Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2022

Cassazione n. 47300/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa il 23 febbraio 2022 dal Tribunale di Genova in relazione ad un tentato furto aggravato ex art. 625 n. 2 cod. pen. commesso il 17 dicembre 2017 in danno dei grandi magazzini UPIM e a due furti consumati aggravati ex art. 625 n. 7 cod. pen. accertati in Genova il 17 dicembre 2017 in danno degli esercizi commerciali Intimissimi e Bata.

Considerato che il ricorso si articola in un solo motivo riferito ai furti ritenuti aggravati ex art. 625 n. 7 cod. pen.

Rilevato che il ricorrente deduce manifesta illogicità della motivazione e violazione della legge penale per essere stata ritenuta sussistente l'aggravante della esposizione alla pubblica fede senza che fosse stata positivamente accertata l'inesistenza negli esercizi commerciali di cui si tratta di un sistema continuativo di sorveglianza.

Ritenuto che tale censura non superi il vaglio di ammissibilità in quanto tende ad una rivalutazione in fatto delle emergenze istruttorie, già analiticamente esaminate e valutate dai giudici di merito nella sentenza impugnata, dalla quale risulta che i furti furono perpetrati all'interno di negozi di piccole dimensioni, che non disponevano di sistemi di videosorveglianza, nei quali la sorveglianza era svolta «in modo saltuario e occasionale dal personale addetto alla vendita».

Rilevato che il ricorso invoca una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio e una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova senza confrontarsi in termini specifici con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la responsabilità penale.

Considerato che quando - come nel caso in esame - si confronta solo genericamente con la motivazione del provvedimento impugnato, il ricorso si destina, per ciò solo, all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale l'impugnazione è prevista e ammessa: vale a dire la critica argomentata al provvedimento che, nel caso in esame, è stato, nella sostanza, del tutto ignorato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere altresì condannato al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 7 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa il 23 febbraio 2022 dal Tribunale di Genova in relazione ad un tentato furto aggravato ex art. 625 n. 2 cod. pen. commesso il 17 dicembre 2017 in danno dei grandi magazzini UPIM e a due furti consumati aggravati ex art. 625 n. 7 cod. pen. accertati in Genova il 17 dicembre 2017 in danno degli esercizi commerciali Intimissimi e Bata. Considerato che il ricorso si articola in un solo motivo riferito ai furti ritenuti aggravati ex art. 625 n. 7 cod. pen. Rilevato che il ricorrente deduce manifesta illogicità della motivazione e violazione della legge penale per essere stata ritenuta sussistente l'aggravante della esposizione alla pubblica fede senza che fosse stata positivamente accertata l'inesistenza negli esercizi commerciali di cui si tratta di un sistema continuativo di sorveglianza. Ritenuto che tale censura non superi il vaglio di ammissibilità in quanto tende ad una rivalutazione in fatto delle emergenze istruttorie, già analiticamente esaminate e valutate dai giudici di merito nella sentenza impugnata, dalla quale risulta che i furti furono perpetrati all'interno di negozi di piccole dimensioni, che non disponevano di sistemi di videosorveglianza, nei quali la sorveglianza era svolta «in modo saltuario e occasionale dal personale addetto alla vendita». Rilevato che il ricorso invoca una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio e una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova senza confrontarsi in termini specifici con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la responsabilità penale. Considerato che quando - come nel caso in esame - si confronta solo genericamente con la motivazione del provvedimento impugnato, il ricorso si destina, per ciò solo, all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale l'impugnazione è prevista e ammessa: vale a dire la critica argomentata al provvedimento che, nel caso in esame, è stato, nella sostanza, del tutto ignorato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970). Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere altresì condannato al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 47300/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris