CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35010/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; . [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza del 14 settembre 2022, parzialmente riformando, in punto di trattamento sanzionatorio, la decisione del Tribunale di Torino, emessa in data 15 novembre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha ridotto la sanzione irrogata al primo per più episodi del delitto di cui all'art. 648 cod. pen. e, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha diminuito la pena inflitta al secondo in relazione ai reati di cui agli artt. 624, 648 e 707 cod. pen. Considerato che l'unico motivo del ricorso presentato dal difensore del Portella, in punto di prova del contributo concorsuale dell'imputato, è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 7 e 8 sui molteplici riscontri estrinseci alle dichiarazioni del coimputato); ritenuto che l'unica censura del ricorso presentato dal difensore del coimputato [OSCURATO:PERSONA], con la quale si contesta l'eccessività della pena irrogata, anche in relazione agli aumenti per continuazione, non è consentita in quanto si prospettano vizi attinenti alla determinazione della pena che non sono trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102); osservato che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della novella n. 103 del 2017, il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] deve essere trattato nelle forme de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso, il