CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02023/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( REP. DOMINICANA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Viterbo del 26 giugno 2020 che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'artt. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, così riqualificata l'originaria imputazione, e lo aveva condannato alla pena di anni due di reclusione ed Euro 4000,00 di multa ordinando la confisca e distruzione di quanto in sequestro nonché la confisca del denaro, ha revocato la confisca del denaro confermando per il resto la sentenza impugnata. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello articolando un solo motivo con cui deduce il difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato ascritto. 3. Il ricorso è inammissibile. La Corte d'appello ha dato conto adeguatamente, come meglio specificato nella parte in fatto della sentenza, delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (Sez. 1, n. 30348 del 10/07/2008, Tanzarella, non massimata; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità. Le deduzioni e le doglianze espresse dal ricorrente, benché inscenate sotto la prospettazione di assenza della motivazione, si sostanziano in una peraltro generica richiesta di rivisitazione del compendio probatorio, come tale preclusa in sede di legittimità. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 2 nove