CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24451/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VERONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo proposto è manifestamente infondato. Il provvedimento impugnato ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze oggetto dell'istanza con rilievo decisivo, non solo il notevole lasso di tempo intercorso tra i fatti (commessi tra il 3 marzo 2013 ed il 15 novembre 2016), ma anche il dato fattuale pacifico che il condannato aveva consumato ogni violazione dopo avere socntato periodi di detenzione più o meno lunghi. In assenza di elementi unificanti le caratteristiche oggettive delle violazioni sono state plausibilmente considerate sintomatiche della preferenza di reo per la commissione di un determinato tipo di reati e non di un programma delinquenziale delineato in via approssimativa. Le censure del ricorrente sono, di contro, manifestamente infondate e comunque sollecitano sostanzialmente una rilettura delle circostanze fattuali prese in considerazione dal Giudice dell'esecuzione, operazione pacificamente non consentita in sede di legittimità. Il dato cronologico costituisce un indice probatorio che rappresenta di regola un limite logico al reato continuato. Come la vicinanza temporale non costituisce di per sé "indizio necessario" dell'esistenza del medesimo disegno criminoso, così la notevole distanza di tempo ben può essere, anche se non è inevitabile che lo sia, indizio negativo. Le difficoltà di programmazione e deliberazione a lunga scadenza e le crescenti probabilità di mutamenti che, con il passare del tempo, richiedono una nuova risoluzione anti doverosa, comportano che le possibilità di ravvisare la sussistenza della continuazione normalmente «si riducono fino ad annullarsi in proporzione inversa all'aumento del distacco temporale tra i singoli episodi criminosi». E a tale canone di comune esperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente ed implasubilmente, la conducenza. Con riferimento, invece, alla rilevanza attribuita ai periodi di carcerazione, non è manifestamente illogica l'argomentazione del giudice dell'esecuzione secondo la quale la carcerazione determina una vera e propria cesura esistenziale non solo teorica, ma reale e tranciante idonea ad interrompere l'originaria spinta per la realizzazione dei reati commessi in precedenza e che solo in presenza di specifici elementi fattuali, nella specie non allegati, può ritenersi che la deliberazione criminosa rimanga medio termine immutata anziché deprecabilmente risorgere dopo la scarcerazione. Resta solo da aggiungere che il ricorso è nella sostanza anche assolutamente generico, perché ai rilievi, come detto corretti e logici, del provvedimento impugnato, non oppone alcun elemento concreto e specifico non considerato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in R