CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 37504/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 29967-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 347/7/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 28/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere partecipata Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: La CTR della Toscana con sentenza n. 347/2019 rigettava l'appello proposto dalla Cooperativa di [OSCURATO:PERSONA] a r.l. nei confronti del Comune di Orbetello avverso la pronuncia della CTP di Grosseto con cui era stato respinto il ricorso della contribuente presentato nei riguardi degli avvisi di accertamento della Tarsu per gli anni 2009 e 2010 emessi dal predetto Comune in relazione all'omessa dichiarazione dell'imposta in questione avente ad oggetto un'area demaniale destinata ad ormeggio dei natanti. Il giudice di appello riteneva la piena legittimazione dell'amministrazione comunale a sottoporre a Tarsu la zona in questione destinata ad ormeggio dei natanti sita nel Porto di Talamo ne. Osservava, in particolare, che costituiva circostanza pacifica che il Porto di Talamone era gestito da [OSCURATO:PERSONA], segnatamente l'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], e non da una [OSCURATO:PERSONA]. Rilevava che il servizio di raccolta rifiuti nel territorio comunale era stato conferito in appalto alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di modo che la società contribuente era tenuta al pagamento della Tarsu. Riteneva che i «posti barca» fossero ricompresi nelle aree scoperte soggetta assoggettate a Tarsu. Ric. 2019 n. 29967 sez. MT - ud. 15-09-2021 -2- Avverso la sentenza della CTR la contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrato da successiva memoria. Resiste con controricorso il Comune di Orbetello. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Considerato che: Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 16 della I. n. 84 del 1994 nonché degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 182 del 2003, per avere la CTR riconosciuto la legittimazione impositiva in capo al Comune di Orbetello nel porto commerciale di Talamone quale sede di [OSCURATO:PERSONA]. Si sostiene che la sola autorità competente per l'area destinata ad ormeggio natanti sarebbe l'[OSCURATO:PERSONA] presente all'interno del Porto di Talamone e cioè, nel caso di specie, l'Ufficio della [OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la falsa applicazione degli artt. 68 e 69 del d.lgs. n. 507 del 1993. La ricorrente si duole della mancanza di una delibera introduttiva della categoria tariffaria relativa agli spazi acquei o ormeggi e della illegittima commisurazione della tariffa inerente la diversa categoria dei campeggi e dei distributori di carburanti applicata estensivamente e retroattivamente anche a quella degli ormeggi. Preliminarmente va rilevato che, come dedotto dalla ricorrente in memoria, con ordinanza di questa Corte n. 8771/2021, con riferimento alla questione oggetto del primo Ric. 2019 n. 29967 sez. MT - ud. 15-09-2021 -3- motivo di ricorso, la causa è stata rimessa alla pubblica udienza della quinta sezione civile, non sussistendo sul punto evidenza decisoria. Ritiene pertanto il Collegio opportuno disporre il rinvio a nuovo ruolo con rimessione della causa alla pubblica udienza della quinta sezione civile. P.Q.M. La Corte rinvia a nuovo ruolo e rimette la causa alla pubblica udienza della quinta sezione civile. n Così deciso in Roma il 15 settembre 20 1. Il resident M uro Mo bIPOS1TATA IN CASCELLERlA OrNi,