CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 dicembre 2023
Cassazione n. 36368/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorso iscritto al n. 8593/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]. -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. TARANTO n. 593/2016 depositata il 08/03/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/12/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto o la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Udito l’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. RITENUTOCHE Secondo la narrativa del ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], impugnavano, davanti alla Commissione tributaria Provinciale di Taranto, l’avviso di liquidazione dell’INVIM emesso dall’Ufficio del Registro di Taranto a seguito della mancata opposizione al prodromico avviso di accertamento notificato il 14/2/1995, e l’ adit o giudice , con sentenza n. 314/06/2009, accoglieva il ricorso, ritenendo che l’importo richiesto non tenesse conto della effettiva quota (50%) di proprietà del contribuente, il quale ha diritto di conoscere l’an ed il quantum della pretesa fiscale, ed annullava l’avviso di liquidazione impugnato; l ’Agenzia delle Entrate appellava la sentenza deducendo, tra l’altro, che le obbligazioni di cui all’art. 26del d.P.R. n. 643 del 1972, sono solidali tra gli alienanti e che per il debito INVIM derivante dalla alienazione di un immobile ciascun obbligato, ex art. 1292 cod. civ., è tenuto per l’intero, a prescindere dalla quota di proprietà; la Commissione tributaria regionale della Puglia, con la sentenza n. 593/2016, dichiarava estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere avendo l’appellato [OSCURATO:PERSONA] (con memoria in data 23 /10/2015) rappresentato che [OSCURATO:PERSONA], erede del coobbligato [OSCURATO:PERSONA], aveva definito la lite tributaria che lo riguardava,liberando tutti i coobbligati. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso, illustrato con memoria , per la cassazione della sentenza perché il giudice di secondo grado non avrebbe considerato il diniego di condono della lite riguardante il coobbligato Garauso. [OSCURATO:PERSONA] L’atto d’impugnazione , anche se rip o rta nella prima pag i na il nominativo [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede del Sig. [OSCURATO:PERSONA]), risulta , in realtà, notifica t o dall’Agenzia ricorrente a [OSCURATO:PERSONA] , nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] . Anche nella istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio ex art. 369 cod.proc.civ. viene fatto riferimento al la causa recante il N.R . G. 2469/10 - promossa da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] … decisa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bari sez. staccata di Taranto con sentenza n. 593/29/16, depositata il 08.03.16 . Lasopra detta notificazione risulta eseguita dall’ufficiale giudiziario a mezzo del servizio postale, come da cartolina di ricevimento in data 7/4/2017 (al difensore consulente del lavoro [OSCURATO:PERSONA], con studio in Ferrandina), ed [OSCURATO:PERSONA], destinatario del ricorso per cassazione,è rimasto intimato. Dall’intestazione della impugnata sentenza n. 593/2016 della CTR della Pugliaemerge che il giudizio di secondo grado si è svolto anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], parte al la quale non risulta essere stato not ificato alcun ricorso per cassazione. Illitisconsorzio necessario processuale - configurabile quando la presenza di più parti nel primo e secondo grado deve necessariamente persistere nell'impugnazione per evitare un possibile conflitto di giudicati – impone la integrazione del contraddittorio,a cura della ricorrente Agenzia delle Entrate, nei confronti dell’appallato [OSCURATO:PERSONA] , nel termine di 90 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria per l’acquisizione del fascicolo di merito ed assegnandoalla parte ricorrente termine di 90 giorni,dalla comunicazione dell’ordinanza, per integrare il contraddittorio processuale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Cosìdeciso, in Roma