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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 10327/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7180/2018 R.G. proposto da C.S.A. - [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappre- sentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via A. Stoppani, n. 34; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; - con troricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; - intimata - avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento n. 222/17, depositata il 29 agosto 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La C.S.A. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. aggiudicataria della gara in- detta dal Comune di Trento per la fornitura di ventitré autocarri, convenne in giudizio il Comune e la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., venditrice dei medesimi autocarri, chiedendo l'accertamento dell'insussistenza dei vizi lamentati dall'acquirente e la condanna dello stesso al pagamento della somma di Euro 246.100,00, a titolo di corrispettivo, nonché al risarcimento dei danni cagionati dall'inadem- pimento ed alla restituzione della somma di Euro 31.131,65, versata in sosti- tuzione delle garanzie prestate; in subordine, chiese la pronuncia della riso- luzione del contratto di compravendita dei medesimi autocarri stipulato con la [OSCURATO:PERSONA], con la condanna della stessa alla restituzione del prezzo pagato ed al risarcimento dei danni.

Si costituì il Comune, ed eccepì la risoluzione di diritto del contratto, per inosservanza del termine stabilito per la consegna, per violazione di alcune clausole del capitolato e per i vizi riscontrati negli autocarri, chiedendo in via riconvenzionale la condanna dell'attrice al pagamento della somma di Euro 24.610,00, a titolo di penale per il ritardo nella consegna, e della somma di Euro 15.078,58, a titolo di risarcimento dei danni, nonché l'accertamento della legittima escussione della cauzione.

Si costituì anche la [OSCURATO:PERSONA], ed eccepì infondatezza della domanda proposta nei suoi confronti, chiedendone il rigetto.

1.1. Con sentenza del 1° febbraio 2016, il Tribunale di Trento rigettò tutte le domande proposte dalle parti, ritenendo che il Comune non potesse chie- dere il pagamento della penale, per rinuncia al termine essenziale, né invo- care la risoluzione di diritto, per difetto del duplice collaudo negativo previsto dal capitolato, escludendo la possibilità di pronunciare la risoluzione per ina- dempimento, per difetto della relativa domanda, reputando fondata l'ecce- zione d'inadempimento proposta dal Comune, per accertata sussistenza dei vizi lamentati e per mancata effettuazione del collaudo definitivo, e ritenendo non provato il prezzo effettivamente pagato alla [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto dei veicoli.

2. L'impugnazione proposta dal Comune è stata rigettata dalla Corte d'ap- pello di Trento, che con sentenza del 29 agosto 2017 ha rigettato anche il gravame incidentale proposto dalla CSA.

A fondamento della decisione, la Corte ha confermato che il Comune aveva rinunciato a chiedere la risoluzione per inadempimento, rilevando che nella comparsa di risposta esso si era limitato a far valere la clausola risolutiva contenuta nel contratto, allegando la mera inosservanza del termine stabilito per la consegna, ed affermando che tale violazione era stata denunciata sol- tanto dopo che lo stesso Comune aveva manifestato la volontà di mantenere in vigore il contratto, attraverso una missiva con cui aveva consentito alla CSA di porre rimedio ad alcuni difetti riscontrati.

Ha precisato al riguardo che la data della consegna definitiva, fissata per il 13 febbraio 2013, era stata concordemente prorogata al 5 aprile 2013, confermando pertanto la tardività della manifestazione della volontà di avvalersi della risoluzione di diritto, in- tervenuta soltanto il 24 aprile 2013, ed escludendo l'imputabilità della pro- roga a mera tolleranza, dal momento che il Comune aveva concordato con la fornitrice una serie di attività, valutabili, nella loro complessità, come palese rinuncia ad avvalersi del termine di consegna.

Pur osservando che con la medesima missiva era stata fatta valere anche la mancata eliminazione dei difetti, quale causa di risoluzione di diritto del contratto, la Corte ha rilevato che tali carenze non erano state riscontrate all'esito di due collaudi consecutivi, come richiesto dal capitolato, ma soltanto a seguito di una verifica preliminare a campione, la quale non esonerava l'ac- quirente dall'osservanza delle procedure concordate in conformità della diret- tiva n. 98/12/CE.

Ha aggiunto che la risoluzione era stata successivamente invocata dal Comune sulla base dell'esito negativo del secondo collaudo, il quale aveva però riguardato soltanto il sistema del freno di stazionamento, che non aveva costituito oggetto del primo collaudo.

Ha escluso inoltre che in primo grado fosse stata avanzata una domanda subordinata di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 cod. civ., ritenendo che essa non potesse considerarsi implicita in quella proposta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., in quanto non accompagnata dall'indicazione del titolo addotto a fondamento della risolu- zione.

Quanto poi all'eccezione d'inadempimento, la Corte ha osservato che la stessa non è rilevabile d'ufficio, ma è rimessa all'iniziativa del convenuto, e, pur escludendo la necessità dell'uso di forme speciali o di formule sacramen- tali, l'ha ritenuta non proposta, rilevando che le difese del Comune erano imperniate esclusivamente sulla risoluzione di diritto.

Precisato peraltro che il rigetto della domanda dell'attrice era stato giustificato anche con la mancata effettuazione del collaudo nelle forme previste dal capitolato, ha rilevato che tale passaggio della motivazione non aveva costituito oggetto d'impugnazione da parte dell'attrice, la quale, pur avendovi interesse, non si era attivata per pretendere il rispetto delle procedure concordate, con la conseguente infon- datezza della pretesa al pagamento del corrispettivo, in ordine alla quale non era stata neppure formulata una domanda alternativa.

La Corte ha infine rilevato che la sentenza di primo grado non era stata specificamente censurata nella parte in cui aveva rigettato la domanda di riconoscimento dei danni ulteriori e dichiarato inammissibile quella di restitu- zione delle somme versate in sostituzione della cauzione, né nella parte in cui aveva ritenuto non provata la domanda avanzata nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], essendosi la CSA limitata a riproporre le conclusioni rassegnate in primo grado.

3. Avverso la predetta sentenza la CSA ha proposto ricorso per cassa- zione, articolato in sette motivi, illustrati anche con memoria.

Il Comune di Trento ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la viola- zione o la falsa applicazione dell'art. 3 [recte: 23], par. 4, della direttiva n. 2004/18/CE, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, pur avendo ritenuto invalido il collaudo, per inosservanza della disciplina comunitaria, non ha considerato che il Comune non poteva rifiutare la consegna degli autocarri, in quanto regolarmente omologati ed immatricolati, nonché dotati di valide certificazioni CEE.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione o la falsa applicazione dell'art. 1453 cod. civ. e degli artt. 112, 113 e 115 cod. proc. civ., nonché della direttiva n. 71/320/CE, come modificata dalle direttive n. 98/12/CE e 2002/78/CE, censurando la sentenza impugnata per aver riget- tato la domanda di pagamento del corrispettivo, nonostante la dichiarazione d'illegittimità della risoluzione del contratto.

Sostiene che, in quanto desumi- bili da un accertamento tecnico preventivo ritenuto inattendibile dal c.t.u., e non già dal collaudo, dichiarato invalido, i vizi degli autoveicoli non potevano esser utilizzati a sostegno dell'eccezione d'inadempimento, tardivamente pro- posta, né della domanda di risoluzione.

Aggiunge che le prove riguardanti la funzionalità del freno di stazionamento erano state effettuate in difformità dei criteri stabiliti dalla direttiva 71/320/CE, in quanto eseguite su automezzi ab- bandonati da tempo ed in assenza di una previa regolazione dell'impianto.

3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione o la falsa appli- cazione dell'art. 1256 cod. civ. e degli artt. 112, 113 e 115 cod. proc. civ., osservando che, una volta dichiarata l'invalidità del collaudo, la sentenza im- pugnata avrebbe dovuto ritenere estinta l'obbligazione di essa appaltatrice, per impossibilità definitiva della prestazione imputabile al Comune, con la conseguente condanna dello stesso al pagamento della fornitura ed al risar- cimento dei danni.

4. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la violazione o la falsa applicazione dell'art. 1460 cod. civ. e dell'art. 112 cod. proc. civ., nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per aver accolto l'eccezione d'inadempimento, non ri- levabile d'ufficio, senza neppure accertare la colpa di essa ricorrente, non desumibile dalle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo.

5. Con il quinto motivo, la ricorrente deduce la violazione o la falsa appli- cazione degli artt. 112, 113, 115, 116 e 698 cod. proc. civ., sostenendo che la mancata proposizione della domanda di risoluzione per inadempimento comportava l'inutilizzabilità delle risultanze dell'accertamento tecnico preven- tivo, non collegabili ad alcuna domanda di merito.6.

Con il sesto motivo, la ricorrente lamenta la violazione o la falsa appli- cazione degli artt. 1460, 1492 e 1493 cod. civ. e degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver rigettato la do- manda di risoluzione del contratto da essa stipulato con la [OSCURATO:PERSONA], in virtù del mancato scioglimento del vincolo contrattuale con il Comune, senza considerare che nelle vendite a catena, come quella in esame, l'autonomia di ciascun contratto consente al rivenditore di proporre l'azione di risoluzione nei confronti del proprio venditore, quando tra l'inadempimento di quest'ul- timo ed il danno subìto dal terzo acquirente sia configurabile un rapporto di causalità.

7. Con il settimo motivo, la ricorrente denuncia la violazione o la falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ. e dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato compensate le spese processuali nei rapporti tra essa ricorrente ed il Comune e l'ha condannata al pagamento delle spese in favore della [OSCURATO:PERSONA], nonché al versamento del doppio del contributo unificato, senza tener conto della soccombenza di entrambi i convenuti, risultati ina- dempienti.

8. Il primo motivo, con cui si fa valere l'illegittimità del rifiuto del Comune di ricevere la consegna degli autoveicoli, nonostante la mancata effettuazione del duplice collaudo, è infondato.

Premesso che la sentenza impugnata non si è in alcun modo pronunciata in ordine alla validità del collaudo, avendo ritenuto, con statuizione rimasta incensurata in questa sede, che la sentenza di primo grado non fosse stata impugnata nella parte in cui l'aveva ritenuto non effettuato, si osserva che l'art. 23, par. 4, della direttiva 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, non riguarda in alcun modo la fase esecutiva del contratto di appalto, limitandosi a disciplinare il contenuto delle offerte da presentarsi ai fini della partecipazione alla gara: esso si riferisce infatti all'ipotesi in cui i prodotti o i servizi offerti da un partecipante non risultino conformi alle specifiche tecni- che indicate dall'amministrazione aggiudicatrice nel bando di gara, ed esclude la facoltà di respingere l'offerta a causa di tale difformità, a condizione che nella stessa venga dimostrato, con qualsiasi mezzo appropriato, che le di- verse soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente i requisiti pre- scritti dalle predette specifiche.

Come precisa il ventinovesimo considerando della direttiva, la funzione della fissazione delle specifiche tecniche nei bandi di gara consiste nel permettere l'apertura degli appalti pubblici alla concor- renza, attraverso la previsione della facoltà di presentare offerte che riflettano una pluralità di soluzioni tecniche: la norma presuppone quindi che i requisiti i prescritti dal Zndo di gara possano essere soddisfatti mediante il ricorso a una pluralitàAoluzioni tecniche, anche diverse da quelle corrispondenti alle specifiche indicate dall'amministrazione, e consente ai partecipanti alla gara di proporre soluzioni alternative a queste ultime, dimostrandone l'equiva- lenza.

Essa non si occupa in alcun modo dell'esecuzione dell'appalto, ed in particolare della corrispondenza del prodotto o del servizio concretamente fornito dall'aggiudicatario alle specifiche tecniche indicate nel bando di gara o alla soluzione alternativa proposta con l'offerta, la cui verifica costituisce oggetto delle operazioni di collaudo, e non esonera pertanto l'amministra- zione dall'obbligo di procedere a tali operazioni, il cui esito positivo costituisce condizione indispensabile per l'insorgenza del diritto dell'appaltatore al paga- mento del corrispettivo.

A loro volta, l'indicazione delle specifiche tecniche nel bando di gara e l'eventuale proposta di soluzioni alternative da parte degli offerenti non hanno alcuna attinenza con il possesso dei requisiti prescritti in via generale per la commercializzazione del prodotto o la fornitura del servi- zio, la cui sussistenza, da accertarsi in sede di omologazione o immatricola- zione, è richiesta indipendentemente dalle predette indicazioni, poiché in mancanza degli stessi il prodotto non potrebbe essere messo in commercio o il servizio non potrebbe essere prestato, ma non è sufficiente ai fini dell'esito positivo del collaudo, il quale presuppone che il prodotto o il servizio presenti anche caratteristiche corrispondenti a quelle sulla base delle quali ha avuto luogo l'aggiudicazione.

9. E' parimenti infondato il secondo motivo, avente ad oggetto il mancato accoglimento della domanda di pagamento del corrispettivo, a seguito della dichiarazione d'illegittimità della risoluzione del contratto.

Com'è noto, infatti, il contratto di appalto pubblico si considera ultimato soltanto a seguito del collaudo, che, in quanto avente la funzione di accertare la conformità della prestazione eseguita ai patti contrattuali ed alle regole dell'arte, rappresenta l'unico atto attraverso il quale l'Amministrazione com- mittente può verificare se l'obbligazione dell'appaltatore sia stata regolar- mente adempiuta, e risulta dunque indispensabile ai fini dell'accettazione della prestazione, da cui sorge il diritto dell'appaltatore al pagamento del cor- rispettivo pattuito, ai fini del quale resta invece irrilevante il momento della consegna, come disciplinato in via generale dagli artt. 1665 e 1667 cod. civ. (cfr. Cass., Sez.

I, 5/02/2016, n. 2307; 7/07/2011, n. 15013; 10/06/2004, n. 10992).

Nella specie, pertanto, la mera dichiarazione d'illegittimità della risolu- zione di diritto del contratto di appalto, in quanto intimata dal Comune nono- stante la rinuncia a far valere l'inosservanza del termine fissato per l'adem- pimento, non poteva considerarsi sufficiente a giustificare l'accoglimento della domanda di pagamento del corrispettivo proposta dall'attrice, ai fini del quale non assumeva alcun rilievo l'intervenuta consegna degli automezzi da parte dell'appaltatrice, essendo stato accertato che alla stessa non aveva fatto se- guito l'espletamento del duplice collaudo previsto dal contratto.

E' stato pro- prio in virtù di tale accertamento, risultante dalla decisione di primo grado e rimasto incensurato in sede di gravame, che la sentenza impugnata è perve- nuta al rigetto della domanda di pagamento, sul quale non hanno inciso in alcun modo i difetti riscontrati negli automezzi consegnati, presi in conside- razione dalla Corte di merito esclusivamente ai fini dell'accertamento della legittimità della risoluzione di diritto, e non anche ai fini di una domanda di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 cod. civ. o di un'eccezione d'inadempimento, delle quali è stata espressamente esclusa l'avvenuta proposizione da parte del Comune.

Non possono quindi ritenersi pertinenti le doglianze sollevate dalla ricorrente in ordine all'accertamento dei predetti difetti, la cui verifica, coperta dal giudicato interno per quanto riguarda la dichiarazione d'illegitti- mità della risoluzione di diritto, non ha giocato alcun ruolo nel rigetto della domanda di pagamento, e risulta pertanto estranea alla relativa ratio deci- dendi, con la conseguenza che la ricorrente non ha alcun interesse a censu- rarla.10.

E' altresì infondato il terzo motivo, riflettente l'intervenuta estinzione dell'obbligazione dell'appaltatrice, per impossibilità del collaudo imputabile all'Amministrazione committente, tenuta quindi al pagamento del corrispet- tivo.

Fermo restando quanto si è detto in precedenza relativamente all'indi- spensabilità del collaudo ai fini dell'accettazione dell'opera, quale atto da cui sorge il diritto dell'appaltatore al pagamento del corrispettivo, si osserva al riguardo che, come più volte ribadito da questa Corte in tema di appalto pub- blico, l'Amministrazione committente, in quanto tenuta al rispetto dei canoni di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, non può ritardare sine die le proprie determinazioni, paralizzando per un tempo indefinito i di- ritti della controparte: pertanto, nel caso in cui il contratto preveda espres- samente un termine per il compimento delle operazioni di collaudo, e lo stesso trascorra senza che sia stato adottato alcun provvedimento, tale comporta- mento dev'essere considerato equivalente al rifiuto del collaudo e si traduce in un inadempimento della committente, con la conseguenza che l'appaltatore è legittimato ad agire in sede giurisdizionale per ottenere l'accertamento della estinzione della propria obbligazione ed il riconoscimento dei propri diritti, senza necessità di costituire preventivamente in mora l'Amministrazione, né di assegnarle o chiedere che le sia assegnato un termine (cfr. Cass., Sez.

I, 27/01/2015, n. 1509; 21/06/2012, n. 10377; 2/02/2001, n. 1494).

Nella specie, l'esistenza del predetto termine non è stata in alcun modo allegata dall'attrice, la quale, d'altronde, per quanto risulta dalla sentenza impugnata, non si è neppure curata di far valere la colpevole inerzia dell'Am- ministrazione nell'effettuazione delle operazioni di collaudo o nella comunica- zione delle conseguenti determinazioni, ma si è limitata a chiedere l'accerta- mento dell'inesistenza dei difetti riscontrati negli autoveicoli e dell'esito posi- tivo del collaudo.

A sua volta, nel rigettare la domanda, la sentenza impu- gnata non si è limitata a dare atto del giudicato interno formatosi in ordine alla mancata effettuazione delle operazioni di collaudo nelle forme previste dal capitolato speciale d'appalto, ma ha aggiunto che l'appaltatrice non si era in alcun modo attivata per pretenderne il rispetto, avendo soltanto formulato, a giudizio ormai iniziato, l'invito a procedere ad una verifica dei difetti, in forme diverse da quelle prescritte.

E' rimasto d'altronde accertato, sia pure ai fini della dichiarazione d'illegittimità della risoluzione di diritto, che gli au- tomezzi consegnati necessitavano effettivamente di modifiche ed interventi correttivi, per la cui effettuazione le parti avevano concordato un differimento del termine fissato per la consegna, in tal modo rinviando anche il compi- mento delle operazioni di collaudo, il cui ritardo non avrebbe quindi potuto essere considerato imputabile ad un rifiuto o alla colpevole inerzia del Co- mune.

11. Il quarto motivo, con cui la ricorrente censura l'accertamento del pro- prio inadempimento, in quanto effettuato in mancanza di un'eccezione del Comune e della prova dell'imputabilità ad essa appaltatrice, è invece inam- missibile, non attingendo la ratio decidendi della sentenza impugnata: il ri- getto della domanda di pagamento del corrispettivo non trova infatti giustifi- cazione nei difetti riscontrati negli autoveicoli consegnati, ma nella mancata effettuazione del collaudo, ritenuto indispensabile per l'insorgenza del diritto dell'appaltatore; nel rigettare la domanda di risoluzione proposta in via ricon- venzionale dal Comune, la Corte di merito ha d'altronde rilevato espressa- mente che quest'ultimo si era limitato a far valere la risoluzione di diritto del contratto di appalto, per inosservanza del termine fissato per la consegna, senza proporre una domanda di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 cod. civ. o un'eccezione d'inadempimento, in ordine alle quali si è pertanto astenuta da qualsiasi accertamento.

12. La mancata adozione di qualsiasi statuizione in ordine all'inadempi- mento dell'appaltatrice comporta altresì l'inammissibilità, per difetto d'inte- resse, del quinto motivo, con cui la ricorrente fa valere l'inutilizzabilità, al predetto fine, delle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, peraltro neppure apparentemente richiamate in alcun modo dalla sentenza impu- gnata.

13. Il sesto motivo, concernente il rigetto della domanda di risoluzione del contratto stipulato dalla ricorrente con la [OSCURATO:PERSONA], è anch'esso inam- missibile, per difetto di pertinenza: nel confermare la decisione adottata dal Giudice di primo grado, la sentenza impugnata si è infatti astenuta da qual- siasi valutazione in ordine alla fondatezza della domanda, essendosi limitata a rilevare pregiudizialmente la genericità del motivo di gravame incidentale proposto dalla ricorrente, in quanto fondato sulla mera riproposizione delle conclusioni formulate in primo grado e sull'affermazione dell'inspiegabilità della decisione.

14. E' infine infondato il settimo motivo, avente ad oggetto il regolamento delle spese processuali.

L'integrale compensazione delle spese processuali tra la ricorrente ed il Comune è stata infatti giustificata in conformità del dettato dell'art. 92, se- condo comma, cod. proc. civ., avendo la Corte d'appello dato correttamente atto della reciproca soccombenza delle due parti, derivante dal rigetto sia dell'appello principale dell'Amministrazione che di quello incidentale proposto dalla CSA.

La condanna della ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] costituisce invece puntuale applicazione del criterio della soccombenza, sancito in via generale dall'art. 91 cod. proc. civ., avendo la sentenza impugnata confermato il rigetto della domanda proposta dall'attrice in primo grado.

Nessun rilievo può assumere, in contrario, l'asserito inadem- pimento dell'Amministrazione e della fornitrice degli autoveicoli, rimasti non accertati nel giudizio, il primo in virtù della mancata effettuazione del col- laudo, del quale non è stata neppure provata l'imputabilità al Comune, il se- condo per effetto del rigetto della domanda di risoluzione proposta nei con- fronti dell'Amministrazione.

Quanto, infine, alla sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, il rela- tivo accertamento ha avuto luogo in conformità di quanto previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, trovando giustificazione nell'intervenuto rigetto dell'appello incidentale.

15. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del contro- ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7180/2018 R.G. proposto da C.S.A. - [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappre- sentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via A. Stoppani, n. 34; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; - con troricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; - intimata - avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento n. 222/17, depositata il 29 agosto 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La C.S.A. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. aggiudicataria della gara in- detta dal Comune di Trento per la fornitura di ventitré autocarri, convenne in giudizio il Comune e la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., venditrice dei medesimi autocarri, chiedendo l'accertamento dell'insussistenza dei vizi lamentati dall'acquirente e la condanna dello stesso al pagamento della somma di Euro 246.100,00, a titolo di corrispettivo, nonché al risarcimento dei danni cagionati dall'inadem- pimento ed alla restituzione della somma di Euro 31.131,65, versata in sosti- tuzione delle garanzie prestate; in subordine, chiese la pronuncia della riso- luzione del contratto di compravendita dei medesimi autocarri stipulato con la [OSCURATO:PERSONA], con la condanna della stessa alla restituzione del prezzo pagato ed al risarcimento dei danni. Si costituì il Comune, ed eccepì la risoluzione di diritto del contratto, per inosservanza del termine stabilito per la consegna, per violazione di alcune clausole del capitolato e per i vizi riscontrati negli autocarri, chiedendo in via riconvenzionale la condanna dell'attrice al pagamento della somma di Euro 24.610,00, a titolo di penale per il ritardo nella consegna, e della somma di Euro 15.078,58, a titolo di risarcimento dei danni, nonché l'accertamento della legittima escussione della cauzione. Si costituì anche la [OSCURATO:PERSONA], ed eccepì infondatezza della domanda proposta nei suoi confronti, chiedendone il rigetto. 1.1. Con sentenza del 1° febbraio 2016, il Tribunale di Trento rigettò tutte le domande proposte dalle parti, ritenendo che il Comune non potesse chie- dere il pagamento della penale, per rinuncia al termine essenziale, né invo- care la risoluzione di diritto, per difetto del duplice collaudo negativo previsto dal capitolato, escludendo la possibilità di pronunciare la risoluzione per ina- dempimento, per difetto della relativa domanda, reputando fondata l'ecce- zione d'inadempimento proposta dal Comune, per accertata sussistenza dei vizi lamentati e per mancata effettuazione del collaudo definitivo, e ritenendo non provato il prezzo effettivamente pagato alla [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto dei veicoli. 2. L'impugnazione proposta dal Comune è stata rigettata dalla Corte d'ap- pello di Trento, che con sentenza del 29 agosto 2017 ha rigettato anche il gravame incidentale proposto dalla CSA. A fondamento della decisione, la Corte ha confermato che il Comune aveva rinunciato a chiedere la risoluzione per inadempimento, rilevando che nella comparsa di risposta esso si era limitato a far valere la clausola risolutiva contenuta nel contratto, allegando la mera inosservanza del termine stabilito per la consegna, ed affermando che tale violazione era stata denunciata sol- tanto dopo che lo stesso Comune aveva manifestato la volontà di mantenere in vigore il contratto, attraverso una missiva con cui aveva consentito alla CSA di porre rimedio ad alcuni difetti riscontrati. Ha precisato al riguardo che la data della consegna definitiva, fissata per il 13 febbraio 2013, era stata concordemente prorogata al 5 aprile 2013, confermando pertanto la tardività della manifestazione della volontà di avvalersi della risoluzione di diritto, in- tervenuta soltanto il 24 aprile 2013, ed escludendo l'imputabilità della pro- roga a mera tolleranza, dal momento che il Comune aveva concordato con la fornitrice una serie di attività, valutabili, nella loro complessità, come palese rinuncia ad avvalersi del termine di consegna. Pur osservando che con la medesima missiva era stata fatta valere anche la mancata eliminazione dei difetti, quale causa di risoluzione di diritto del contratto, la Corte ha rilevato che tali carenze non erano state riscontrate all'esito di due collaudi consecutivi, come richiesto dal capitolato, ma soltanto a seguito di una verifica preliminare a campione, la quale non esonerava l'ac- quirente dall'osservanza delle procedure concordate in conformità della diret- tiva n. 98/12/CE. Ha aggiunto che la risoluzione era stata successivamente invocata dal Comune sulla base dell'esito negativo del secondo collaudo, il quale aveva però riguardato soltanto il sistema del freno di stazionamento, che non aveva costituito oggetto del primo collaudo. Ha escluso inoltre che in primo grado fosse stata avanzata una domanda subordinata di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 cod. civ., ritenendo che essa non potesse considerarsi implicita in quella proposta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., in quanto non accompagnata dall'indicazione del titolo addotto a fondamento della risolu- zione. Quanto poi all'eccezione d'inadempimento, la Corte ha osservato che la stessa non è rilevabile d'ufficio, ma è rimessa all'iniziativa del convenuto, e, pur escludendo la necessità dell'uso di forme speciali o di formule sacramen- tali, l'ha ritenuta non proposta, rilevando che le difese del Comune erano imperniate esclusivamente sulla risoluzione di diritto. Precisato peraltro che il rigetto della domanda dell'attrice era stato giustificato anche con la mancata effettuazione del collaudo nelle forme previste dal capitolato, ha rilevato che tale passaggio della motivazione non aveva costituito oggetto d'impugnazione da parte dell'attrice, la quale, pur avendovi interesse, non si era attivata per pretendere il rispetto delle procedure concordate, con la conseguente infon- datezza della pretesa al pagamento del corrispettivo, in ordine alla quale non era stata neppure formulata una domanda alternativa. La Corte ha infine rilevato che la sentenza di primo grado non era stata specificamente censurata nella parte in cui aveva rigettato la domanda di riconoscimento dei danni ulteriori e dichiarato inammissibile quella di restitu- zione delle somme versate in sostituzione della cauzione, né nella parte in cui aveva ritenuto non provata la domanda avanzata nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], essendosi la CSA limitata a riproporre le conclusioni rassegnate in primo grado. 3. Avverso la predetta sentenza la CSA ha proposto ricorso per cassa- zione, articolato in sette motivi, illustrati anche con memoria. Il Comune di Trento ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la viola- zione o la falsa applicazione dell'art. 3 [recte: 23], par. 4, della direttiva n. 2004/18/CE, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, pur avendo ritenuto invalido il collaudo, per inosservanza della disciplina comunitaria, non ha considerato che il Comune non poteva rifiutare la consegna degli autocarri, in quanto regolarmente omologati ed immatricolati, nonché dotati di valide certificazioni CEE. 2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione o la falsa applicazione dell'art. 1453 cod. civ. e degli artt. 112, 113 e 115 cod. proc. civ., nonché della direttiva n. 71/320/CE, come modificata dalle direttive n. 98/12/CE e 2002/78/CE, censurando la sentenza impugnata per aver riget- tato la domanda di pagamento del corrispettivo, nonostante la dichiarazione d'illegittimità della risoluzione del contratto. Sostiene che, in quanto desumi- bili da un accertamento tecnico preventivo ritenuto inattendibile dal c.t.u., e non già dal collaudo, dichiarato invalido, i vizi degli autoveicoli non potevano esser utilizzati a sostegno dell'eccezione d'inadempimento, tardivamente pro- posta, né della domanda di risoluzione. Aggiunge che le prove riguardanti la funzionalità del freno di stazionamento erano state effettuate in difformità dei criteri stabiliti dalla direttiva 71/320/CE, in quanto eseguite su automezzi ab- bandonati da tempo ed in assenza di una previa regolazione dell'impianto. 3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione o la falsa appli- cazione dell'art. 1256 cod. civ. e degli artt. 112, 113 e 115 cod. proc. civ., osservando che, una volta dichiarata l'invalidità del collaudo, la sentenza im- pugnata avrebbe dovuto ritenere estinta l'obbligazione di essa appaltatrice, per impossibilità definitiva della prestazione imputabile al Comune, con la conseguente condanna dello stesso al pagamento della fornitura ed al risar- cimento dei danni. 4. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la violazione o la falsa applicazione dell'art. 1460 cod. civ. e dell'art. 112 cod. proc. civ., nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per aver accolto l'eccezione d'inadempimento, non ri- levabile d'ufficio, senza neppure accertare la colpa di essa ricorrente, non desumibile dalle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo. 5. Con il quinto motivo, la ricorrente deduce la violazione o la falsa appli- cazione degli artt. 112, 113, 115, 116 e 698 cod. proc. civ., sostenendo che la mancata proposizione della domanda di risoluzione per inadempimento comportava l'inutilizzabilità delle risultanze dell'accertamento tecnico preven- tivo, non collegabili ad alcuna domanda di merito.6. Con il sesto motivo, la ricorrente lamenta la violazione o la falsa appli- cazione degli artt. 1460, 1492 e 1493 cod. civ. e degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver rigettato la do- manda di risoluzione del contratto da essa stipulato con la [OSCURATO:PERSONA], in virtù del mancato scioglimento del vincolo contrattuale con il Comune, senza considerare che nelle vendite a catena, come quella in esame, l'autonomia di ciascun contratto consente al rivenditore di proporre l'azione di risoluzione nei confronti del proprio venditore, quando tra l'inadempimento di quest'ul- timo ed il danno subìto dal terzo acquirente sia configurabile un rapporto di causalità. 7. Con il settimo motivo, la ricorrente denuncia la violazione o la falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ. e dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato compensate le spese processuali nei rapporti tra essa ricorrente ed il Comune e l'ha condannata al pagamento delle spese in favore della [OSCURATO:PERSONA], nonché al versamento del doppio del contributo unificato, senza tener conto della soccombenza di entrambi i convenuti, risultati ina- dempienti. 8. Il primo motivo, con cui si fa valere l'illegittimità del rifiuto del Comune di ricevere la consegna degli autoveicoli, nonostante la mancata effettuazione del duplice collaudo, è infondato. Premesso che la sentenza impugnata non si è in alcun modo pronunciata in ordine alla validità del collaudo, avendo ritenuto, con statuizione rimasta incensurata in questa sede, che la sentenza di primo grado non fosse stata impugnata nella parte in cui l'aveva ritenuto non effettuato, si osserva che l'art. 23, par. 4, della direttiva 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, non riguarda in alcun modo la fase esecutiva del contratto di appalto, limitandosi a disciplinare il contenuto delle offerte da presentarsi ai fini della partecipazione alla gara: esso si riferisce infatti all'ipotesi in cui i prodotti o i servizi offerti da un partecipante non risultino conformi alle specifiche tecni- che indicate dall'amministrazione aggiudicatrice nel bando di gara, ed esclude la facoltà di respingere l'offerta a causa di tale difformità, a condizione che nella stessa venga dimostrato, con qualsiasi mezzo appropriato, che le di- verse soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente i requisiti pre- scritti dalle predette specifiche. Come precisa il ventinovesimo considerando della direttiva, la funzione della fissazione delle specifiche tecniche nei bandi di gara consiste nel permettere l'apertura degli appalti pubblici alla concor- renza, attraverso la previsione della facoltà di presentare offerte che riflettano una pluralità di soluzioni tecniche: la norma presuppone quindi che i requisiti i prescritti dal Zndo di gara possano essere soddisfatti mediante il ricorso a una pluralitàAoluzioni tecniche, anche diverse da quelle corrispondenti alle specifiche indicate dall'amministrazione, e consente ai partecipanti alla gara di proporre soluzioni alternative a queste ultime, dimostrandone l'equiva- lenza. Essa non si occupa in alcun modo dell'esecuzione dell'appalto, ed in particolare della corrispondenza del prodotto o del servizio concretamente fornito dall'aggiudicatario alle specifiche tecniche indicate nel bando di gara o alla soluzione alternativa proposta con l'offerta, la cui verifica costituisce oggetto delle operazioni di collaudo, e non esonera pertanto l'amministra- zione dall'obbligo di procedere a tali operazioni, il cui esito positivo costituisce condizione indispensabile per l'insorgenza del diritto dell'appaltatore al paga- mento del corrispettivo. A loro volta, l'indicazione delle specifiche tecniche nel bando di gara e l'eventuale proposta di soluzioni alternative da parte degli offerenti non hanno alcuna attinenza con il possesso dei requisiti prescritti in via generale per la commercializzazione del prodotto o la fornitura del servi- zio, la cui sussistenza, da accertarsi in sede di omologazione o immatricola- zione, è richiesta indipendentemente dalle predette indicazioni, poiché in mancanza degli stessi il prodotto non potrebbe essere messo in commercio o il servizio non potrebbe essere prestato, ma non è sufficiente ai fini dell'esito positivo del collaudo, il quale presuppone che il prodotto o il servizio presenti anche caratteristiche corrispondenti a quelle sulla base delle quali ha avuto luogo l'aggiudicazione. 9. E' parimenti infondato il secondo motivo, avente ad oggetto il mancato accoglimento della domanda di pagamento del corrispettivo, a seguito della dichiarazione d'illegittimità della risoluzione del contratto. Com'è noto, infatti, il contratto di appalto pubblico si considera ultimato soltanto a seguito del collaudo, che, in quanto avente la funzione di accertare la conformità della prestazione eseguita ai patti contrattuali ed alle regole dell'arte, rappresenta l'unico atto attraverso il quale l'Amministrazione com- mittente può verificare se l'obbligazione dell'appaltatore sia stata regolar- mente adempiuta, e risulta dunque indispensabile ai fini dell'accettazione della prestazione, da cui sorge il diritto dell'appaltatore al pagamento del cor- rispettivo pattuito, ai fini del quale resta invece irrilevante il momento della consegna, come disciplinato in via generale dagli artt. 1665 e 1667 cod. civ. (cfr. Cass., Sez. I, 5/02/2016, n. 2307; 7/07/2011, n. 15013; 10/06/2004, n. 10992). Nella specie, pertanto, la mera dichiarazione d'illegittimità della risolu- zione di diritto del contratto di appalto, in quanto intimata dal Comune nono- stante la rinuncia a far valere l'inosservanza del termine fissato per l'adem- pimento, non poteva considerarsi sufficiente a giustificare l'accoglimento della domanda di pagamento del corrispettivo proposta dall'attrice, ai fini del quale non assumeva alcun rilievo l'intervenuta consegna degli automezzi da parte dell'appaltatrice, essendo stato accertato che alla stessa non aveva fatto se- guito l'espletamento del duplice collaudo previsto dal contratto. E' stato pro- prio in virtù di tale accertamento, risultante dalla decisione di primo grado e rimasto incensurato in sede di gravame, che la sentenza impugnata è perve- nuta al rigetto della domanda di pagamento, sul quale non hanno inciso in alcun modo i difetti riscontrati negli automezzi consegnati, presi in conside- razione dalla Corte di merito esclusivamente ai fini dell'accertamento della legittimità della risoluzione di diritto, e non anche ai fini di una domanda di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 cod. civ. o di un'eccezione d'inadempimento, delle quali è stata espressamente esclusa l'avvenuta proposizione da parte del Comune. Non possono quindi ritenersi pertinenti le doglianze sollevate dalla ricorrente in ordine all'accertamento dei predetti difetti, la cui verifica, coperta dal giudicato interno per quanto riguarda la dichiarazione d'illegitti- mità della risoluzione di diritto, non ha giocato alcun ruolo nel rigetto della domanda di pagamento, e risulta pertanto estranea alla relativa ratio deci- dendi, con la conseguenza che la ricorrente non ha alcun interesse a censu- rarla.10. E' altresì infondato il terzo motivo, riflettente l'intervenuta estinzione dell'obbligazione dell'appaltatrice, per impossibilità del collaudo imputabile all'Amministrazione committente, tenuta quindi al pagamento del corrispet- tivo. Fermo restando quanto si è detto in precedenza relativamente all'indi- spensabilità del collaudo ai fini dell'accettazione dell'opera, quale atto da cui sorge il diritto dell'appaltatore al pagamento del corrispettivo, si osserva al riguardo che, come più volte ribadito da questa Corte in tema di appalto pub- blico, l'Amministrazione committente, in quanto tenuta al rispetto dei canoni di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, non può ritardare sine die le proprie determinazioni, paralizzando per un tempo indefinito i di- ritti della controparte: pertanto, nel caso in cui il contratto preveda espres- samente un termine per il compimento delle operazioni di collaudo, e lo stesso trascorra senza che sia stato adottato alcun provvedimento, tale comporta- mento dev'essere considerato equivalente al rifiuto del collaudo e si traduce in un inadempimento della committente, con la conseguenza che l'appaltatore è legittimato ad agire in sede giurisdizionale per ottenere l'accertamento della estinzione della propria obbligazione ed il riconoscimento dei propri diritti, senza necessità di costituire preventivamente in mora l'Amministrazione, né di assegnarle o chiedere che le sia assegnato un termine (cfr. Cass., Sez. I, 27/01/2015, n. 1509; 21/06/2012, n. 10377; 2/02/2001, n. 1494). Nella specie, l'esistenza del predetto termine non è stata in alcun modo allegata dall'attrice, la quale, d'altronde, per quanto risulta dalla sentenza impugnata, non si è neppure curata di far valere la colpevole inerzia dell'Am- ministrazione nell'effettuazione delle operazioni di collaudo o nella comunica- zione delle conseguenti determinazioni, ma si è limitata a chiedere l'accerta- mento dell'inesistenza dei difetti riscontrati negli autoveicoli e dell'esito posi- tivo del collaudo. A sua volta, nel rigettare la domanda, la sentenza impu- gnata non si è limitata a dare atto del giudicato interno formatosi in ordine alla mancata effettuazione delle operazioni di collaudo nelle forme previste dal capitolato speciale d'appalto, ma ha aggiunto che l'appaltatrice non si era in alcun modo attivata per pretenderne il rispetto, avendo soltanto formulato, a giudizio ormai iniziato, l'invito a procedere ad una verifica dei difetti, in forme diverse da quelle prescritte. E' rimasto d'altronde accertato, sia pure ai fini della dichiarazione d'illegittimità della risoluzione di diritto, che gli au- tomezzi consegnati necessitavano effettivamente di modifiche ed interventi correttivi, per la cui effettuazione le parti avevano concordato un differimento del termine fissato per la consegna, in tal modo rinviando anche il compi- mento delle operazioni di collaudo, il cui ritardo non avrebbe quindi potuto essere considerato imputabile ad un rifiuto o alla colpevole inerzia del Co- mune. 11. Il quarto motivo, con cui la ricorrente censura l'accertamento del pro- prio inadempimento, in quanto effettuato in mancanza di un'eccezione del Comune e della prova dell'imputabilità ad essa appaltatrice, è invece inam- missibile, non attingendo la ratio decidendi della sentenza impugnata: il ri- getto della domanda di pagamento del corrispettivo non trova infatti giustifi- cazione nei difetti riscontrati negli autoveicoli consegnati, ma nella mancata effettuazione del collaudo, ritenuto indispensabile per l'insorgenza del diritto dell'appaltatore; nel rigettare la domanda di risoluzione proposta in via ricon- venzionale dal Comune, la Corte di merito ha d'altronde rilevato espressa- mente che quest'ultimo si era limitato a far valere la risoluzione di diritto del contratto di appalto, per inosservanza del termine fissato per la consegna, senza proporre una domanda di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 cod. civ. o un'eccezione d'inadempimento, in ordine alle quali si è pertanto astenuta da qualsiasi accertamento. 12. La mancata adozione di qualsiasi statuizione in ordine all'inadempi- mento dell'appaltatrice comporta altresì l'inammissibilità, per difetto d'inte- resse, del quinto motivo, con cui la ricorrente fa valere l'inutilizzabilità, al predetto fine, delle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, peraltro neppure apparentemente richiamate in alcun modo dalla sentenza impu- gnata. 13. Il sesto motivo, concernente il rigetto della domanda di risoluzione del contratto stipulato dalla ricorrente con la [OSCURATO:PERSONA], è anch'esso inam- missibile, per difetto di pertinenza: nel confermare la decisione adottata dal Giudice di primo grado, la sentenza impugnata si è infatti astenuta da qual- siasi valutazione in ordine alla fondatezza della domanda, essendosi limitata a rilevare pregiudizialmente la genericità del motivo di gravame incidentale proposto dalla ricorrente, in quanto fondato sulla mera riproposizione delle conclusioni formulate in primo grado e sull'affermazione dell'inspiegabilità della decisione. 14. E' infine infondato il settimo motivo, avente ad oggetto il regolamento delle spese processuali. L'integrale compensazione delle spese processuali tra la ricorrente ed il Comune è stata infatti giustificata in conformità del dettato dell'art. 92, se- condo comma, cod. proc. civ., avendo la Corte d'appello dato correttamente atto della reciproca soccombenza delle due parti, derivante dal rigetto sia dell'appello principale dell'Amministrazione che di quello incidentale proposto dalla CSA. La condanna della ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] costituisce invece puntuale applicazione del criterio della soccombenza, sancito in via generale dall'art. 91 cod. proc. civ., avendo la sentenza impugnata confermato il rigetto della domanda proposta dall'attrice in primo grado. Nessun rilievo può assumere, in contrario, l'asserito inadem- pimento dell'Amministrazione e della fornitrice degli autoveicoli, rimasti non accertati nel giudizio, il primo in virtù della mancata effettuazione del col- laudo, del quale non è stata neppure provata l'imputabilità al Comune, il se- condo per effetto del rigetto della domanda di risoluzione proposta nei con- fronti dell'Amministrazione. Quanto, infine, alla sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, il rela- tivo accertamento ha avuto luogo in conformità di quanto previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, trovando giustificazione nell'intervenuto rigetto dell'appello incidentale. 15. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del contro- ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.
Sentenza Cassazione n. 10327/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris