CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 2022
Cassazione n. 35491/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, il G.i.p. del Tribunale di Catania, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di un anno e tre mesi di reclusione in ordine al delitto di cui agli artt. 81, 314 cod. pen. Rilevato che il motivo (mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.) dedotto con il ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, non rientrando nel novero di quelli previsti dall'art. 448, comma 2--bis cod. proc. pen. Atteso, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 1 luglio 2022 Il consigliere qst nsore [OSCURATO:PERSONA] uolo [OSCURATO:PERSONA] CAFl rP1A