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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00145/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2023 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'applicazione della recidiva «e/o» al mancato giudizio di prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche sulla stessa recidiva, è manifestamente infondato, atteso che: quanto alla recidiva, la Corte d'appello l'ha applicata ritenendo, in modo argoimentato, che il reato di rapina sub iudice, posto in relazione con le precedenti condanne riportate dall'imputato per rapina e detenzione di armi, ancorché lontane nel tempo, fosse dimostrativo di una mai sopita indole delinquenziale e della persistenza della pericolosità del Cotugno, con ciò esprimendo un giudizio di fatto che non è sinclacabile in questa sede di legittimità; quanto al giudizio di equivalenza tra l'applicata recidiva e le concesse circostanze attenuanti generiche, la Corte d'appello, nel rinviare a quanto aveva già esposto a proposito dell'applicazione della recidiva, mostra di avere considerato ed esaminato gli elementi indicati nell'art. 133 cod. ben., pervenendo alla conclusione, priva di incoerenze o illogicità, che la soluzione dell'equivalenza lI era la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena da irrogare nel caso concreto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M., Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 21 novembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2023 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'applicazione della recidiva «e/o» al mancato giudizio di prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche sulla stessa recidiva, è manifestamente infondato, atteso che: quanto alla recidiva, la Corte d'appello l'ha applicata ritenendo, in modo argoimentato, che il reato di rapina sub iudice, posto in relazione con le precedenti condanne riportate dall'imputato per rapina e detenzione di armi, ancorché lontane nel tempo, fosse dimostrativo di una mai sopita indole delinquenziale e della persistenza della pericolosità del Cotugno, con ciò esprimendo un giudizio di fatto che non è sinclacabile in questa sede di legittimità; quanto al giudizio di equivalenza tra l'applicata recidiva e le concesse circostanze attenuanti generiche, la Corte d'appello, nel rinviare a quanto aveva già esposto a proposito dell'applicazione della recidiva, mostra di avere considerato ed esaminato gli elementi indicati nell'art. 133 cod. ben., pervenendo alla conclusione, priva di incoerenze o illogicità, che la soluzione dell'equivalenza lI era la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena da irrogare nel caso concreto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M., Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 novembr
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