CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 luglio 2021
Cassazione n. 34520/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 17902-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, alla via di PRISCILLA, n. 106, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro COMUNE C_ASALNUOVO di NAPOLI, in persona del Sindaco in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR n. 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5394/2019 della CORTE d'APPELLO di NAPOLI, depositata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata in data 01/07/2021, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. Nel corso dell'anno 2002 un edificio della via Alfieri, sita nel Comune di Casalnuovo di Napoli, fu interessato da infiltrazioni d'acqua, proveniente da una conduttura sotterranea e conseguentemente fu necessario procedere al suo sgombero. I proprietari degli appartamenti ubicati in detto edificio, contraddistinto dal civico n. 13, convennero in giudizio l'ente pubblico territoriale ai fini del risarcimento dei danni. In primo grado il Tribunale di Noia accolse la domanda dei proprietari e condannò il Comune al risarcimento dei danni liquidati, in poco più di euro ventinovemila. La Corte d'Appello di Napoli, adita dal Comune, con sentenza n. 5394 del 11/11/2019, ha riformato la sentenza di primo grado, rigettando la domanda. Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorrono i proprietari dell'immobile sgomberato, o comunque i loro aventi causa, formulando con i due motivi di ricorso plurime censure di cui una, di carattere asseritamente assorbente, relativa alla natura privata della conduttura e comunque incentrata alla circostanza che essa fosse inserita nella fognatura comunale. Resiste con controricorso il Comune di Casalnuovo di Napoli. La controversia, ricorrendone i presupposti, è stata avviata alla trattazione camerale non partecipata, ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ. Ric. 2020 n. 17902 sez. M3 - ud. 01-07-2021 -2- La proposta del Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata alle parti. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Il primo motivo di ricorso è così formulato: errata inteipreta.zione circa un elemento decisivo della controversia. Conseguente violazione dell'art. 2051 c.c. in rela.zione all'art. 360 1 comma n.ri 3) e 5). Illogicità e contraddittorietà di motiva ione". Il secondo motivo del ricorso afferma: Error in iudicando. Erronea intopretnione dei fatti violnione art. 360, comma 1 0, n. 5) cp.c• Violazione e falsa interpretcqione del "Regolamento per la fornitura di acqua potabile" del Comune di Casa/nuovo di Napoli. I due motivi, in quanto strettamente connessi, possono essere congiuntamente scrutinati. Essi sono inammissibili, sia in quanto sostanzialmente volti al riesame di più fatti, pur sotto l'apparente deduzione di vizi ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., che entrambi richiaman eril chiesto rinnovato esame si riferisce in gran parte alle deposizioni testimoniali rese nelle fasi di merito e la cui valutazione è rimessa al giudice del merito (Cass. n. 16467 del 04/07/2017 Rv. 644812 - 01). Si evidenzia, del resto che la motivazione della Corte di Appello di Napoli si incentra sulle risultanze dell'istruttoria espletata in primo grado segnatamente le dichiarazioni dei testi Ruotolo e Manfredi (pag. 5) che appaiono univoche nel senso della natura privata della conduttura che correva sotto la via Alfieri (ossia dell'intera conduttura e non solo di quella che serviva l'edificio ivi ubicato al n. 13), sulla quale il Comune non procedeva ad effettuare manutenzione né riparazione. Ric. 2020 n. 17902 sez. M3 - ud. 01-07-2021 -3- I ricorrenti richiamano, nel primo motivo di ricorso, l'istruttoria svolta in prime cure ma sul punto il motivo è del tutto aspecifico, non essendo individuati i testi e gli atti dai quali quanto dedotto (natura comunale della fognatura) dovrebbe essere desunto. Il secondo motivo è del pari aspecifico, in quanto richiama apoditticamente il Regolamento del Comune di Casalnuovo di Napoli, ma in modo del tutto generico e senza riportarne, neppure in via di stralcio, i passi o i paragrafi rilevanti. Giova, peraltro, rilevare che la sentenza di questa Corte (Cass. n. 06665 del 19/03/2009 Rv. 607357 — 01), a più riprese richiamata in ricorso, ha — fatta salva in ogni caso l'incidenza del caso fortuito, sulla cui esclusione il ricorso non prende alcuna posizione — comunque ritenuto sussistente, nella specie in quella sede esaminata, la responsabilità concorrente di un condominio privato per i danni derivanti dall'esondazione di una fognatura. Il secondo motivo di ricorso presuppone, inoltre, per accertato quel che accertato non è, ossia la natura pubblica della fognatura, circostanza questa del tutto esclusa dalla sentenza in scrutinio, che ne ha ritenuto l'ascrivibilità esclusiva alla sfera privata, ossia di tutti gli edifici insistenti sulla detta via Alfieri, con conseguente esclusione di un obbligo di vigilanza e custodia ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. in capo al Comune di Napoli. Il ricorso deve, pertanto, nel riscontro di profili di inammissibilità di entrambi i suoi motivi, essere dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza dei ricorrenti e, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivo. Ric. 2020 n. 17902 sez. M3 - ud. 01-07-2021 -4- Deve, infine, darsi atto della sussistenza, nei confronti dei ricorrenti, dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il cd. raddoppio del contributo unificato, se effettivamente dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 4.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15`)/o, oltre CA e IVA per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data Vluglio 2021. [OSCURATO:PERSONA] a ima [OSCURATO:PERSONA] \ Cki, 1 6 N