Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 18314/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 150-481/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, che neppure esplicitano critica specifica al puntuale apparato motivazionale della sentenza impugnata.

1.1. Va preliminarmente chiarito che la Corte di merito ha esplicitamente motivato in ordine alla offesa provocata da una condotta callidamente organizzata nel tempo da più persone, traendo le conseguenze di legge in tema di preclusione alla speciale causa di non punibilità per la particolare tenuità dell'offesa.

1.2. La Corte di merito ha infatti sul punto congruamente motivato il rigetto dello specifico motivo di appello in ragione della complessiva articolazione della condotta decettiva, ritenuta a giusta ragione di entità niente affatto minimale.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso, oltre alla sterilizzazione del decorso del tempo successivo alla pronuncia della sentenza impugnata, ai fini del computo della prescrizione (che si sarebbe compiuta non prima del maggio 2021, rispetto alla sentenza del marzo precedente), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 aprile 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] AlfreClo Mantovano [OSCURATO:PERSONA] oggi, • O 9 M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 150-481/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, che neppure esplicitano critica specifica al puntuale apparato motivazionale della sentenza impugnata. 1.1. Va preliminarmente chiarito che la Corte di merito ha esplicitamente motivato in ordine alla offesa provocata da una condotta callidamente organizzata nel tempo da più persone, traendo le conseguenze di legge in tema di preclusione alla speciale causa di non punibilità per la particolare tenuità dell'offesa. 1.2. La Corte di merito ha infatti sul punto congruamente motivato il rigetto dello specifico motivo di appello in ragione della complessiva articolazione della condotta decettiva, ritenuta a giusta ragione di entità niente affatto minimale. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso, oltre alla sterilizzazione del decorso del tempo successivo alla pronuncia della sentenza impugnata, ai fini del computo della prescrizione (che si sarebbe compiuta non prima del maggio 2021, rispetto alla sentenza del marzo precedente), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 aprile 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] AlfreClo Mantovano [OSCURATO:PERSONA] oggi, • O 9 M
Sentenza Cassazione n. 18314/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris