Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 46115/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che hai chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di Napoli ha accolto la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA], annullando l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva disposto nei suoi confronti la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere.

Secondo la prospettazione di accusa, l'Ammendola, in qualità di vicesindaco nonché assessore dei lavori pubblici, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], dirigente dell'ufficio tecnico di [OSCURATO:PERSONA], abusando delle proprie qualità e dei propri poteri, avrebbe indotto [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., affidataria da parte del Comune di [OSCURATO:PERSONA] degli « interventi di adeguamento spazi e aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid 19» a consegnare loro indebitamente la somma di euro 20.000 in contanti, materialmente consegnata dal Supino all'Ariano, anche per conto dell'Ammendola, e promettere loro ulteriori somme di danaro pari a circa 20.000 euro a fronte del suddetto affidamento diretto.

2. Il Pubblico Ministero del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso tale l'ordinanza e ne chiede l'annullamento, deducendo che la motivazione è carente, insufficiente, inadeguata, in quanto il Tribunale di Napoli si sarebbe limitata ad esaminare le singole risultanze investigative a carico dell'Ammendola in modo atomistico e parcellizzato e non in modo organico, senza valutare adeguatamente gli elementi indiziari ed omettendone l'esame di altri significativi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. Nell'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Napoli ha annullato l'ordinanza applicativa della misura cautelare ritenendo il quadro indiziario a carico dell'indagato «non univoco».

Il Tribunale in particolare ha rilevato che il rinvenimento nella disponibilità dell'Ariano, all'atto dell'arresto, in due tasche diverse (della giacca e dei pantaloni), di due mazzette di danaro, di eguale importo di 5.000 euro, unitamente ad altre risultanze investigative convergenti, come prospettato dal Pubblico Ministero, indurrebbe, a ritenere che le due somme fossero destinate a due persone diverse.

Ragionevole, ad avviso del Tribunale och Napoli, sarebbe l'assunto che la seconda "tangente" consegnata dal Supino all'Ariano fosse destinata a una "controparte politica"; tuttavia, pur essendo «ragionevole» che il «politico» concorrente possa essere identificato nell'Ammendola, tale ragionamento necessiterebbe della conferma di ulteriori elementi di prova.3.

Con unico motivo di ricorso il pubblico ministero ricorrente deduce che la motivazione dell'ordinanza impugnata è carente, insufficiente e inadeguata, in quanto il Tribunale di Napoli si sarebbe limitato ad esaminare le singole risultanze investigative a carico dell'Ammendola in modo atomistico e parcellizzato e non in modo organico; in particolare il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato gli elementi indiziari offerti alla sua valutazione e ne avrebbe omesso l'esame di altri significativi.

Rileva, in particolare, il Pubblico Ministero ricorrente che il Tribunale del riesame non avrebbe considerato che: - era stato l'assessore Ammendola a contattare il Supino per proporgli l'affidamento dei lavori, pur non avendo alcun titolo per farlo in virtù del principio di separazione tra politica e amministrazione; - l'Amnnendola aveva contattato il Supino su whatsApp verosimilmente per non essere intercettato all'atto di concordare l'incontro in un bar; l'affidamento dei lavori all'impresa del Supino era stato illegittimo, trattandosi di lavori di importo sopra soglia, affidati senza gara; - in ragione di tali circostanze, nessun altro politico avrebbe potuto essere plausibilmente il destinatario dell'altra tangente rinvenuta nella disponibilità dell'Ariano all'atto dell'arresto; - l'Ariano aveva chiama l'Ammendola per primo dopo l'arresto, riferendogli la vicenda con espressioni che sarebbero risultate criptiche se non incomprensibili ove l'interlocutore non fosse già a conoscenza della tangente ricevuta; - sospetta era l'apprensione dell'Ammendola in seguito all'arresto in flagranza dell'Ariano, comprovata da venti tentativi di chiamata all'Ariano e da quattro tentativi di chiamata a sua moglie; - il giorno dell'arresto il figlio dell'Ariano, a notte fonda, aveva contattato l'Ammendola per descrivergli le accuse rivolte al padre; - lo sfogo della moglie dell'Ariano con la moglie dell'Ammendola, nel corso del quale la prima aveva detto alla seconda che non era giusto che dovesse pagare solo il marito, dovendo pagare anche l'altra persona coinvolta nella vicenda.

4. Il motivo di ricorso è inammissibile.

5. Il pubblico ministero ricorrente chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, deducendo che la motivazione è carente, insufficiente, inadeguata, ma tali vizi esorbitano dal sindacato di legittimità esercitato dalla Corte di Cassazione.

Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, non sono deducibili con il ricorso per cassazione censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla <r?2 sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).

6. Più in generale il pubblico ministero ricorrente censura l'apprezzamento di insussistenza della gravità indiziaria operato dal Tribunale di Napoli, che si sarebbe limitato ad esaminare le singole risultanze investigative a carico dell'Ammendola in modo atomistico e parcellizzato e non in modo organico, sottostimando alcuni elementi indiziari e ignorandone altri pur significativi.

Gli elementi addotti dal pubblico ministero ricorrente sono, in realtà, stati integralmente valutati dal Tribunale di Napoli ma, con motivazione che non si configura come manifestamente illogica o contraddittoria, non sono stati ritenuti idonei a fondare un giudizio di gravità indiziaria rispetto alla contestazione di induzione indebita formulata.

Il Tribunale di Napoli, infatti, all'esito di tin articolato iter argomentativo, ha ritenuto che i chiarimenti forniti dall'Ammendola nell'interrogatorio di garanzia reso, unitamente agli esiti delle intercettazioni e alle dichiarazioni dell'Ariano e del Supino, pur non avendo smentito in toto la tesi accusatoria, abbiano offerto una plausibile ricostruzione alternativa dei fatti, tale da vulnerare l'efficacia probatoria degli elementi indiziari acquisiti e di imporre ulteriori approfondimenti di indagine.

Il ricorrente, del resto, non ha dimostrato l'illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata, ma si è limitato a ribadire, anche mediante l'esposizione di ampi stralci delle indagini, la fondatezza dell'impostazione accusatoria.

La proposizione di una tesi alternativa, ritenuta maggiormente plausibile rispetto alla tesi illustrata nella decisione impugnata, prescindendo dalla evidenziazione delle aporie logiche contenute nella stessa è, del resto, attività non consentita nel giudizio di legittimità.

Infatti, nel momento del controllo della motivazione, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: ciò in quanto l'art. 606, comma primo, lett. e) del cod. proc. pen. non consente alla Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove (ex plurimis: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Elia, Rv. 229369).

7. Il Pubblico Ministero del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], inoltre, nel proprio ricorso ha riportato estesi stralci del compendio probatorio acquisito nelle indagini preliminari, sollecitando la Corte di Cassazione a una lettura di tali elementi probatori alternativa rispetto a quella operata nel provvedimento impugnato.

E', tuttavia, inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censuri l'erronea applicazione delle regole che presiedono al ragionamento indiziario ai sensi dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. se è fondato su argomentazioni che si pongono, come nella specie, in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (ex plurimis: Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266924; Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile, Rv. 258153).

Le censure formulate dal ricorrente si rivelano, dunque, inammissibili, in quanto contestano in fatto l'apprezzamento dell'ordinanza impugnata, senza dimostrarne la contraddittorietà o la manifesta illogicità, e ne sollecitano un riesame di merito mediante una rinnovata valutazione di elementi probatori.

Esula, tuttavia, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez.

U., n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

8. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che hai chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di Napoli ha accolto la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA], annullando l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva disposto nei suoi confronti la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere. Secondo la prospettazione di accusa, l'Ammendola, in qualità di vicesindaco nonché assessore dei lavori pubblici, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], dirigente dell'ufficio tecnico di [OSCURATO:PERSONA], abusando delle proprie qualità e dei propri poteri, avrebbe indotto [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., affidataria da parte del Comune di [OSCURATO:PERSONA] degli « interventi di adeguamento spazi e aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid 19» a consegnare loro indebitamente la somma di euro 20.000 in contanti, materialmente consegnata dal Supino all'Ariano, anche per conto dell'Ammendola, e promettere loro ulteriori somme di danaro pari a circa 20.000 euro a fronte del suddetto affidamento diretto. 2. Il Pubblico Ministero del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso tale l'ordinanza e ne chiede l'annullamento, deducendo che la motivazione è carente, insufficiente, inadeguata, in quanto il Tribunale di Napoli si sarebbe limitata ad esaminare le singole risultanze investigative a carico dell'Ammendola in modo atomistico e parcellizzato e non in modo organico, senza valutare adeguatamente gli elementi indiziari ed omettendone l'esame di altri significativi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Nell'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Napoli ha annullato l'ordinanza applicativa della misura cautelare ritenendo il quadro indiziario a carico dell'indagato «non univoco». Il Tribunale in particolare ha rilevato che il rinvenimento nella disponibilità dell'Ariano, all'atto dell'arresto, in due tasche diverse (della giacca e dei pantaloni), di due mazzette di danaro, di eguale importo di 5.000 euro, unitamente ad altre risultanze investigative convergenti, come prospettato dal Pubblico Ministero, indurrebbe, a ritenere che le due somme fossero destinate a due persone diverse. Ragionevole, ad avviso del Tribunale och Napoli, sarebbe l'assunto che la seconda "tangente" consegnata dal Supino all'Ariano fosse destinata a una "controparte politica"; tuttavia, pur essendo «ragionevole» che il «politico» concorrente possa essere identificato nell'Ammendola, tale ragionamento necessiterebbe della conferma di ulteriori elementi di prova.3. Con unico motivo di ricorso il pubblico ministero ricorrente deduce che la motivazione dell'ordinanza impugnata è carente, insufficiente e inadeguata, in quanto il Tribunale di Napoli si sarebbe limitato ad esaminare le singole risultanze investigative a carico dell'Ammendola in modo atomistico e parcellizzato e non in modo organico; in particolare il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato gli elementi indiziari offerti alla sua valutazione e ne avrebbe omesso l'esame di altri significativi. Rileva, in particolare, il Pubblico Ministero ricorrente che il Tribunale del riesame non avrebbe considerato che: - era stato l'assessore Ammendola a contattare il Supino per proporgli l'affidamento dei lavori, pur non avendo alcun titolo per farlo in virtù del principio di separazione tra politica e amministrazione; - l'Amnnendola aveva contattato il Supino su whatsApp verosimilmente per non essere intercettato all'atto di concordare l'incontro in un bar; l'affidamento dei lavori all'impresa del Supino era stato illegittimo, trattandosi di lavori di importo sopra soglia, affidati senza gara; - in ragione di tali circostanze, nessun altro politico avrebbe potuto essere plausibilmente il destinatario dell'altra tangente rinvenuta nella disponibilità dell'Ariano all'atto dell'arresto; - l'Ariano aveva chiama l'Ammendola per primo dopo l'arresto, riferendogli la vicenda con espressioni che sarebbero risultate criptiche se non incomprensibili ove l'interlocutore non fosse già a conoscenza della tangente ricevuta; - sospetta era l'apprensione dell'Ammendola in seguito all'arresto in flagranza dell'Ariano, comprovata da venti tentativi di chiamata all'Ariano e da quattro tentativi di chiamata a sua moglie; - il giorno dell'arresto il figlio dell'Ariano, a notte fonda, aveva contattato l'Ammendola per descrivergli le accuse rivolte al padre; - lo sfogo della moglie dell'Ariano con la moglie dell'Ammendola, nel corso del quale la prima aveva detto alla seconda che non era giusto che dovesse pagare solo il marito, dovendo pagare anche l'altra persona coinvolta nella vicenda. 4. Il motivo di ricorso è inammissibile. 5. Il pubblico ministero ricorrente chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, deducendo che la motivazione è carente, insufficiente, inadeguata, ma tali vizi esorbitano dal sindacato di legittimità esercitato dalla Corte di Cassazione. Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, non sono deducibili con il ricorso per cassazione censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla <r?2 sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). 6. Più in generale il pubblico ministero ricorrente censura l'apprezzamento di insussistenza della gravità indiziaria operato dal Tribunale di Napoli, che si sarebbe limitato ad esaminare le singole risultanze investigative a carico dell'Ammendola in modo atomistico e parcellizzato e non in modo organico, sottostimando alcuni elementi indiziari e ignorandone altri pur significativi. Gli elementi addotti dal pubblico ministero ricorrente sono, in realtà, stati integralmente valutati dal Tribunale di Napoli ma, con motivazione che non si configura come manifestamente illogica o contraddittoria, non sono stati ritenuti idonei a fondare un giudizio di gravità indiziaria rispetto alla contestazione di induzione indebita formulata. Il Tribunale di Napoli, infatti, all'esito di tin articolato iter argomentativo, ha ritenuto che i chiarimenti forniti dall'Ammendola nell'interrogatorio di garanzia reso, unitamente agli esiti delle intercettazioni e alle dichiarazioni dell'Ariano e del Supino, pur non avendo smentito in toto la tesi accusatoria, abbiano offerto una plausibile ricostruzione alternativa dei fatti, tale da vulnerare l'efficacia probatoria degli elementi indiziari acquisiti e di imporre ulteriori approfondimenti di indagine. Il ricorrente, del resto, non ha dimostrato l'illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata, ma si è limitato a ribadire, anche mediante l'esposizione di ampi stralci delle indagini, la fondatezza dell'impostazione accusatoria. La proposizione di una tesi alternativa, ritenuta maggiormente plausibile rispetto alla tesi illustrata nella decisione impugnata, prescindendo dalla evidenziazione delle aporie logiche contenute nella stessa è, del resto, attività non consentita nel giudizio di legittimità. Infatti, nel momento del controllo della motivazione, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: ciò in quanto l'art. 606, comma primo, lett. e) del cod. proc. pen. non consente alla Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove (ex plurimis: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Elia, Rv. 229369). 7. Il Pubblico Ministero del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], inoltre, nel proprio ricorso ha riportato estesi stralci del compendio probatorio acquisito nelle indagini preliminari, sollecitando la Corte di Cassazione a una lettura di tali elementi probatori alternativa rispetto a quella operata nel provvedimento impugnato. E', tuttavia, inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censuri l'erronea applicazione delle regole che presiedono al ragionamento indiziario ai sensi dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. se è fondato su argomentazioni che si pongono, come nella specie, in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (ex plurimis: Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266924; Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile, Rv. 258153). Le censure formulate dal ricorrente si rivelano, dunque, inammissibili, in quanto contestano in fatto l'apprezzamento dell'ordinanza impugnata, senza dimostrarne la contraddittorietà o la manifesta illogicità, e ne sollecitano un riesame di merito mediante una rinnovata valutazione di elementi probatori. Esula, tuttavia, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U., n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). 8. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.