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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 giugno 2024

Cassazione n. 35980/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria inviata dalla parte civile; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e allo scostamento dal minimo edittale della pena inflitta all'imputato, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il mancato riconoscimento delle predette attenuanti, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 10 sul diniego implicito delle circostanze richiamate alla luce della gravità e delle modalità del fatto nonché dell'entità del danno cagionato alla p.o.); che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e agli aumenti per continuazione, nonché le statuizioni relative al bilanciamento tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, siano sorrette da sufficiente motivazione (si veda pag. 10) e non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); ritenuto, quanto alla richiesta di liquidazione delle spese formulata dalla parte civile, che esse non spettino, alla luce del fatto che sull'unico tema sollevato nel ricorso introduttivo (trattamento sanzionatorio) la parte civile non può controvertere, giacché la relativa statuizione non investe l'azione civile e gli interessi civili (Sez. 2, n. 51734 del 24/10/2023 [OSCURATO:PERSONA]. 285664 — 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decisi, in data 1 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA] re este sore [OSCURATO:PERSONA] it D E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria inviata dalla parte civile; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e allo scostamento dal minimo edittale della pena inflitta all'imputato, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il mancato riconoscimento delle predette attenuanti, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 10 sul diniego implicito delle circostanze richiamate alla luce della gravità e delle modalità del fatto nonché dell'entità del danno cagionato alla p.o.); che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e agli aumenti per continuazione, nonché le statuizioni relative al bilanciamento tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, siano sorrette da sufficiente motivazione (si veda pag. 10) e non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); ritenuto, quanto alla richiesta di liquidazione delle spese formulata dalla parte civile, che esse non spettino, alla luce del fatto che sull'unico tema sollevato nel ricorso introduttivo (trattamento sanzionatorio) la parte civile non può controvertere, giacché la relativa statuizione non investe l'azione civile e gli interessi civili (Sez. 2, n. 51734 del 24/10/2023 [OSCURATO:PERSONA]. 285664 — 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decisi, in data 1 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA] re este sore [OSCURATO:PERSONA] it D E
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