CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 19646/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Bologna ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sofferta custodia cautelare in carcere subita dal 28/7/2018 (data dell'arresto in flagranza) sino al 27/11/2018, in riferimento a un capo di imputazione provvisorio ipotizzante il reato previsto dagli artt. 110 e 629, commi 1 e 2, cod.pen., in relazione all'art.628, comma 3, n.1, cod.pen., commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] per avere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], mediante l'illecita minaccia di non restituire il bene, ottenuto la consegna di C 100,00, quale anticipo della richiesta di C 1.000,00, per la riconsegna delle chiavi di una vettura di proprietà dello stesso Raiz e provento di furto aggravato; imputazione in riferimento alla quale, all'esito del giudizio di primo grado, lo stesso istante era stato assolto per insussistenza del fatto con sentenza del 21/2/2020 del Tribunale di Ravenna, divenuta irrevocabile il 29/9/2020. La Corte d'appello, quale giudice adito ai sensi dell'art.315 cod.proc.pen., ha osservato che la domanda del ricorrente non poteva essere accolta, avendo lo stesso contribuito con il proprio comportamento a indurre l'autorità giudiziaria ad intervenire nei propri confronti. Ha premesso che il Tribunale di Ravenna era pervenuto all'assoluzione dell'Irshad sulla base delle incongruenze delle dichiarazioni della persona offesa rese in sede dibattimentale, che aveva omesso di chiarire i rapporti pregressi con gli imputati, avendo anzi l'istruttoria dimostrato che tra gli stessi e la persona offesa vi erano dei rapporti di lavoro non regolarizzati, apparendo quindi plausibile - secondo il giudice della cognizione - che la richiesta di denaro da parte degli imputati stessi avesse avuto ad oggetto un credito maturato in questo contesto. Ha quindi rilevato come la motivazione del provvedimento di assoluzione non fosse stata fondata sulla smentita degli elementi di accusa raccolti, ma esclusivamente su una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio atteso che il GIP, nell'ordinanza di convalida dell'arresto in flagranza, aveva evidenziato: che [OSCURATO:PERSONA] aveva denunciato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] il furto di una autovettura a sé intestata; che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] aveva confermato di avere sottratto la vettura inviando al Raiz la fotografia del parcheggio della stessa innanzi a un passo carraio di via Montegrappa, in [OSCURATO:PERSONA], oltre a dei file audio in cui chiedeva mille euro in cambio della restituzione; che l'Hussain e il socio [OSCURATO:PERSONA] si erano quindi presentati all'appuntamento nel pomeriggio del 28/7/2018 solo dopo essersi recati dai Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA], incontro monitorato dai militari che avevano constatato la consegna della somma di euro cento; che entrambi gli indagati, in sede di interrogatorio, avevano sostanzialmente ammesso l'estorsione giustificandola in relazione ai pregressi crediti lavorativi vantati nei confronti della persona offesa. La Corte ha quindi ritenuto che, prescindendo dalle censure di inattendibilità del denunciante, la richiesta di una somma di denaro con la prospettazione di non restituire la vettura laddove non fosse stata corrisposta la somma di mille euro doveva qualificarsi come estorsiva; ha quindi ritenuto che la condotta dell'Irshad fosse censurabile sotto il profilo della colpa grave, poiché egli aveva contribuito in modo significativo a consolidare nell'autorità giudiziaria il convincimento circa la correttezza della valutazione indiziaria. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen., in riferimento al supposto comportamento doloso o gravemente colposo dell'istante e ostativo al riconoscimento dell'indennizzo. Ha rilevato come, sin dall'interrogatorio reso in sede di convalida, l'imputato avesse chiarito che la predetta vettura era sempre stata nella sua disponibilità e di non avere quindi consumato alcuna sottrazione della stessa; che la sentenza di merito aveva quindi totalmente neutralizzato gli elementi indiziari posti alla base dell'ordinanza applicativa e che non era pertanto individuabile alcun comportamento del ricorrente caratterizzato da colpa grave ostativa e con effetto sinergico rispetto alla carcerazione subita; rilevando altresì come il materiale probatorio analizzato in sede cautelare non fosse stato semplicemente rivalutato ma del tutto smentito dal giudice della cognizione, tanto che era stata disposta la trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica per valutare l'eventuale sussistenza del reato di calunnia in capo al denunciante 3. Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta nella quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Va quindi premesso che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo la sussistenza di un comportamento - da parte dell'istante - che abbia concorso a darvi luogo con dolo o colpa grave. In particolare, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all'imputazione) o processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi), in ordine alla cui attribuzione all'interessato e incidenza sulla determinazione della detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente (Sez.4, 3/6/2010, n.34656, Davoli, RV. 248074; Sez.4, 21/10/2014, n.4372/2015, [OSCURATO:PERSONA], RV. 263197; Sez.3, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.28012, Lepri, RV. 283411); in particolare, il giudice di merito, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez.4, 22/9/2016, n.3359/2017, [OSCURATO:PERSONA], RV. 268952), con particolare riferimento alla commissione di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti (Sez.4, 5/2/2019, n.27548, Hosni, RV. 276458). Deve altresì essere ricordato che, sulla base dell'arresto espresso da Sez.un., 13/12/1995, n.43/1996, Sarnataro, RV. 203638, nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è necessario distinguere nettamente l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria dei giudice della riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di esaminare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione; derivandone, in diretta conseguenza di tale principio, quello ulteriore in base al quale il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi, ma ciò al solo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (Sez.4, 10/6/2010, n.27397, Grillo, RV. 247867; Sez.4, 14/12/2017, n.3895/2018, P., RV. 271739). 3. Ciò premesso, deve ritenersi che la Corte territoriale si sia complessivamente ben confrontata con i predetti principi. Difatti, in sede di motivazione, il giudice della riparazione ha compiutamente dato atto degli elementi di indagine valutabili da parte del giudice della cautela in sede di ordinanza applicativa emessa all'esito della convalida dell'arresto in flagranza; e, specificamente, ha dato atto di come, in sede di interrogatorio reso in tale fase incidentale, lo stesso indagato avesse sostanzialmente ammesso un concorso nell'estorsione, affermando che la restituzione della vettura era stata prospettata come contropartita del pagamento di spettanze lavorative vantate nei confronti del Raiz (dichiarando, in particolare, "non riesco a credere che dovevo avere dei soldi e mi hanno denunciato"), circostanza di fatto incidentalmente corroborata dalle dichiarazioni rese dal coindagato [OSCURATO:PERSONA]. Deve quindi ritenersi che, sulla base di motivazione immune dal denunciato vizio di illogicità, la Corte abbia desunto che le stesse dichiarazioni dell'odierno ricorrente si fossero poste in adeguato rapporto sinergico con l'emissione del titolo cautelare; e tanto in relazione al principio giurisprudenziale in forza del quale, in tema di estorsione, la prospettazione dell'esercizio di una facoltà o di un diritto spettante al soggetto agente integra gli estremi della minaccia contra ius quando, pur non essendo antigiuridico il male prospettato come conseguenza diretta di tale condotta, si faccia ricorso alla stessa per coartare la volontà altrui ed ottenere scopi non consentiti o risultati non dovuti, né conformi a giustizia (Sez.6, 19/6/2014, n.47895, Vasta, RV. 261217; Sez.2, 11/7/2018, n.34242, [OSCURATO:PERSONA], RV. 273542).Va quindi condivisa la valutazione complessiva operata dalla Corte territoriale in punto di sussistenza di un profilo di colpa grave in capo all'odierno ricorrente - specificamente ascrivibile al proprio comportamento processuale - da considerare ostativo rispetto al riconoscimento dell'indennizzo e pure in presenza della valutazione di non credibilità della persona offesa successivamente compiuta in sede dibattimentale. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condan