CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 35452/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BOLOGNA. Esaminati gli atti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso; udita, per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Tribunale di Bologna, adito ex art. 310 cod. proc. pen., ha rigettato l'appello cautelare dell'indagato contro il rigetto della richiesta di revoca (o di sostituzione con altra misura meno afflittiva) della misura coercitiva degli arresti domiciliari in atto applicatagli (per i reati di estorsione aggravata consumata e tentata, bancarotta fraudolenta ed altro), fondata sull'asserita sopravvenuta insussistenza, o comunque attenuazione, delle in origine ritenute esigenze cautelari. Il ricorrente deduce carenza di motivazione e manifesta illogicità della motivazione quanto all'attualità e concretezza delle ritenute esigenze cautelari, nonché omessa considerazione di elementi sopravvenuti, asseritamente atti ad elidere od attenuare le esigenze cautelari in origine ritenute (evocando i sequestri intervenuti ed il discredito che aveva conseguentemente colpito l'indagato). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, perché presentato per motivi non consentiti e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 1. I motivi reiterano doglianze già correttamente disattese dal Tribunale, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta. 1.1. Il Tribunale ha, infatti, incensurabilmente posto a fondamento della contestata statuizione (pagg. 3 e seguenti dell'ordinanza impugnata) i plurimi reati ascritti al Moliterni (ben sei bancarotte fraudolente, tre estorsioni aggravate consumate o tentate ed un reato tributario, commessi in soli tre anni), motivatamente desumendone una elevatissima professionalità nel compimento di attività delittuose in ambito d'impresa, e conseguentemente la persistenza di un tuttora nettamente attuale e concreto pericolo di recidiva, corroborato dai gravi e reiterati precedenti penali specifici e dal mancato svolgimento di attività lavorativa lecita dalla quale trarre sostentamento (come ricorda il Tribunale, l'indagato, in sede di interrogatorio di garanzia, ha riferito di svolgere l'attività di intermediazione immobiliare, senza, però, essere regolarmente iscritto nell'albo dei mediatori). 2, 2. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2.1. Poiché appare evidente che il ricorrente ha proposto il ricorso determinando la causa dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), egli va altresì condannato, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi, tenuto conto dell'elevato grado della predetta colpa, nella misura di euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione