CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 agosto 2026
Cassazione n. 24580/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
L [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] DIrappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21621/2023Numero sezionale 2149/2026Numero di raccolta generale 24580/2026Data pubblicazione 09/08/2026AZIENDA [OSCURATO:PERSONA]-ANDRIA-[OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -avverso la sentenza n. 1226/2023 della [OSCURATO:PERSONA],depositata il giorno 23 agosto 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° luglio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato cheIsa [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, articolando tremotivi, avverso la decisione in epigrafe indicata la quale ha, in gradodi appello, confermato la sentenza di prime cure del Tribunale di Tranidi condanna dell’odierna ricorrente al rilascio di un immobile sito inBarletta ed al pagamento di un’indennità per la occupazione sine titulodello stesso in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] – Andria –[OSCURATO:PERSONA], all’esito di un giudizio nel quale sono state evocate anche la CISLfunzione pubblica – federazione territoriale di Bari e la [OSCURATO:PERSONA] funzionepubblica – federazione territoriale di Foggia;resistono all’impugnazione, con distinti controricorsi, l’AziendaSanitaria Locale e le menzionate due federazioni territoriali della [OSCURATO:PERSONA];parte ricorrente e le controricorrenti [OSCURATO:PERSONA]Barletta – Andria – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] funzione pubblica – federazioneterritoriale di Foggia depositano memoria illustrativa;il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;Considerato cheè superfluo l’esame dei motivi di ricorso, stante l’inammissibilitàdello stesso per difetto di valida procura speciale;[OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di impugnare la sentenza dellaCorte di appello di Bari n. 1226/2023, pubblicata il 23 agosto 2023 ar.g. n. 21621/2023 2Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 21621/2023Numero sezionale 2149/2026Numero di raccolta generale 24580/2026Data pubblicazione 09/08/2026definizione della causa iscritta al R.G. n. 1476/2021 di quell’Ufficio,allegandone copia informatica al fascicolo del giudizio di legittimità;con la procura versata in atti, tuttavia, [OSCURATO:PERSONA] haconferito all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] l’incarico di impugnare la«sentenza n. 713/2023 emessa in data 4.5.2023, RG 1646/2021 dallaCorte di appello di Bari»: trattasi, all’evidenza, di un provvedimentodifferente per numero, data e controversia di scaturigine;orbene, il puntuale e specifico riferimento nella procura ad unasentenza diversa da quella gravata ne esclude il carattere di specialità,stante la palese non riferibilità al presente giudizio per cassazione,recessiva essendo - proprio per la espressa menzione nel corpo delprovvedimento gravato - la collocazione tipografica della procura infoglio congiunto al ricorso (Cass., Sez. U, 09/12/2022, n. 36057);il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile;le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, conliquidazione parametrata per ciascun controricorrente alle attivitàdifensive effettivamente esplicate nel presente grado e con distrazionein favore dei difensori dichiaratisi antistatari;presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari aquello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 13, commi1-bis e 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;p. q. m.dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], alla refusione infavore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] funzione pubblica – federazioneterritoriale di Foggia delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misuradel 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori,r.g. n. 21621/2023 3Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 21621/2023Numero sezionale 2149/2026Numero di raccolta generale 24580/2026Data pubblicazione 09/08/2026fiscali e previdenziali, di legge, con distrazione in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Tatone, per dichiarazione di anticipo resa;condanna la ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], alla refusione infavore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] funzione pubblica – federazioneterritoriale di Bari delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori,fiscali e previdenziali, di legge, con distrazione in favore dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA], per dichiarazione di anticipo resa;condanna la ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], alla refusione infavore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] – Andria– [OSCURATO:PERSONA] delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscalie previdenziali, di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 1° luglio 2026.Il PresidenteLina Rubinor.g. n. 21621/2023 4Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]