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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2021

Cassazione n. 03186/2022

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /3 Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Il Tribunale di sorveglianza di Potenza ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per essersi resto irrintracciabile e non aver consentito di verificare se abbia avviato un serio percorso di riflessione sul vissuto criminale.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

Ha precisato che nell'istanza era stato indicato il numero di telefono dell'interessato e l'associazione che gli aveva dato disponibilità lavorativa.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Con la domanda di una misura alternativa l'interessato, che non sia detenuto, ha l'obbligo, a pena di inammissibilità, di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio.

Il difensore che ha avanzato richiesta di misura ha indicato, come precisato dal Tribunale, il domicilio ove reperire l'interessato, ma a quel domicilio non è stato rinvenuto, sì come vane sono risultate le successive ricerche.

La mera indicazione di un numero di telefono e dell'associazione che aveva dato lavoro al condannato - per quel che è dato comprendere dal ricorso - non possono tener luogo dell'adempimento di un preciso onere, che è esso stesso indicativo della serietà della disponibilità ad intraprendere percorsi risocializzanti extra m u ra ri .

4. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 9 novembre 2021 Il co e estensore — ,--:- -i DEPOSVI/2. ` 'i Il presidente [OSCURATO:PERSONA] alucia I N CANCF- 9:.. r L

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /3 Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Potenza ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per essersi resto irrintracciabile e non aver consentito di verificare se abbia avviato un serio percorso di riflessione sul vissuto criminale. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Ha precisato che nell'istanza era stato indicato il numero di telefono dell'interessato e l'associazione che gli aveva dato disponibilità lavorativa. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Con la domanda di una misura alternativa l'interessato, che non sia detenuto, ha l'obbligo, a pena di inammissibilità, di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio. Il difensore che ha avanzato richiesta di misura ha indicato, come precisato dal Tribunale, il domicilio ove reperire l'interessato, ma a quel domicilio non è stato rinvenuto, sì come vane sono risultate le successive ricerche. La mera indicazione di un numero di telefono e dell'associazione che aveva dato lavoro al condannato - per quel che è dato comprendere dal ricorso - non possono tener luogo dell'adempimento di un preciso onere, che è esso stesso indicativo della serietà della disponibilità ad intraprendere percorsi risocializzanti extra m u ra ri . 4. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 novembre 2021 Il co e estensore — ,--:- -i DEPOSVI/2. ` 'i Il presidente [OSCURATO:PERSONA] alucia I N CANCF- 9:.. r L
Sentenza Cassazione n. 03186/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris