CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 18164/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe n. 36/20256 SIUS depositata in data 22 dicembre 2025 ilTribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato l’istanza di detenzione domiciliare specialeex art. 47-quinquies ord. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in espiazione della pena nelcarcere di Agrigento di anni 8, mesi 1 e giorni 23 (fine pena 13 novembre 2032) inflittale consentenza del GUP di Enna il 6 marzo 2024 per il reato di omicidio aggravato in danno dellasuocera commesso nel febbraio 2023.1.1. L’istanza è stata (ri)proposta dalla detenuta madre, dopo oltre un terzo diespiazione della pena, per poter assistere i due figli, il primogenito dei quali affetto da gravehandicap per il quale la donna sta fruendo di permessi premio ex art. 21-ter ord. pen. ed asostegno della stessa la difesa ha prodotto documentazione attestante le condizioni delminore e la correlazione tra il suo peggioramento e l’assenza della madre, nonché il positivopercorso trattamentale intrapreso dalla detenuta.La difesa, anche allegando una relazione psicopatologica forense, evidenzia, oltre aiprogressi fatti registrare dalla donna in ambito trattamentale e terapeutico, l’indispensabilitàdel ricongiungimento col figlio portatore di handicap, che la stessa può essere munita dibraccialetto elettronico e che le può essere somministrata una terapia long-actingche neconsentirebbe una costante compensazione psicopatologica ed adeguato controllo, evitandocosì ogni pericolo.1.2. Il Tribunale ha premesso nell’ordinanza in epigrafe che: - alla ricorrente, nel corsodel giudizio sfociato nella condanna in esecuzione, è stato riconosciuto il vizio parziale dimente; - che la perizia disposta in cognizione aveva ritenuto la donna affetta da «disturbodelirante o follia discordante tipo persecuzione con decorso ad episodi multipli in episodioacuto», nonché socialmente pericolosa, tanto che in sentenza era stata disposta anche lamisura di sicurezza di ricovero in REMS per anni tre, a pena espiata; - che i disagi psichiciaccusati dalla ricorrente nel suo ambiente domestico, in particolare con la vittima delcommesso reato (suocera, attinta in diverse parti del corpo con un coltello da cucina e conuna forbice), comportavano non già una mancata comprensione della realtà, maun’alterazione della sua valutazione non implicante una totale incapacità di intendere evolere (pag. 42 sent. condanna); che, in ordine alla pericolosità sociale, il perito specificavache condannata mostrava “un quadro clinico caratterizzato dalla presenza di una intensacarica emotivo-affettiva connessa coi contenuti deliranti del pensiero e ciò, assiemeall’assenza di coscienza della malattia e della consapevolezza riguardo alla necessità dipraticare trattamento specifico, configura una condizione di pericolosità sociale dal punto divista psichiatrico”, cosicché l’unica misura di sicurezza adeguata a contenere talepericolosità è stata considerata quella in ambito protetto ad “alta intensità custodiale-terapeutica” (REMS); - che il giudice, attesa l’assenza di consapevolezza da parte dellaricorrente della malattia e della necessità di praticare un trattamento specifico, cosìcomel’assenza di qualsiasi resipiscenza rispetto al delitto commesso, ma anzi “…la mancataempatia dimostrata dalla stessa e il tono leggero e ilare col quale la XXXXXX, intercettata incarcere, affermava in presenza dei figli di avere ucciso la nonna e che successivamenteavrebbe fatto lo stesso con il padre” (pag. 38 sent.), ha ritenuto che tali “circostanze, invero,non possono condurre in maniera rassicurante ad escludere che la XXXXXX possa rendersipericolosa, in caso di applicazione di una misura di sicurezza più lieve, anche nei confrontidei suoi più stretti familiari” (pag. 38 sent.); - che il marito della ricorrente, in un colloquiointercettato in carcere, rassicurava la moglie che l’avrebbe fatta dichiarare incapace diintendere e volere e che si stava “muovendo” in tal senso, circostanza che poi ha trovatoriscontro nelle dichiarazioni rese in dibattimento dal perito quando riferisce di averlo cacciatodal suo studio una volta compreso che costui volesse istigarlo alla corruzione; - che entrambii coniugi hanno dimostrato in sede processuale un’evidente tendenza alla dissimulazione etravisamento della realtà (sia pure paradossalmente per finalità opposte); - che lo stessomarito, che continua a supportare moralmente e materialmente la moglie, giustificandone lacondotta delittuosa, in quanto a suo dire cagionata dai continui soprusi della madre(morbosamente gelosa) nei confronti della moglie, ha abbandonato il lavoro per occuparsidei figli supportato unicamente da una zia materna della detenuta.1.3. Il Tribunale ha poi richiamato (pag. 3) la propria precedente ordinanza del 21gennaio 2025 con cui aveva rigettato analoga istanza di detenzione domiciliare specialedando atto che il Magistrato di sorveglianza, al fine di contemperare le esigenze special-preventive di contenimento e controllo della pericolosità sociale della detenuta col diritto diquella di ricongiungersi al figlio portatore di handicap, le ha concesso permessi ex art. 21-terord. pen. con scorta, ad horas ed all’interno dell’abitazione familiare ehaevidenziato, alriguardo, che dopo la fruizione dei primi permessi i rapporti della detenuta con la famigliadella vittima sono stati definiti “pessimi” dai [OSCURATO:PERSONA] di Petraperzia, emergendo “forticontrasti tra la condannata e i numerosi parenti della vittima [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e che ‘i permessi concessi alla [OSCURATO:PERSONA] hanno riacceso i risentimenti chesembravano essere stati metabolizzati’ (v. nota [OSCURATO:PERSONA] di Petraperzia del[OSCURATO:DATA_NASCITA])”.1.4. Il Tribunale, a fondamento del rigetto, ha ritenuto che “la grave e conclamatapatologia psichiatrica di cui risulta affetta la donna, una condotta che solo recentemente hafatto registrare progressi in termini di apertura al dialogo e consapevolezza, le torbidi eaffatto rassicuranti condizioni e dinamiche socio-familiari, non consentano affatto di potersuperare quelle stesse considerazioni con le quali il Giudice della cognizione ha ritenuto dinon poter escludere che la ricorrente ‘possa rendersi pericolosa, in caso di applicazione diuna misura di sicurezza più lieve, anche nei confronti dei suoi più stretti familiari’ (pag. 38sent.), rendendo necessaria, dopo l’espiazione della pena, l’applicazione di una misura disicurezza in ambiente extra familiare e ad alta intensità custodiale; l’accertata elevatapericolosità (anche) in ambito domestico (dove peraltro si è consumato l’efferato delitto)renderebbe inutile, in termini di contenimento e controllo, la prospettata applicazione dibraccialetto elettronico”. Pertanto, ha concordato con le conclusioni dell’équipe intramurariain ordine all’opportunità che gli incontri della donna con figli possano avvenire in ambienteprotetto, al fine di contemperare le esigenze specialpreventive con quelle diricongiungimento familiare.2. Avverso il provvedimento in epigrafe propone ricorso per cassazione, per il tramitedel difensore di fiducia, la condannata affidato a cinque motivi, di seguito trascritti nei limiti dicui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. necessari per la motivazione.2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge in relazione all’art. 47-quinquiesord. pen., come risultante da Corte cost. sent. n. 18 del 2020 e correlato vizio di motivazioneper illogicità e contraddittorietà manifesta.Si contesta l’unilateralità della valutazione compiuta nell’impugnata ordinanza di rigetto,appiattita sulla sola esigenza di difesa sociale e priva di ogni valutazione sul “preminenteinteresse del minore” che costituisce il fulcro della norma di cui all’art. 47-quinquies ord.pen.: il Tribunale non si è confrontato con un danno biologico e psicologico attuale, grave eprogressivo, scientificamente documentato e direttamente riconducibile alla forzataseparazione dalla figura materna, come risulta dalle relazioni acquisite.2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di mancanza, contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione in ordine alla valutazione della pericolosità sociale attuale dellaricorrente sotto il duplice profilo dell’omessa valutazione dell’evoluzione comportamentaledocumentata e della progressione temporale del percorso trattamentale, dell’illogicavalutazione delle dinamiche socio-familiari e dell’omessa considerazione dell’efficacia dellemisure di controllo.Il Tribunale ha costruito una motivazione illogica selezionando solo gli elementi negativie risalenti nel tempo ed ha ignorato o sminuito irragionevolmente tutte le prove di segnocontrario che documentavano il percorso evolutivo in atto e la significativa riduzione dellapericolosità sociale della ricorrente, quali la relazione di sintesi dell’istituto penitenziario; larelazione psicologica sul laboratorio “relazioni familiari e supporto alla genitorialità”.La motivazione dell’ordinanza impugnata trascura di considerare che sono trascorsiquasi tre anni dalla valutazione compiuta dal perito in fase di cognizione, redatta nel marzo2023, durante i quali la ricorrente è stata inserita in un contesto trattamentale strutturato, haassunto regolarmente la terapia farmacologica come documentato dalla cartella clinica ed hapartecipato continuativamente alle attività trattamentali; il Tribunale ha omesso diconsiderare adeguatamente l’evoluzione comportamentale documentata nella cartellacarceraria ed ha altresì operato una valutazione illogica delle dinamiche socio-familiari,enfatizzando unilateralmente le tensioni con i familiari della vittima senza considerareadeguatamente gli elementi contenuti nella stessa relazione dei [OSCURATO:PERSONA] di Pietraperzia,che dà conto come non siano mai avvenuti episodi incresciosi.2.3. Con il terzo motivo si deduce vizio manifesta illogicità della motivazione in ordinealla valutazione del controllo elettronico, essendosi limitato il Tribunale ad affermare che lostrumento del braccialetto elettronico sarebbe “inutile” senza spiegarne il perché.2.4. Con il quarto motivo si deduce manifesta illogicità della motivazione econtraddittorietà intrinseca della valutazione comparativa delle misure di contenimento dellapericolosità sociale.Il Tribunale incorre in una contraddizione logica insanabile quando nega la detenzionedomiciliare speciale per presunta pericolosità sociale, omettendo di considerare che allaricorrente, in ambiente carcerario, viene quotidianamente consentito l’accesso a strumentipotenzialmente lesivi senza monitoraggio continuo (quali posate, utensili da cucina estrumenti per le attività lavorative di addetta alle pulizie, come prodotti chimici), mentre leviene negata una misura alternativa che garantirebbe il controllo elettronico costante e intempo reale. Si denuncia la contraddizione nella parte in cui il Tribunale riconosce che laricorrente ha fruito dei permessi senza violazioni, con ciò dimostrando affidabilità, macontemporaneamente la ritiene troppo pericolosa per la detenzione domiciliare. Si insistenell’efficacia superiore del controllo elettronico, rispetto al quale il Tribunale non ha fornitoalcuna argomentazione logico-giuridica.2.5. Con il quinto motivo si deducono violazione di legge in riferimento agli artt. 220 e679 cod. proc. pen. e 203 e 208 cod. pen. e vizio di motivazione per omessa acquisizione diperizia psichiatrica aggiornata per valutare l’attuale pericolosità sociale di un soggetto affettoda disturbo delirante persecutori, limitandosi ad un recepimento acritico della perizia delgiudice della cognizione risalente al marzo 2023.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta del 14 marzo2026, ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso – i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra lorostrettamente connessi se non talora duplicati (terzo e quarto motivo) – è inammissibileperché solo formalmente indica una serie di asseriti vizi di violazione di legge e dimotivazione dell’ordinanza impugnata senza però rappresentare alcuna manifesta illogicità oincongruenza tra la motivazione ed il contenuto degli atti del procedimento di sorveglianzavalutati per la decisione di rigetto, limitandosi, in sostanza, ad una mera critica degliargomenti adottati dai Giudici specializzati ovvero a prospettare censure meramenteassertive e rivalutative, come tali non consentite in questa sede (art. 606, comma 3, cod.proc. pen.).2. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, ai fini dell’applicazione delladetenzione domiciliare speciale di cui all’art. 47-quinquies ord. pen., il giudice, dopo averaccertato la sussistenza dei presupposti formali ed escluso il concreto pericolo dicommissione di ulteriori reati, deve verificare la possibilità per il condannato sia direinserimento sociale sia di effettivo esercizio delle cure parentali nei confronti di prole di etànon superiore ai dieci anni, costituendo il primo un requisito necessario per l'ammissione alregime alternativo e la seconda la circostanza che giustifica il maggior ambito applicativodella misura alternativa (Sez. 1, n. 47092 del 19/07/2018, Rv. 274481-01; conf. da ultimo,Sez. 1, n. 28889 del 13/05/2025, D.D., non mass.: fattispecie relativa all’odierna ricorrente incui questa Corte ha rigettato il ricorso avverso la precedente ordinanza del 21 gennaio 2025in cui il Tribunale di sorveglianza di Palermo aveva rigettato l’identica istanza nell’assuntodell’inidoneità della misura invocata, in ragione della gravità del delitto posto in essere edella condizione psicopatologica della detenuta, come accertata in fase di cognizione, nonconfutata dall’osservazione intramuraria, che non evidenziava neppure un inizio dirivisitazione critica in relazione all’efferato delitto, peraltro commesso in ambientedomestico).Secondo quanto affermato da Corte cost. sent. n. 239 del 2014, l’istituto rispondeall’esigenza di soddisfare il «prioritario l’interesse del minore» a crescere con la madre in unambiente normale, esterno al carcere; l’interesse del soggetto minore in tenera età, o affettoda grave handicap, a fruire in modo continuativo dell'affetto e delle cure genitoriali, nonforma oggetto di protezione assoluta, tale da sottrarlo ad ogni possibile bilanciamento conesigenze contrapposte, pure di rilievo costituzionale, quali quelle di difesa sociale, sottesealla necessaria esecuzione della pena inflitta al genitore, in seguito alla commissione di unreato, e alle condizioni che la regolano. Proprio a una simile logica di bilanciamentorisponde, in effetti (v. Corte cost. sentt. nn. 76 del 2017, 239 del 2014 e 177 del 2009), ladisciplina delle condizioni di accesso alla detenzione domiciliare «speciale», stabilita dall'art.47-quinquies, comma 1, ord. pen.; condizioni tra le quali figura anche quelladell’insussistenza di un reale ed effettivo pericolo di commissione di ulteriori delitti da partedel condannato.3. Il Tribunale di sorveglianza – con motivazione congrua, priva di aporie e conforme aisuesposti principi di diritto, come tale insindacabile in questa sede – ha fondato il rigettodell’istanza di detenzione domiciliare speciale prendendo le mosse dalla “grave econclamata” condizione psicopatologica della condannata, come accertata in sede digiudizio di cognizione, per poi concentrarsi sulla persistente elevata pericolosità socialerilevata sempre in sede di perizia disposta in cognizione, come desumibile non solodall’efferatezza dell’omicidio della suocera, ma anche dall’incapacità di autocontenimentotale da rendere necessaria, dopo l’espiazione della pena, l’applicazione di una misura disicurezza in ambiente extra familiare e ad alta intensità custodiale.Come riepilogato nel § 1.2 del “ritenuto in fatto”, il Tribunale – senza incorrere nellelamentate contraddizioni ed, anzi, dando conto dei progressi (reputati tuttavia insufficienti)della condannata rispetto al precedente analogo diniego – ha ritenuto che il comportamentodella ricorrente, “che solo recentemente ha fatto registrare progressi in termini di apertura aldialogo e consapevolezza”, non consenta affatto di poter superare quelle stesseconsiderazioni con le quali il giudice della cognizione ha ritenuto il rischio di reiterazione direati analoghi a quelli per cui vi è condanna “anche nei confronti dei suoi più stretti familiari”e, a tal fine, ha riattualizzato quelle valutazioni e fatto precipuo riferimento alle “torbidi edaffatto rassicuranti condizioni e dinamiche socio-familiari” (come sopra riassunte: v. “ritenutoin fatto”, qui da intendersi richiamato).3.1. L’ordinanza impugnata, ponendo centrale rilievo sull’accertata elevata pericolosità(anche) in ambito domestico (dove si è consumato l’efferato delitto) della condannata, sisottrae alle critiche della difesa ricorrente, che appaiono generiche e meramentecontestative, avendo il Tribunale operato una doverosa e puntuale ponderazione degliinteressi dei minori ma, a fronte della personalità e della (persistente) pericolosità socialeche connota la persona della ricorrente, li ha ritenuti recessivi, anche al fine di evitarepossibili reati in danno della prole, tanto più che – come pure ha rilevato l’ordinanzaimpugnata – nonostante la gravità dell’evento criminoso posto in essere “non risulta alcunprovvedimento limitativo in ordine alla patria potestà [recte: genitoriale, NdE] della donna, nérisulta alcuna presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi sociali” (pag. 3 ord.imp.).In definitiva il Tribunale, lungi dall’aver del tutto trascurato l’interesse del minore affettoda grave handicap a fruire in modo continuativo dell’affetto e delle cure della madre, comeinfondatamente si lamenta soprattutto nel primo motivo di ricorso, ha ritenuto prevalenti leesigenze di prevenzione e – come suggerito dall’equipe di osservazione inframuraria – hadisposto che il contatto e gli incontri con i figli debbano avvenire in un ambiente protetto perl’impossibilità di escludere che la condannata, anche se munita di braccialetto elettronico,possa rendersi (ancora) pericolosa in caso di applicazione di una misura più lieve; lapersonalità e la (persistente) pericolosità sociale ravvisata nei confronti della ricorrente,rendono recessivi – secondo il percorso giustificativo esaustivo e privo di aporie, seguito dalTribunale – gli aspetti relativi al “deficit” assistenziale sul piano psico-affettivo o una ipoteticacompromissione del processo evolutivo ed educativo della prole.3.2. A tale stregua il provvedimento impugnato appare immune dalle denunciatecensure atteso che – con argomentazioni incensurabili in sede di legittimità, ove èconsentita, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la sola verificadell’esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l’hanno determinata,dell’assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delleargomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l’utilizzo e della non emersione di alcunidei predetti vizi dal testo impugnato (ex multis, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv.284556-01; Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504-01; Sez. 2, n. 9106 del12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01) – ha ritenuto il comportamento pregresso dellacondannata e l’attuale contesto socio-familiare rendano evidente l’inadeguatezza dellarichiesta detenzione domiciliare speciale a perseguire qualsivoglia finalità di recupero, inpresenza di un residuo margine di pericolosità sociale vieppiù accentuato in ambientedomestico tale da far ritenere ancora necessario, anche nell’interesse dei figli dellacondannata, un controllo da parte dello Stato.3.3. In questa stessa prospettiva va valutata anche la ritenuta inutilità del dispositivo dicontrollo elettronico, sulla cui mancata adeguata valutazione insiste la difesa nel terzo e nelquarto motivo di ricorso.Gli elementi indicati e la prognosi negativa sulla personalità della condannatagiustificano ampiamente la rapida conclusione tratta sul punto dal Tribunale, in quanto siaggancia alla considerazione più generale secondo la quale la misura carceraria in atto èinsostituibile con il richiesto beneficio della detenzione domiciliare speciale, inadeguataessendo tale misura a contenere le spinte criminose della ricorrente, non potendosiformulare alcuna prognosi di affidabilità. Per il resto, del tutto rivalutative e comunqueaspecifiche sono le considerazioni difensive secondo le quali in carcere la detenuta disponedi strumenti potenzialmente lesivi.D’altra parte – come insegna la giurisprudenza in tema di misura cautelari, quirichiamabile per eadem ratio – il riferimento alla natura meramente presuntiva della ritenutainidoneità del presidio costituito dal cd. “braccialetto elettronico” a corredo della (richiesta)detenzione domiciliare costituisce doglianza inammissibile posto che detta prescrizione nonconfigura un nuovo tipo di misura coercitiva, ma una mera modalità di esecuzione ordinariadella cautela domiciliare (Sez. 4, n. 15939 del 17/4/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286343-01), sicché ilgiudice ove, per la pericolosità dell’indagato e le peculiarità del fatto contestato, abbiaritenuto adeguata unicamente la custodia inframuraria, non è tenuto a motivarespecificamente sull’inidoneità degli arresti, pur se connotati dall’adozione del braccialettoelettronico (conf. Sez. 3, n. 35843 del 4/6/2025, Gremito, non mass.; Sez. 6, n. 1084 del12/11/2015, dep. 2016, Rv. 265891-01). Tali principi sono mutuabili ed estensibili anche allasubiecta materia avendo il Tribunale ritenuto inadeguata, per le plurime ragioni suesposte, lamisura della detenzione domiciliare speciale da scontarsi nello stesso ambiente domestico-familiare in cui è maturato il delitto per cui la condannata è in espiazione, con ciò avendo già(implicitamente) espresso un giudizio di inutilità del braccialetto elettronico.3.4. Del tutto generica e, comunque, manifestamente infondata, infine, è la doglianzadel quinto motivo di ricorso che lamenta l’omessa acquisizione di perizia psichiatricaaggiornata per valutare l’attuale pericolosità della condannata.Invero, anche nel procedimento di sorveglianza vale il principio (su cui v. Sez. U, n.39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936- 01; Sez. 4, n. 9455 del 09/01/2025, Lettieri, Rv.287734-01; Sez. 2, n. 52517 del 03/11/2016, Russo, Rv. 268815-01; Sez. 4, n. 7444 del17/01/2013, Sciarra, Rv. 255152-01), secondo cui la perizia è un mezzo di provaessenzialmente discrezionale, essendo rimessa al giudice di merito, anche in presenza dipareri tecnici e documenti prodotti dalla difesa, la valutazione della necessità di disporreindagini specifiche; con la conseguenza che non è sindacabile in sede di legittimità, sempreche sia sorretto da adeguata motivazione, come è a dirsi nella specie, il convincimento delgiudice circa l’esistenza di elementi tali da escludere la situazione che l'accertamentoperitale richiesto dovrebbe dimostrare (così, da ultimo, Sez. 1, n. 9793 del 20/02/2026, C.,non mass. in motiv. § 5).4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamentodell’ulteriore somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non sussistendoelementi per ritenere che il ricorrente non versasse in copia nella determinazione della causadi inammissibilità. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 13/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.