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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2022

Cassazione n. 29403/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 7 novembre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Roma, pronunciata in data 15 aprile 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 517-ter e 648 cod. pen.

Considerato che l'unico motivo di ricorso con il quale si lamenta la violazione di legge conseguente al coinvolgimento dell'imputato nel reato presupposto del reato di ricettazione nonché la carenza di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato di ricettazione, è aspecifico in quanto il ricorrente non si confronta con le argomentazioni coerenti con il materiale istruttorio e prive di illogicità dei giudici di merito (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955; Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277594).

Rilevato che la Corte territoriale, con motivazione priva di contraddizioni ed aporie, ha rimarcato la mancanza di elementi probatori da cui desumere il coinvolgimento dell'imputato nella contraffazione dei beni rinvenuti nella sua disponibilità (vedi pag. 3) ed ha correttamente fondato la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di ricettazione in considerazione del fatto che lo stesso non è riuscito a fornire una giustificazione plausibile in ordine alla provenienza dei beni di provenienza furtiva rinvenuti nella sua disponibilità (si veda, in proposito, pag. 2 della sentenza impugnata) così conformandosi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in punto di prova del dolo di ricettazione (cfr. Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 7 novembre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Roma, pronunciata in data 15 aprile 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 517-ter e 648 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso con il quale si lamenta la violazione di legge conseguente al coinvolgimento dell'imputato nel reato presupposto del reato di ricettazione nonché la carenza di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato di ricettazione, è aspecifico in quanto il ricorrente non si confronta con le argomentazioni coerenti con il materiale istruttorio e prive di illogicità dei giudici di merito (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955; Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277594). Rilevato che la Corte territoriale, con motivazione priva di contraddizioni ed aporie, ha rimarcato la mancanza di elementi probatori da cui desumere il coinvolgimento dell'imputato nella contraffazione dei beni rinvenuti nella sua disponibilità (vedi pag. 3) ed ha correttamente fondato la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di ricettazione in considerazione del fatto che lo stesso non è riuscito a fornire una giustificazione plausibile in ordine alla provenienza dei beni di provenienza furtiva rinvenuti nella sua disponibilità (si veda, in proposito, pag. 2 della sentenza impugnata) così conformandosi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in punto di prova del dolo di ricettazione (cfr. Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 2
Sentenza Cassazione n. 29403/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris