CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 02881/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2020 del TRIBUNALE di ISERNIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale nella persona di [OSCURATO:PERSONA] Il PG chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pronuncia relativa al capo b) della rubrica . [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto appello, qualificato come ricorso per cassazione ex art. 568 comma 5 cod.proc.pen., avverso la sentenza indicata in epigrafe, con riguardo alla statuizione con cui il Tribunale di Isernia lo ha condannato alla pena di euro 103,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali, al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese di lite in favore della parte civile costituita, per il reato di cui all'art. 703 cod.pen.; deduce violazione di legge, perché in relazione alla suddetta imputazione l'imputato era stato ammesso all'oblazione da lui richiesta, con conseguente pronuncia in data 28.11.2016 di sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato, divenuta irrevocabile il 22.12.2016; lamenta pertanto la violazione del principio del ne bis in idem, sancito dall'art. 649 cod.proc.pen. 2. Il ricorso è fondato. 2.1. Risulta ex actis che, a seguito di istanza ex art. 162 cod.pen., della conseguente ammissione ad oblazione e del pagamento delle somme dovute a tale titolo, il reato di cui all'art. 703 cod.pen., commesso il 12.06.2015, è stato dichiarato estinto per intervenuta oblazione, con sentenza di non doversi procedere emessa dal Tribunale di Isernia il 28.11.2016, irrevocabile il 22.12.2016; il processo nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] era quindi proseguito per il residuo reato di cui all'art. 612 comma 2 cod.pen., in relazione al quale l'imputato è stato assolto perché il fatto non sussiste con la sentenza qui impugnata, la quale, tuttavia, ha nuovamente pronunciato anche sulla contravvenzione di cui all'art. 703 cod.pen., emettendo sentenza di condanna del [OSCURATO:PERSONA] nei termini sopra riportati. Sussiste dunque una palese violazione dell'art. 649 cod.proc.pen., precludendo la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato emessa il 28.11.2016 la prosecuzione del giudizio per il medesimo fatto. 2.2. La sentenza impugnata deve di conseguenza essere annullata senza rinvio con riguardo alle statuizioni di condanna - penali e civili - per il reato di cui all'art. 703 cod.pen., perché l'azione penale non doveva esser proseguita. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riguardo alle statuizioni di condanna per il reato di cui all'art. 703 cod.pen., perché l'azione penale non doveva esser proseguita ai sensi dell'art. 649 cod.proc.pen. Così deciso il 12/01/2