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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 1963

Cassazione n. 24985/2026

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ANNI [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/10/1963 avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva reiterata contestata, è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con il principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relativa applicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, come nel caso di specie, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice (Sez.

U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878 - 01); rilevato che la Corte territoriale ne ha confermato l'applicazione con motivazione esente dall'asserita violazione di legge, ritenendo il fatto per cui si procede sintomatico di un'accresciuta colpevolezza e capacità a delinquere dell'imputato, alla luce dei precedenti penali a suo carico e dell'evidente indifferenza dello stesso all'effetto deterrente derivante dalle esperienze giudiziali pregresse (si veda, in particolare, pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANNI [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/10/1963 avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva reiterata contestata, è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con il principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relativa applicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, come nel caso di specie, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice (Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878 - 01); rilevato che la Corte territoriale ne ha confermato l'applicazione con motivazione esente dall'asserita violazione di legge, ritenendo il fatto per cui si procede sintomatico di un'accresciuta colpevolezza e capacità a delinquere dell'imputato, alla luce dei precedenti penali a suo carico e dell'evidente indifferenza dello stesso all'effetto deterrente derivante dalle esperienze giudiziali pregresse (si veda, in particolare, pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 24985/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris