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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 2025

Cassazione n. 13079/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che contesta la corre:tezza della motivazione postakase della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, erché è costituito da mere doglianza in punto di fatto, volto a prefigurare una rivali. tnzione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie (sulla titolarità dei conti gioco i informazione omessa nella dichiarazione Isee ai fini dell'ottenimento del beneficio del Rdc), estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinenti individua;:inne di specifici travisamenti probatori valorizzate dal giudice del merito che ha argornnntato come l'imputata, al fine di ottenere il reddito di cittadinanza, presentava a l'Inps domande nelle quali dichiarava che nell'anno precedente non era titolare di i:11:: positi -t- conti correnti bancarier3sostali, laddove si accertava che la medesima era intestataria di conti gioco accesi presso le società [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e altre sui quali confluivano la somma complessiva di 9.506,89 C nel 2018 e nel 20:.5 la la somma complessiva di 53.300,75 C, così ometteva di dichiarare un patrimonio mobiliare di cui era titolare al fine di conseguire il reddito di cittadinanza.

Rilevato che il secondo motivo di ricorso che lamenta violazione di legge e v zio di motivazione in relazione al diniego di applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. è manifestamente infondato.

La corte territoriale ha escluso la causa di non pur ibilità rilevando la gravità dell'offesa tenuto conto degli importi indebitamente percnpiti e la reiterazione negli anni delle false dichiarazioni.

Rilevato che il terzo motivo di ricorso che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze di cui all'art. 62 bis coc n: nen. è manifestamente infondato là dove la corte territoriale ha rilevato l'assenza di elementi positivi di valutazione.

Nel pervenire a tale conclusione, la Corte d a )pello si è attenuta al principio di diritto secondo il quale la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustific:nre un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato.

Ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, soll)posti alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legit:imità dell'istanza - l'onere di motivazione per il diniego dell'attenuante è soddisfatto con il richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui for cl3re il riconoscimento del beneficio, (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Piliero, Rv. 263460; Sez. 3, n. 44071, del 25/09/2014, Papini e altri, Rv. 260610). ttD Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della soni -na di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle >pese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, Così deciso in Roma, il 14/03/2025 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che contesta la corre:tezza della motivazione postakase della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, erché è costituito da mere doglianza in punto di fatto, volto a prefigurare una rivali. tnzione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie (sulla titolarità dei conti gioco i informazione omessa nella dichiarazione Isee ai fini dell'ottenimento del beneficio del Rdc), estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinenti individua;:inne di specifici travisamenti probatori valorizzate dal giudice del merito che ha argornnntato come l'imputata, al fine di ottenere il reddito di cittadinanza, presentava a l'Inps domande nelle quali dichiarava che nell'anno precedente non era titolare di i:11:: positi -t- conti correnti bancarier3sostali, laddove si accertava che la medesima era intestataria di conti gioco accesi presso le società [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e altre sui quali confluivano la somma complessiva di 9.506,89 C nel 2018 e nel 20:.5 la la somma complessiva di 53.300,75 C, così ometteva di dichiarare un patrimonio mobiliare di cui era titolare al fine di conseguire il reddito di cittadinanza. Rilevato che il secondo motivo di ricorso che lamenta violazione di legge e v zio di motivazione in relazione al diniego di applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. è manifestamente infondato. La corte territoriale ha escluso la causa di non pur ibilità rilevando la gravità dell'offesa tenuto conto degli importi indebitamente percnpiti e la reiterazione negli anni delle false dichiarazioni. Rilevato che il terzo motivo di ricorso che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze di cui all'art. 62 bis coc n: nen. è manifestamente infondato là dove la corte territoriale ha rilevato l'assenza di elementi positivi di valutazione. Nel pervenire a tale conclusione, la Corte d a )pello si è attenuta al principio di diritto secondo il quale la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustific:nre un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato. Ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, soll)posti alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legit:imità dell'istanza - l'onere di motivazione per il diniego dell'attenuante è soddisfatto con il richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui for cl3re il riconoscimento del beneficio, (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Piliero, Rv. 263460; Sez. 3, n. 44071, del 25/09/2014, Papini e altri, Rv. 260610). ttD Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della soni -na di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle >pese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, Così deciso in Roma, il 14/03/2025 Il C
Sentenza Cassazione n. 13079/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris