imputazione, da cui risultava che non solo non vi era stato alcun danno alla porta ma anche che la stessa era stata rotta dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] quando questi era entrato abusivamente nell'appartamento. 1.5 Il difensore eccepisce la nullità della sentenza per contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione in riferimento alla attribuibilità dei coltelli sequestrati a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato contestato sub D)

2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi.

3. Il difensore depositava conclusioni scritte, chiedendo che questa Corte: in via principale, annulli l'impugnata sentenza senza rinvio, in via subordinata, annulli l'impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Con riferimento al primo motivo di ricorso, deve essere ribadito il principio secondo il quale "in sede di legittimità non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa". (Sez. 2, Sentenza n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741 - 01); tale è il caso in esame, in cui la Corte di appello ha elencato nelle pagine da 13 in avanti gli elementi in base ai quali si è arrivati alla conclusione della colpevolezza degli imputati. 1.2 In particolare, quanto alla eccezione delle numerose contestazioni effettuate nel corso dell'esame dei testimoni e della persona offesa, e della loro ritenuta inattendibilità, i giudici di merito hanno ritenuto gli stessi pienamente attendibili nonostante le contestazioni effettuate, riportando le loro dichiarazioni, tutte combacianti tra loro; trattasi, all'evidenza, di motivazione che sfugge al sindacato di questa Corte, condividendo il collegio l'orientamento, oramai consolidato (cfr. ex multis Sez. 2, n. 7667 del 29/1/2015, Rv. 262575; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Rv. 239342), secondo cui, in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni; ipotesi, quest'ultima, che non ricorre nella specie.

Nel caso in esame deve essere inoltre ricordato che con riguardo alla decisione in ordine all'odierna parte ricorrente ci si trova dinanzi ad una c.d.

"doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado.; il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione ha riformato quella di primo grado nei punti che in questa sede ci occupano, non potendo, nel caso di c.d.

"doppia conforme", superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19/10/2009, Buraschi, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/6/2007, Musumeci, Rv. 237207; Sez. 2, n. 5223 del 24/1/2007, Medina, Rv 236130; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432).

Nel caso in esame, invece, il giudice di appello ha esaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo aver preso atto delle censure degli appellanti, è giunto, con riguardo alla posizione degli stessi, alla medesima conclusione della sentenza di primo grado. 1.3 In particolare, l'episodio dell'asportazione del televisore è stato ritenuto dimostrato, oltre che dalle dichiarazioni della persona offesa, dalla testimonianza delle sue vicine di casa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riscontrata dalle dichiarazioni dell'assistente Quarta Ivan che, intervenuto nell'immediatezza dei fatti, aveva notato un gruppo di persone inseguire due soggetti che stavano scappando, e che i componenti del gruppo gli avevano spiegato che i due uomini inseguiti avevano commesso un furto; analogamente, quanto al contestato danneggiamento, le dichiarazioni della persona offesa sono state riscontrate da quelle della teste [OSCURATO:PERSONA], che ha parlato di calci tirati alla porta di ingresso della porta dell'abitazione della persona offesa,e dalla teste [OSCURATO:PERSONA], che aveva notato, il giorno dopo, che la porta era "un po' spaccata"; quanto infine al ritrovamento dei coltelli, la motivazione della Corte di appello contenuta nell'ultima pagina della sentenza impugnata è congrua e coerente con le risultanze processuali, anche in considerazione del fatto che già la sentenza di primo grado aveva osservato che le dichiarazioni della persona offesa secondo cui i due imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano gettato via i coltelli una volta inseguiti, erano state confermate dall'assistente Quarta, che aveva trovato i coltelli nel luogo indicato dalla persona offesa.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi; lette le conclusioni scritte del difensore degli imputati, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che questa Corte: in via principale, annulli l'impugnata sentenza senza rinvio, in via subordinata, annulli l'impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 25 ottobre 2021, confermava la sentenza di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati per i reati di tentata estorsione e rapina aggravate, violazione di domicilio e danneggiamento, e i soli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di porto d'armi in luogo pubblico. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore degli imputati, eccependo la nullità della sentenza per mancanza di motivazione in relazione al motivo di appello con cui si chiedeva l'assoluzione degli imputati per omessa valutazione dei tabulati telefonici e della relativì analisi, contenuti nell'annotazione dell'8 giugno 2015: il confronto tra i tabulati telefonici e le dichiarazioni rese in udienza dalla presunta persona offesa [OSCURATO:PERSONA] avrebbe permesso di mettere in luce la falsità delle numerose dichiarazioni dello stesso, soprattutto in relazione alle minacce che avrebbe subito da parte dei ricorrenti. 1.2 Il difensore lamenta la mancanza assoluta della motivazione con riferimento all'omessa valutazione della credibilità dei testi della pubblica accusa ai sensi dell'art. 500 comma 2 cod.proc.pen., alla luce delle numerosissime contestazioni su elementi decisivi formulate nel corso del dibattimento: le divergenze tra le dichiarazioni rese innanzi al Tribunale e quelle rese dai testi davanti alle Forze dell'Ordine nel corso delle indagini preliminari riguardavano tutti i testi della pubblica accusa (ad eccezione delle Forze dell'Ordine) e ogni aspetto della vicenda. 1.3 II difensore eccepisce la nullità della sentenza per mancanza assoluta, contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione con riferimento all'omessa valutazione dell'attendibilità oggettiva e soggettiva della persona offesa e degli altri testi della pubblica accusa (ad eccezione delle Forze dell'Ordine), anche in considerazione della totale assenza di costanza e coerenza del narrato; rileva che nel corso della propria deposizione, la persona offesa aveva più volte reso dichiarazioni totalmente differenti rispetto a quanto in precedenza dichiarato alle Forze dell'Ordine nel corso delle indagini preliminari. 1.4 Il difensore eccepisce la nullità della sentenza per assenza, contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione con riferimento all'omessa valutazione delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e ZIneb Jlis in relazione al danneggiamento della porta contestato al i capo C) dell'imputazione, da cui risultava che non solo non vi era stato alcun danno alla porta ma anche che la stessa era stata rotta dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] quando questi era entrato abusivamente nell'appartamento. 1.5 Il difensore eccepisce la nullità della sentenza per contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione in riferimento alla attribuibilità dei coltelli sequestrati a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato contestato sub D) 2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi. 3. Il difensore depositava conclusioni scritte, chiedendo che questa Corte: in via principale, annulli l'impugnata sentenza senza rinvio, in via subordinata, annulli l'impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Con riferimento al primo motivo di ricorso, deve essere ribadito il principio secondo il quale "in sede di legittimità non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa". (Sez. 2, Sentenza n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741 - 01); tale è il caso in esame, in cui la Corte di appello ha elencato nelle pagine da 13 in avanti gli elementi in base ai quali si è arrivati alla conclusione della colpevolezza degli imputati. 1.2 In particolare, quanto alla eccezione delle numerose contestazioni effettuate nel corso dell'esame dei testimoni e della persona offesa, e della loro ritenuta inattendibilità, i giudici di merito hanno ritenuto gli stessi pienamente attendibili nonostante le contestazioni effettuate, riportando le loro dichiarazioni, tutte combacianti tra loro; trattasi, all'evidenza, di motivazione che sfugge al sindacato di questa Corte, condividendo il collegio l'orientamento, oramai consolidato (cfr. ex multis Sez. 2, n. 7667 del 29/1/2015, Rv. 262575; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Rv. 239342), secondo cui, in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni; ipotesi, quest'ultima, che non ricorre nella specie. Nel caso in esame deve essere inoltre ricordato che con riguardo alla decisione in ordine all'odierna parte ricorrente ci si trova dinanzi ad una c.d. "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado.; il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione ha riformato quella di primo grado nei punti che in questa sede ci occupano, non potendo, nel caso di c.d. "doppia conforme", superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19/10/2009, Buraschi, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/6/2007, Musumeci, Rv. 237207; Sez. 2, n. 5223 del 24/1/2007, Medina, Rv 236130; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432). Nel caso in esame, invece, il giudice di appello ha esaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo aver preso atto delle censure degli appellanti, è giunto, con riguardo alla posizione degli stessi, alla medesima conclusione della sentenza di primo grado. 1.3 In particolare, l'episodio dell'asportazione del televisore è stato ritenuto dimostrato, oltre che dalle dichiarazioni della persona offesa, dalla testimonianza delle sue vicine di casa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riscontrata dalle dichiarazioni dell'assistente Quarta Ivan che, intervenuto nell'immediatezza dei fatti, aveva notato un gruppo di persone inseguire due soggetti che stavano scappando, e che i componenti del gruppo gli avevano spiegato che i due uomini inseguiti avevano commesso un furto; analogamente, quanto al contestato danneggiamento, le dichiarazioni della persona offesa sono state riscontrate da quelle della teste [OSCURATO:PERSONA], che ha parlato di calci tirati alla porta di ingresso della porta dell'abitazione della persona offesa,e dalla teste [OSCURATO:PERSONA], che aveva notato, il giorno dopo, che la porta era "un po' spaccata"; quanto infine al ritrovamento dei coltelli, la motivazione della Corte di appello contenuta nell'ultima pagina della sentenza impugnata è congrua e coerente con le risultanze processuali, anche in considerazione del fatto che già la sentenza di primo grado aveva osservato che le dichiarazioni della persona offesa secondo cui i due imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano gettato via i coltelli una volta inseguiti, erano state confermate dall'assistente Quarta, che aveva trovato i coltelli nel luogo indicato dalla persona offesa. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al
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