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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 giugno 2023

Cassazione n. 31691/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 624-bis e 625 n. 2 cod. pen. (fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 15 agosto 2021); - che il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato è affidato ad un solo motivo. [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, con il quale ci si duole del vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è indeterminato e aspecifico, in ragione del suo articolarsi in deduzioni generiche ed astratte, in quanto prive della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849) e, comunque, sviluppate in assenza di qualsiasi confronto, men che meno critico, con le rationes decidendi della sentenza impugnata; - ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 27 giugno 2023 Il Consigliere estensore (-11-12residente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 624-bis e 625 n. 2 cod. pen. (fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 15 agosto 2021); - che il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato è affidato ad un solo motivo. [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, con il quale ci si duole del vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è indeterminato e aspecifico, in ragione del suo articolarsi in deduzioni generiche ed astratte, in quanto prive della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849) e, comunque, sviluppate in assenza di qualsiasi confronto, men che meno critico, con le rationes decidendi della sentenza impugnata; - ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 27 giugno 2023 Il Consigliere estensore (-11-12residente
Sentenza Cassazione n. 31691/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris