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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 31 gennaio 2023

Cassazione n. 39134/2023

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

I [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di Palermo con provvedimento del 3.12.2021 notificato il 13.12.2021, imponeva a [OSCURATO:PERSONA] le prescrizioni di cui all'art. 6 della

I. n. 401 D Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo con ordinanza depositata 15.12.2021, convalidava il provvedimento del Questore; con sentenza del 8.7.2022 la Corte di Cassazione annullava con rinvio la predetta ordinanza, per omesso esame della memoria difensiva tempestivamente depositata; con ordinanza del 31.01.2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, esaminate le deduzioni difensiva, disponeva la convalida del provvedimento questorile.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 6, commi 1,2 e 5 legge 401/1989, lamentando l'assenza di motivazione in ordine ai presupposti applicativi della misura dell'obbligo di comparire dinanzi alla autorità di P.S.; in via subordinata eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 5 legge 401/1989, ove interpretato quale impositivo di misura limitativa della libertà personale in assenza delle garanzie previste dal dettato costituzionale.

Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 6, commi 1,2 e 5 legge 401/1989, in relazione all'art. 1 cod.pen. e 14 Preleggi, esponendo che l'estensione della fattispecie di cui all'art. 6, comma 1, I 401/1989 secondo i tempi e le modalità di cui ai successivi commi 2 e 5, era stata operata dal d.l. n. 53/2019 conv. in I. n. 77/2019, successivo all'antecedente formale addebitato al ricorrente.

Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

L'art. 6, comma 5, della legge n. 401 del 1989, come novellato dal decreto legge n. 119 del 2014 convertito in legge n. 146 del 2014, stabiliva che, nei confronti della persona già destinataria del Daspo, è "sempre disposta" la prescrizione di presentarsi presso i competenti uffici o comandi di polizia e che la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a cinque anni e superiore a otto anni; il d.l. n. 53/2019 conv. in I. n. 77/2019 ha esteso la durata del divieto nella misura massima fino a dieci anni.Questa Corte ha affermato che il divieto, disposto dal questore, ai sensi dell'art. 6, comma quinto, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (come modificato dal d.l. n. 119 del 2014, conv. in I. n. 146 del 2014 e, poi, successivamente dal d.l. n. 53/2019 conv. in I. n. 77/2019 ) di accedere a manifestazioni sportive, con relativo obbligo di presentazione personale all'autorità di polizia in occasione degli incontri di calcio ha contenuto obbligatorio, quanto alle prescrizioni, nei confronti del soggetto che sia già destinatario di altro, analogo, provvedimento del questore (Sez.3, n.33539 del 14/07/2016, Rv.267720); la norma è stata ritenuta compatibile con i principi di cui agli articoli 3, 13 e 27 della Costituzione, atteso che il trattamento censurato è sorretto da una ragionevole giustificazione, in quanto attinge il soggetto recidivo che commetta ulteriori atti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ed in quanto, ai sensi dell'art. 6, comma 8-bis, della stessa legge, il rigore del trattamento sanzionatorio è suscettibile di attenuazione in funzione della condotta positiva osservata dal destinatario del provvedimento (Sez.3, n.44621 del 08/07/2016, Rv.269203; Sez.3, n.33539 del 14/07/2016, Rv.267720; Sez.3, n.5621 del 08/07/2016, dep.07/02/2017, Rv.269305).

In particolare, quanto al primo profilo si è sottolineato che la pericolosità e l'allarme che destano i comportamenti sanzionati con la disposizione di legge censurata hanno portato all'articolazione di un apparato sanzionatorio di prevenzione e di difesa sociale che si sottrae, con tutta evidenza, al sindacato di costituzionalità, posto che, secondo la giurisprudenza costituzionale, non è censurabile il ricorso a scelte legislative che, nella tipizzazione delle sanzioni, involge apprezzamenti tipicamente politici, salvo il caso in cui le scelte legislative trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio (Corte cost. sentenza n. 247 del 2013), che non sono predicabili nel caso di specie; quanto al secondo profilo, è stato osservato che l'art. 6, comma 8 -bis della legge 401 del 1989, introdotto con il decreto - legge n. 119 del 2014, stabilisce, tra l'altro, che, dopo tre anni dall'applicazione del provvedimento, l'interessato può chiedere la cessazione della misura anche nel caso in cui sia stato destinatario di più divieti, qualora abbia dato prova costante ed effettiva di buona condotta, anche in occasione di manifestazioni sportive, con la conseguenza che la rigidità del trattamento sanzionatorio, ispirato ad un logico rigore per la pericolosità dei comportamenti, è sempre suscettibile di attenuazione in funzione della condotta positiva tenuta dal destinatario del provvedimento (Sez.3, n.44621 del 08/07/2016, cit).

E si è anche precisato che la presunzione di pericolosità (che impone la prescrizione dell'obbligo di presentarsi all'autorità di PS) ha carattere di assolutezza solo quando il nuovo divieto viene applicato per fatti commessi nel triennio successivo alla cessazione dì quello precedente.

Superato tale periodo, la presunzione diviene, nei fatti, relativa (e dunque valevole fino a prova contraria), proprio in virtù del meccanismo riabilitativo previsto dal comma 8-bis, dell'art. 6, a favore dell'interessato.

Ove la riabilitazione non sia concessa per mancanza dei relativi presupposti è evidente che il giudizio di maggiore pericolosità trova un sostrato reale e concreto, che sussiste anche se la prova contraria non viene fornita a causa dell'inerzia del diretto interessato (Sez.3, n. 5621 del 08/07/2016, dep.07/02/2017, Rv.269305 - 01); va rimarcato che, secondo la giurisprudenza costituzionale, le presunzioni relative di pericolosità che importano automatismi procedurali, a partire dalla sentenza n. 265 del 2010, superano il vaglio di legittimità costituzionale perché superabili da prova contraria e che gli automatismi procedurali, basati su una presunzione assoluta di pericolosità, devono ritenersi arbitrari e perciò costituzionalmente illegittimi, violando il principio di eguaglianza, ove non rispondano a dati di esperienza generalizzati e l'irragionevolezza della presunzione assoluta si può cogliere tutte le volte in cui sia "agevole" formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa (sentenze n.202 del 2013, n. 57 del 2013, n. 172 e n. 110 del 2012, n. 231 del 2011, n. 265, n. 164 e n. 139 del 2010).

Ciò posto, nella specie, nei confronti del Rinella la prescrizione dell'obbligo di presentazione era obbligatoria ai sensi dell'art. 6, comma 5, legge n. 401 del 1989.

In ogni caso il Giudice della convalida, richiamava il provvedimento del Questore e, quindi, i fatti indicati dall'autorità di P.S., così condividendo la valutazione di sussistenza dei tutti i presupposti legittimanti, in via generale, l'adozione dell'atto da parte dell'autorità amministrativa, compresi quelli imposti dalla circostanza che con esso si dispone una misura di prevenzione (ragioni di necessità e urgenza, pericolosità concreta ed attuale del soggetto, attribuibilità al medesimo della condotta addebitata e loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla norma- art. 6.

Comma 1 lett c) I n. 401/1989), traendole, appunto, dalla condotta ascritta al ricorrente (così come descritta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso il 10.11.2021 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo nel proc.pen. n. 10434/2021 RGNR, nel quale il ricorrente, unitamente ad altri tifosi, risulta indagato per i reati di incendio boschivo ex art. 423-bis cod.pen. e distruzione e deturpamento di bellezze naturali ex art. 734 cod.pen., in relazione ai fatti del 25.03.2021 verificatesi all'interno della riserva naturale orientata di "[OSCURATO:PERSONA]", in concomitanza dell'incontro di calcio Palermo F.C.-Avellino disputato presso lo stadio comunale "[OSCURATO:PERSONA]" di Palermo).

Va ricordato che secondo la giurisprudenza di questa Corte, è legittima anche la motivazione della convalida per relationem, attraverso il richiamo all'atto del Questore e alla richiesta del pubblico ministero (sez. 1, 18 marzo 2003, n.12719;sez. 1, 18 luglio 2003, n. 30306; sez. 120 gennaio 2004, n. 1338;sez. 6, 12 marzo 2004, n. 12110; sez. 3, 17 dicembre 2008, n. 3437/2009; sez. 3, 18 dicembre 2008, n. 3830/2009 Sez.3, n.23958 del 04/03/2014, Rv.259657).

Alla luce di tale rilievo, deve valutarsi inammissibile per difetto di rilevanza nel presente giudizio la questione di legittimità sollevata dal ricorrente, atteso che il Giudice della convalida procedeva, comunque, al vaglio concreto dei presupposti legittimanti, in via generale, l'adozione della misura.

2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

Il ricorrente lamenta che l'antecedente formale che avrebbe dato luogo all'applicazione delle disposizioni dell'art. 6, comma 5, I 401/1989 era riferibile alla data del 6/6/2018 e, quindi, prima dell'entrata in vigore delle modifiche apportate alla norma in questione dal decreto legge n. 53 del 2019, convertito in legge 77 dell'8 agosto 2019.

La censura è destituita di fondamento.

Va richiamato il principio di diritto, secondo cui in tema di violenza negli stadi, la necessaria applicazione - per una durata minima innalzata rispetto all'ipotesi comune - dell'obbligo di comparizione presso un ufficio di polizia in concomitanza di manifestazione sportive, prevista dall'art. 6, comma quinto,

I. n. 401 del 1989, nel testo modificato dal D.L. 22 agosto 2014, n. 119, per il caso di soggetto già destinatario di un divieto di accesso agli impianti, non è impedita dal fatto che tale pregresso provvedimento questorile risulti emanato in epoca anteriore alle succitate modifiche normative, poichè la sua esistenza rileva quale mero presupposto di fatto da considerare al momento della emissione del nuovo divieto nei confronti del "recidivo" (Sez.3, n. 28241 del 07/04/2016, Rv.267198 - 01).

Non vi è motivo per non applicare tale principio di carattere generale anche alle successive modifiche apportate alli art 6, comma quinto,

I. n. 401 del 1989 decreto legge n. 53 del 2019, convertito in legge 77 dell'8 agosto 2019 e, quindi, al caso in esame.

3. Consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e, in base al disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. I [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Palermo con provvedimento del 3.12.2021 notificato il 13.12.2021, imponeva a [OSCURATO:PERSONA] le prescrizioni di cui all'art. 6 della I. n. 401 D Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo con ordinanza depositata 15.12.2021, convalidava il provvedimento del Questore; con sentenza del 8.7.2022 la Corte di Cassazione annullava con rinvio la predetta ordinanza, per omesso esame della memoria difensiva tempestivamente depositata; con ordinanza del 31.01.2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, esaminate le deduzioni difensiva, disponeva la convalida del provvedimento questorile. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 6, commi 1,2 e 5 legge 401/1989, lamentando l'assenza di motivazione in ordine ai presupposti applicativi della misura dell'obbligo di comparire dinanzi alla autorità di P.S.; in via subordinata eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 5 legge 401/1989, ove interpretato quale impositivo di misura limitativa della libertà personale in assenza delle garanzie previste dal dettato costituzionale. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 6, commi 1,2 e 5 legge 401/1989, in relazione all'art. 1 cod.pen. e 14 Preleggi, esponendo che l'estensione della fattispecie di cui all'art. 6, comma 1, I 401/1989 secondo i tempi e le modalità di cui ai successivi commi 2 e 5, era stata operata dal d.l. n. 53/2019 conv. in I. n. 77/2019, successivo all'antecedente formale addebitato al ricorrente. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. L'art. 6, comma 5, della legge n. 401 del 1989, come novellato dal decreto legge n. 119 del 2014 convertito in legge n. 146 del 2014, stabiliva che, nei confronti della persona già destinataria del Daspo, è "sempre disposta" la prescrizione di presentarsi presso i competenti uffici o comandi di polizia e che la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a cinque anni e superiore a otto anni; il d.l. n. 53/2019 conv. in I. n. 77/2019 ha esteso la durata del divieto nella misura massima fino a dieci anni.Questa Corte ha affermato che il divieto, disposto dal questore, ai sensi dell'art. 6, comma quinto, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (come modificato dal d.l. n. 119 del 2014, conv. in I. n. 146 del 2014 e, poi, successivamente dal d.l. n. 53/2019 conv. in I. n. 77/2019 ) di accedere a manifestazioni sportive, con relativo obbligo di presentazione personale all'autorità di polizia in occasione degli incontri di calcio ha contenuto obbligatorio, quanto alle prescrizioni, nei confronti del soggetto che sia già destinatario di altro, analogo, provvedimento del questore (Sez.3, n.33539 del 14/07/2016, Rv.267720); la norma è stata ritenuta compatibile con i principi di cui agli articoli 3, 13 e 27 della Costituzione, atteso che il trattamento censurato è sorretto da una ragionevole giustificazione, in quanto attinge il soggetto recidivo che commetta ulteriori atti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ed in quanto, ai sensi dell'art. 6, comma 8-bis, della stessa legge, il rigore del trattamento sanzionatorio è suscettibile di attenuazione in funzione della condotta positiva osservata dal destinatario del provvedimento (Sez.3, n.44621 del 08/07/2016, Rv.269203; Sez.3, n.33539 del 14/07/2016, Rv.267720; Sez.3, n.5621 del 08/07/2016, dep.07/02/2017, Rv.269305). In particolare, quanto al primo profilo si è sottolineato che la pericolosità e l'allarme che destano i comportamenti sanzionati con la disposizione di legge censurata hanno portato all'articolazione di un apparato sanzionatorio di prevenzione e di difesa sociale che si sottrae, con tutta evidenza, al sindacato di costituzionalità, posto che, secondo la giurisprudenza costituzionale, non è censurabile il ricorso a scelte legislative che, nella tipizzazione delle sanzioni, involge apprezzamenti tipicamente politici, salvo il caso in cui le scelte legislative trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio (Corte cost. sentenza n. 247 del 2013), che non sono predicabili nel caso di specie; quanto al secondo profilo, è stato osservato che l'art. 6, comma 8 -bis della legge 401 del 1989, introdotto con il decreto - legge n. 119 del 2014, stabilisce, tra l'altro, che, dopo tre anni dall'applicazione del provvedimento, l'interessato può chiedere la cessazione della misura anche nel caso in cui sia stato destinatario di più divieti, qualora abbia dato prova costante ed effettiva di buona condotta, anche in occasione di manifestazioni sportive, con la conseguenza che la rigidità del trattamento sanzionatorio, ispirato ad un logico rigore per la pericolosità dei comportamenti, è sempre suscettibile di attenuazione in funzione della condotta positiva tenuta dal destinatario del provvedimento (Sez.3, n.44621 del 08/07/2016, cit). E si è anche precisato che la presunzione di pericolosità (che impone la prescrizione dell'obbligo di presentarsi all'autorità di PS) ha carattere di assolutezza solo quando il nuovo divieto viene applicato per fatti commessi nel triennio successivo alla cessazione dì quello precedente. Superato tale periodo, la presunzione diviene, nei fatti, relativa (e dunque valevole fino a prova contraria), proprio in virtù del meccanismo riabilitativo previsto dal comma 8-bis, dell'art. 6, a favore dell'interessato. Ove la riabilitazione non sia concessa per mancanza dei relativi presupposti è evidente che il giudizio di maggiore pericolosità trova un sostrato reale e concreto, che sussiste anche se la prova contraria non viene fornita a causa dell'inerzia del diretto interessato (Sez.3, n. 5621 del 08/07/2016, dep.07/02/2017, Rv.269305 - 01); va rimarcato che, secondo la giurisprudenza costituzionale, le presunzioni relative di pericolosità che importano automatismi procedurali, a partire dalla sentenza n. 265 del 2010, superano il vaglio di legittimità costituzionale perché superabili da prova contraria e che gli automatismi procedurali, basati su una presunzione assoluta di pericolosità, devono ritenersi arbitrari e perciò costituzionalmente illegittimi, violando il principio di eguaglianza, ove non rispondano a dati di esperienza generalizzati e l'irragionevolezza della presunzione assoluta si può cogliere tutte le volte in cui sia "agevole" formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa (sentenze n.202 del 2013, n. 57 del 2013, n. 172 e n. 110 del 2012, n. 231 del 2011, n. 265, n. 164 e n. 139 del 2010). Ciò posto, nella specie, nei confronti del Rinella la prescrizione dell'obbligo di presentazione era obbligatoria ai sensi dell'art. 6, comma 5, legge n. 401 del 1989. In ogni caso il Giudice della convalida, richiamava il provvedimento del Questore e, quindi, i fatti indicati dall'autorità di P.S., così condividendo la valutazione di sussistenza dei tutti i presupposti legittimanti, in via generale, l'adozione dell'atto da parte dell'autorità amministrativa, compresi quelli imposti dalla circostanza che con esso si dispone una misura di prevenzione (ragioni di necessità e urgenza, pericolosità concreta ed attuale del soggetto, attribuibilità al medesimo della condotta addebitata e loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla norma- art. 6. Comma 1 lett c) I n. 401/1989), traendole, appunto, dalla condotta ascritta al ricorrente (così come descritta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso il 10.11.2021 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo nel proc.pen. n. 10434/2021 RGNR, nel quale il ricorrente, unitamente ad altri tifosi, risulta indagato per i reati di incendio boschivo ex art. 423-bis cod.pen. e distruzione e deturpamento di bellezze naturali ex art. 734 cod.pen., in relazione ai fatti del 25.03.2021 verificatesi all'interno della riserva naturale orientata di "[OSCURATO:PERSONA]", in concomitanza dell'incontro di calcio Palermo F.C.-Avellino disputato presso lo stadio comunale "[OSCURATO:PERSONA]" di Palermo). Va ricordato che secondo la giurisprudenza di questa Corte, è legittima anche la motivazione della convalida per relationem, attraverso il richiamo all'atto del Questore e alla richiesta del pubblico ministero (sez. 1, 18 marzo 2003, n.12719;sez. 1, 18 luglio 2003, n. 30306; sez. 120 gennaio 2004, n. 1338;sez. 6, 12 marzo 2004, n. 12110; sez. 3, 17 dicembre 2008, n. 3437/2009; sez. 3, 18 dicembre 2008, n. 3830/2009 Sez.3, n.23958 del 04/03/2014, Rv.259657). Alla luce di tale rilievo, deve valutarsi inammissibile per difetto di rilevanza nel presente giudizio la questione di legittimità sollevata dal ricorrente, atteso che il Giudice della convalida procedeva, comunque, al vaglio concreto dei presupposti legittimanti, in via generale, l'adozione della misura. 2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Il ricorrente lamenta che l'antecedente formale che avrebbe dato luogo all'applicazione delle disposizioni dell'art. 6, comma 5, I 401/1989 era riferibile alla data del 6/6/2018 e, quindi, prima dell'entrata in vigore delle modifiche apportate alla norma in questione dal decreto legge n. 53 del 2019, convertito in legge 77 dell'8 agosto 2019. La censura è destituita di fondamento. Va richiamato il principio di diritto, secondo cui in tema di violenza negli stadi, la necessaria applicazione - per una durata minima innalzata rispetto all'ipotesi comune - dell'obbligo di comparizione presso un ufficio di polizia in concomitanza di manifestazione sportive, prevista dall'art. 6, comma quinto, I. n. 401 del 1989, nel testo modificato dal D.L. 22 agosto 2014, n. 119, per il caso di soggetto già destinatario di un divieto di accesso agli impianti, non è impedita dal fatto che tale pregresso provvedimento questorile risulti emanato in epoca anteriore alle succitate modifiche normative, poichè la sua esistenza rileva quale mero presupposto di fatto da considerare al momento della emissione del nuovo divieto nei confronti del "recidivo" (Sez.3, n. 28241 del 07/04/2016, Rv.267198 - 01). Non vi è motivo per non applicare tale principio di carattere generale anche alle successive modifiche apportate alli art 6, comma quinto, I. n. 401 del 1989 decreto legge n. 53 del 2019, convertito in legge 77 dell'8 agosto 2019 e, quindi, al caso in esame. 3. Consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e, in base al disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spe
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