CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 settembre 2023
Cassazione n. 39316/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 24 giugno 2020, con cui il Tribunale di Palermo aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt.4 legge n. 110/1975 e 116 codice strada, commessi il 2 aprile 2018, condannandolo alla pena di mesi due di arresto ed € 400 di ammenda; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione della commisurazione della pena e del diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che, quanto al diniego delle attenuanti generiche, il motivo è generico, privo di alcuna specifica argomentazione in relazione alla decisione impugnata; ritenuto che, quanto all'omessa determinazione del quantum dell'aumento di pena per il reato satellite, il motivo non è consentito, in quanto riguarda punto della decisione che non è stato oggetto di specifica impugnazione con l'atto di appello; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 settembre 2023