Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 maggio 2023

Cassazione n. 19389/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8617/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'Institore, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ERCOLE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., incorporante [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’institore, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 135, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- e contro [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 3088/2019 depositata il 24/07/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. conveniva, dinanzi al Tribunale di Verona, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nonché [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi [OSCURATO:SOCIETA].), affinché fossero condannate, ciascuna per il corrispondente titolo di responsabilità, in solido tra loro, ovvero congiuntamente e/o disgiuntamente, a corrisponderle l'importo di euro 33.320,00, a far data dal 6.12.2005 e sino al soddisfo, oltre agli interessi, ex d.lgs. n. 231/2002, e alla svalutazione monetaria, e perché fosse ordinato loro di riconsegnare il compendio immobiliare sito in Verona al [OSCURATO:PERSONA], denominato "Fabbricato B.N.L. e uffici”, composto da una unità immobiliare ad uso commerciale e da tre unità immobiliari ad uso ufficio, libero e vuote da persone e cose; a tal fine l’attrice assumeva che il 6 dicembre 2005 era stata sottoscritta la scrittura privata autenticata con cui aveva acquistato dall'allora [OSCURATO:PERSONA], "anche per il tramite della sua mandataria [OSCURATO:SOCIETA]", il compendio immobiliare "Fabbricato BNL e Uffici"; che con detto atto era stato previsto che l'immobile, in parte utilizzato dal personale dipendente della [OSCURATO:PERSONA] di RFI, sarebbe stato rilasciato entro dodici mesi dalla sottoscrizione, garantendo la corresponsione di un'indennità annuale di occupazione pari ad euro 33.320,00; che il giorno 6 dicembre 2006, termine ultimo per lo sgombero della porzione occupata, RFI non aveva rilasciato le aree occupate, nonostante i ripetuti solleciti, e nessuna delle convenute aveva provveduto alla riconsegna formale del cespite acquistato né al pagamento delle indennità maturate; il Tribunale di Verona, con la sentenza n. 1487/2014, condannava [OSCURATO:SOCIETA]. a versare all’attrice la somma di euro 58.333,00, dichiarava altresì il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] , rigettava le domande nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ferroviaria Italiana [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]; la Corte d'Appello di Venezia, con la sentenza n. 3088/2019, qui impugnata, ha rigettato l’appello di [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della suddetta sentenza, formulando un solo motivo, articolato in più censure; resistono con separati controricorsi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., incorporante [OSCURATO:PERSONA] S.r.L.; il controricorso di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. è adesivo; nessuna attività difensiva risulta svolta in questa sede da [OSCURATO:SOCIETA].; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380 bis-1 c.p.c.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; la ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che: 1) la società ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., l’omesso esame di – a suo dire - fondamentali circostanze di fatto (risultanti sia dal testo della stessa sentenza sia dagli atti processuali), essenziali ai fini della decisione, che inficerebbe la sentenza sotto il profilo motivazionale; in particolare, sostiene che la sentenza si baserebbe su una «motivazione apparente» a causa del «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili», con conseguente «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile»; oggetto di censura è la statuizione con cui la Corte veneziana ha ritenuto, come già il Tribunale, che tra le obbligazioni del venditore rientrasse quella di trasferire il possesso materiale della cosa e, considerando che la consegna delle chiavi dello stabile libero da cose e da persone era avvenuta presumibilmente solo il 30/04/2008, piuttosto che entro il 6/12/2006, come pattuito, alla conduttrice spettasse il risarcimento del danno, da liquidare secondo il criterio convenuto; avrebbe omesso di considerare che la [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato l'immobile de quo nello stato di fatto in cui si trovava e come descritto nell'invito ad offrire e nel successivo atto di compravendita, ovvero occupato/locato a terzi, e che [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva assunto alcun obbligo e/o impegno in merito alla consegna dell'immobile, essendosi limitata a "rendere noto" agli acquirenti che l'immobile veniva venduto non libero ma occupato e che proprio al fine di sopportare tale svantaggio veniva stabilito a favore dell'acquirente ed a carico dell'occupante il pagamento dell'indennità, con la conseguenza che nessun tipo di responsabilità avrebbe potuto esserle ascritta per la ritardata consegna; dall’omessa considerazione della circostanza che l’immobile era stato acquistato nella consapevolezza che era locato a terzi, deriverebbe altresì la “Violazione e falsa applicazione degli artt.1599 e 1602 c.c.”; la ricorrente sostiene che la vendita dell’immobile locato determina la successione del nuovo proprietario al precedente locatore che ha facoltà di intimare la disdetta e di riscuotere i canoni di locazione; lamenta che [OSCURATO:PERSONA], anziché attivarsi per ottenere il possesso materiale del bene, abbia avviato nel 2009 un processo con l’intento, definito “speculativo”, di ottenere la consegna del bene che invece, secondo quanto dichiarato e documentato da RFI, era stato rilasciato nei termini previsti dalle parti con la scrittura privata del 2005; anche a tale proposito la ricorrente censura il fatto che la Corte territoriale abbia ritenuto presumibile che l’immobile fosse stato restituito solo il 30 aprile 2008, desumendolo erroneamente dalla deposizione del teste Tommasi; esclude di avere mai assunto l’obbligo di garantire l’adempimento di RFI, perché l’assunzione di tale obbligo avrebbe dovuto essere inequivoca e non discendere dalla dichiarazione descrittiva dello stato dell’immobile; 1.1) il motivo è infondato; 1.2) alla sentenza impugnata non può affatto rimproverarsi di avere deciso sulla base di una motivazione meramente apparente; detto vizio ricorre allorquando il giudice, violando l’obbligo impostogli dall’art. 111 Cost., comma 6, e dall'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, omette di esporre le ragioni di fatto e di diritto della decisione, di specificare o di illustrare le ragioni e l'iterlogico seguito per pervenire alla decisione assunta, esternando le tappe del proprio convincimento ed il loro collegamento con le prove su cui si è fondato, sì da permettere di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata (Cass., Sez.

Un., 24/03/2017, n.7667; Cass., Sez.

Un., 05/08/2016, n.16599 ); il vizio di motivazione meramente apparente implica, quindi, che dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice sia tale da non consentire "di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato", venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi", non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrare la motivazione con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez.

Un., 03/11/2016, n.22232); il che è da escludere che sia accaduto nel caso di specie, ove, al contrario, l’iter logico - giuridico segui to dal giudice a quo per rigettare l’appello è del tutto privo di contraddittorietà e giustificata con specifico riferimento a plurime circostanze di fatto, oggetto di un duplice accertamento conforme; 1.3) deve aggiungersi che la tesi della ricorrente secondo cui RFI sarebbe stata conduttrice dell’immobile venduto si fonda su mere asserzioni né risulta che alla Corte d'Appello sia stata sottoposta la questione dell’opponibilità all’acquirente della locazione dell’immobile venduto: in sentenza si legge, infatti, che con un unico motivo di appello [OSCURATO:SOCIETA] aveva lamentato l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie (p. 5); 1.4) in violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366, 1° comma, n. 6 cod.proc.civ., la ricorrente non ha portato alla conoscenza del Collegio l’atto di compravendita, da cui dovrebbe emergere che non si era obbligata né aveva promesso il rilascio dell’immobile da parte di RFI; detto atto, a p. 18 del ricorso, è stato indicato come allegato, ma ne è stato riprodotto il contenuto, alle pagg. 16 e 17, solo per la parte relativa alla descrizione dello stato dell’immobile, utilizzato in parte dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in parte dalla Banca nazionale de lavoro, “in forza di contratti che parte acquirente dichiara di conoscere ed accettare”: di detti contratti, ed in particolare, del contratto di locazione con [OSCURATO:PERSONA] non si dice altro; anche declinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia, la quale ha ribadito, in sintesi, che il fine legittimo, in linea generale ed astratta, del principio di autosufficienza del ricorso è la semplificazione dell'attività del giudice di legittimità unitamente alla garanzia della certezza del diritto e alla corretta amministrazione della giustizia, (ai p.ti 74 e 75 in motivazione), investendo questa Corte del compito di non farne una interpretazione troppo formale che limiti il diritto di accesso ad un organo giudiziario (al p.to 81 in motivazione), esso (il principio di autosufficienza) può dirsi soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorso e se sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., Sez.

Un., 18/03/2022, n. 8950, la quale ha ritenuto soddisfatte le prescrizioni di cui all’art. 366 comma 1°, n. 6 cod.proc.civ., perché parte ricorrente nell'enucleare i motivi di ricorso, aveva “fatto specifico riferimento ai diversi atti e documenti allegati nel giudizio innanzi al Tsap, individuandoli in modo sufficientemente chiaro e nei termini in cui già erano stati richiamati nella sentenza di merito, nonché riportandone alcuni estratti”): requisito che può essere concretamente soddisfatto “anche” fornendo nel ricorso, in ottemperanza dell’art. 369, comma 2°, n. 4 cod.proc.civ., i riferimenti idonei ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati rispettivamente, i documenti e gli atti processuali su cui il ricorso si fonda” (Cass. 19/04/2022 , n. 12481); in verità, anche il bando di gara, il cui contenuto è stato invece riprodotto, non contiene affatto riferimenti inequivoci che lascino intendere che RFI detenesse l’immobile a titolo di locazione e che detta locazione rispetto alla acquirente producesse, come invocato, gli effetti di cui all’art. 1599 cod.civ.; nel bando, infatti, si fa sempre riferimento all’occupazione di una parte dell’immobile da parte di RFI, la quale aveva affermato che avrebbe provveduto a liberarla entro dodici mesi, e che per detta occupazione era previsto il pagamento di una somma a titolo di indennità; 1.5) la tesi secondo cui RFI avrebbe liberato l’immobile nei termini contrattualmente previsti è fondata su una valutazione delle prove testimoniali opposta rispetto a quella della Corte territoriale; a tal proposito si deve ribadire che il giudizio di cassazione non è un terzo grado di merito e che è incompatibile con i suoi caratteri morfologici e funzionali la richiesta di rivalutazione degli accertamenti fattuali; 1.6) la sentenza impugnata non ha mai alluso all’assunzione da parte dell’odierna ricorrente dell’obbligo del fatto del terzo, perciò inutilmente alle pagg. 22-24 si argomenta in ordine all’insussistenza di detto obbligo: l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere; il motivo che non rispetti tale requisito si deve considerare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366, 1° comma, n. 4 cod. proc. civ. e nell’art. 375 cod.proc.civ. con il riferimento alla “mancanza dei motivi” (cfr. Cass. 11/01/2005, n. 359 e successiva giurisprudenza conforme); 1.7) in definitiva, il ricorso va rigettato; 1.8) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo solo a favore di [OSCURATO:PERSONA] S.r.L, essendo il controricorso di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. adesivo; 1.9) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico di parte ricorrente l’obbligo del pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.

PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., liquidandole in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delLA ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8617/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'Institore, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ERCOLE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., incorporante [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’institore, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 135, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- e contro [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 3088/2019 depositata il 24/07/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. conveniva, dinanzi al Tribunale di Verona, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nonché [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi [OSCURATO:SOCIETA].), affinché fossero condannate, ciascuna per il corrispondente titolo di responsabilità, in solido tra loro, ovvero congiuntamente e/o disgiuntamente, a corrisponderle l'importo di euro 33.320,00, a far data dal 6.12.2005 e sino al soddisfo, oltre agli interessi, ex d.lgs. n. 231/2002, e alla svalutazione monetaria, e perché fosse ordinato loro di riconsegnare il compendio immobiliare sito in Verona al [OSCURATO:PERSONA], denominato "Fabbricato B.N.L. e uffici”, composto da una unità immobiliare ad uso commerciale e da tre unità immobiliari ad uso ufficio, libero e vuote da persone e cose; a tal fine l’attrice assumeva che il 6 dicembre 2005 era stata sottoscritta la scrittura privata autenticata con cui aveva acquistato dall'allora [OSCURATO:PERSONA], "anche per il tramite della sua mandataria [OSCURATO:SOCIETA]", il compendio immobiliare "Fabbricato BNL e Uffici"; che con detto atto era stato previsto che l'immobile, in parte utilizzato dal personale dipendente della [OSCURATO:PERSONA] di RFI, sarebbe stato rilasciato entro dodici mesi dalla sottoscrizione, garantendo la corresponsione di un'indennità annuale di occupazione pari ad euro 33.320,00; che il giorno 6 dicembre 2006, termine ultimo per lo sgombero della porzione occupata, RFI non aveva rilasciato le aree occupate, nonostante i ripetuti solleciti, e nessuna delle convenute aveva provveduto alla riconsegna formale del cespite acquistato né al pagamento delle indennità maturate; il Tribunale di Verona, con la sentenza n. 1487/2014, condannava [OSCURATO:SOCIETA]. a versare all’attrice la somma di euro 58.333,00, dichiarava altresì il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] , rigettava le domande nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ferroviaria Italiana [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]; la Corte d'Appello di Venezia, con la sentenza n. 3088/2019, qui impugnata, ha rigettato l’appello di [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della suddetta sentenza, formulando un solo motivo, articolato in più censure; resistono con separati controricorsi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., incorporante [OSCURATO:PERSONA] S.r.L.; il controricorso di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. è adesivo; nessuna attività difensiva risulta svolta in questa sede da [OSCURATO:SOCIETA].; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380 bis-1 c.p.c.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; la ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1) la società ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., l’omesso esame di – a suo dire - fondamentali circostanze di fatto (risultanti sia dal testo della stessa sentenza sia dagli atti processuali), essenziali ai fini della decisione, che inficerebbe la sentenza sotto il profilo motivazionale; in particolare, sostiene che la sentenza si baserebbe su una «motivazione apparente» a causa del «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili», con conseguente «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile»; oggetto di censura è la statuizione con cui la Corte veneziana ha ritenuto, come già il Tribunale, che tra le obbligazioni del venditore rientrasse quella di trasferire il possesso materiale della cosa e, considerando che la consegna delle chiavi dello stabile libero da cose e da persone era avvenuta presumibilmente solo il 30/04/2008, piuttosto che entro il 6/12/2006, come pattuito, alla conduttrice spettasse il risarcimento del danno, da liquidare secondo il criterio convenuto; avrebbe omesso di considerare che la [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato l'immobile de quo nello stato di fatto in cui si trovava e come descritto nell'invito ad offrire e nel successivo atto di compravendita, ovvero occupato/locato a terzi, e che [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva assunto alcun obbligo e/o impegno in merito alla consegna dell'immobile, essendosi limitata a "rendere noto" agli acquirenti che l'immobile veniva venduto non libero ma occupato e che proprio al fine di sopportare tale svantaggio veniva stabilito a favore dell'acquirente ed a carico dell'occupante il pagamento dell'indennità, con la conseguenza che nessun tipo di responsabilità avrebbe potuto esserle ascritta per la ritardata consegna; dall’omessa considerazione della circostanza che l’immobile era stato acquistato nella consapevolezza che era locato a terzi, deriverebbe altresì la “Violazione e falsa applicazione degli artt.1599 e 1602 c.c.”; la ricorrente sostiene che la vendita dell’immobile locato determina la successione del nuovo proprietario al precedente locatore che ha facoltà di intimare la disdetta e di riscuotere i canoni di locazione; lamenta che [OSCURATO:PERSONA], anziché attivarsi per ottenere il possesso materiale del bene, abbia avviato nel 2009 un processo con l’intento, definito “speculativo”, di ottenere la consegna del bene che invece, secondo quanto dichiarato e documentato da RFI, era stato rilasciato nei termini previsti dalle parti con la scrittura privata del 2005; anche a tale proposito la ricorrente censura il fatto che la Corte territoriale abbia ritenuto presumibile che l’immobile fosse stato restituito solo il 30 aprile 2008, desumendolo erroneamente dalla deposizione del teste Tommasi; esclude di avere mai assunto l’obbligo di garantire l’adempimento di RFI, perché l’assunzione di tale obbligo avrebbe dovuto essere inequivoca e non discendere dalla dichiarazione descrittiva dello stato dell’immobile; 1.1) il motivo è infondato; 1.2) alla sentenza impugnata non può affatto rimproverarsi di avere deciso sulla base di una motivazione meramente apparente; detto vizio ricorre allorquando il giudice, violando l’obbligo impostogli dall’art. 111 Cost., comma 6, e dall'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, omette di esporre le ragioni di fatto e di diritto della decisione, di specificare o di illustrare le ragioni e l'iterlogico seguito per pervenire alla decisione assunta, esternando le tappe del proprio convincimento ed il loro collegamento con le prove su cui si è fondato, sì da permettere di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata (Cass., Sez. Un., 24/03/2017, n.7667; Cass., Sez. Un., 05/08/2016, n.16599 ); il vizio di motivazione meramente apparente implica, quindi, che dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice sia tale da non consentire "di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato", venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi", non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrare la motivazione con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. Un., 03/11/2016, n.22232); il che è da escludere che sia accaduto nel caso di specie, ove, al contrario, l’iter logico - giuridico segui to dal giudice a quo per rigettare l’appello è del tutto privo di contraddittorietà e giustificata con specifico riferimento a plurime circostanze di fatto, oggetto di un duplice accertamento conforme; 1.3) deve aggiungersi che la tesi della ricorrente secondo cui RFI sarebbe stata conduttrice dell’immobile venduto si fonda su mere asserzioni né risulta che alla Corte d'Appello sia stata sottoposta la questione dell’opponibilità all’acquirente della locazione dell’immobile venduto: in sentenza si legge, infatti, che con un unico motivo di appello [OSCURATO:SOCIETA] aveva lamentato l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie (p. 5); 1.4) in violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366, 1° comma, n. 6 cod.proc.civ., la ricorrente non ha portato alla conoscenza del Collegio l’atto di compravendita, da cui dovrebbe emergere che non si era obbligata né aveva promesso il rilascio dell’immobile da parte di RFI; detto atto, a p. 18 del ricorso, è stato indicato come allegato, ma ne è stato riprodotto il contenuto, alle pagg. 16 e 17, solo per la parte relativa alla descrizione dello stato dell’immobile, utilizzato in parte dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in parte dalla Banca nazionale de lavoro, “in forza di contratti che parte acquirente dichiara di conoscere ed accettare”: di detti contratti, ed in particolare, del contratto di locazione con [OSCURATO:PERSONA] non si dice altro; anche declinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia, la quale ha ribadito, in sintesi, che il fine legittimo, in linea generale ed astratta, del principio di autosufficienza del ricorso è la semplificazione dell'attività del giudice di legittimità unitamente alla garanzia della certezza del diritto e alla corretta amministrazione della giustizia, (ai p.ti 74 e 75 in motivazione), investendo questa Corte del compito di non farne una interpretazione troppo formale che limiti il diritto di accesso ad un organo giudiziario (al p.to 81 in motivazione), esso (il principio di autosufficienza) può dirsi soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorso e se sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., Sez. Un., 18/03/2022, n. 8950, la quale ha ritenuto soddisfatte le prescrizioni di cui all’art. 366 comma 1°, n. 6 cod.proc.civ., perché parte ricorrente nell'enucleare i motivi di ricorso, aveva “fatto specifico riferimento ai diversi atti e documenti allegati nel giudizio innanzi al Tsap, individuandoli in modo sufficientemente chiaro e nei termini in cui già erano stati richiamati nella sentenza di merito, nonché riportandone alcuni estratti”): requisito che può essere concretamente soddisfatto “anche” fornendo nel ricorso, in ottemperanza dell’art. 369, comma 2°, n. 4 cod.proc.civ., i riferimenti idonei ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati rispettivamente, i documenti e gli atti processuali su cui il ricorso si fonda” (Cass. 19/04/2022 , n. 12481); in verità, anche il bando di gara, il cui contenuto è stato invece riprodotto, non contiene affatto riferimenti inequivoci che lascino intendere che RFI detenesse l’immobile a titolo di locazione e che detta locazione rispetto alla acquirente producesse, come invocato, gli effetti di cui all’art. 1599 cod.civ.; nel bando, infatti, si fa sempre riferimento all’occupazione di una parte dell’immobile da parte di RFI, la quale aveva affermato che avrebbe provveduto a liberarla entro dodici mesi, e che per detta occupazione era previsto il pagamento di una somma a titolo di indennità; 1.5) la tesi secondo cui RFI avrebbe liberato l’immobile nei termini contrattualmente previsti è fondata su una valutazione delle prove testimoniali opposta rispetto a quella della Corte territoriale; a tal proposito si deve ribadire che il giudizio di cassazione non è un terzo grado di merito e che è incompatibile con i suoi caratteri morfologici e funzionali la richiesta di rivalutazione degli accertamenti fattuali; 1.6) la sentenza impugnata non ha mai alluso all’assunzione da parte dell’odierna ricorrente dell’obbligo del fatto del terzo, perciò inutilmente alle pagg. 22-24 si argomenta in ordine all’insussistenza di detto obbligo: l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere; il motivo che non rispetti tale requisito si deve considerare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366, 1° comma, n. 4 cod. proc. civ. e nell’art. 375 cod.proc.civ. con il riferimento alla “mancanza dei motivi” (cfr. Cass. 11/01/2005, n. 359 e successiva giurisprudenza conforme); 1.7) in definitiva, il ricorso va rigettato; 1.8) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo solo a favore di [OSCURATO:PERSONA] S.r.L, essendo il controricorso di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. adesivo; 1.9) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico di parte ricorrente l’obbligo del pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., liquidandole in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delLA ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quell
Sentenza Cassazione n. 19389/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris