CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 maggio 2022
Cassazione n. 31727/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che le censure sono riproduttive di questioni di fatto già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomento giuridici dal giudice di merito in relazione alla risposta sia sulla responsabilità dell'imputato fondata sull'omesso accertato inadempimento dell'obbligo sottoscritto dallo stesso imputato - all'atto della comunicazione della corresponsione del contributo di 40mila euro - di intraprendere un'attività lavorativa in ambito diverso dalla pesca marittima (v. pg. 3 della sentenza); sia sulla mancata concessione delle attenuanti c.d. generiche in ragione della assenza di elementi favorevoli rispetto alla gravità della condotta ( v. pg. 4, ibidem). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27.5.2022