CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 05744/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 22/09/2022 del tribunale di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 22 settembre 2022, il tribunale di Bologna, adito nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. ai sensi dell'art.322 bis cod. proc. pen. avverso l'ordinanza del Gip del medesimo tribunale, di rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo degli autospurgo tg. [OSCURATO:TARGA] e [OSCURATO:TARGA] di proprietà della società [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarava l'inammissibilità dell'appello così proposto. • 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale socia e legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., mediante il proprio difensore. 3. Con il primo motivo si deduce il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 24 commi 6 ter e 6 sexies del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 del 2020. Si osserva che l'atto di appello, pur tradottosi in una scansione di immagine, non è rimasto privo di certezze sul sottoscrittore, essendovi stata apposta la firma digitale la quale avrebbe trasformato il documento in un nuovo originale; inoltre, in base alle regole generali del codice dell'amministrazione digitale si tratterebbe, per la sussistenza del predetto requisito di firma, di documento da reputarsi valido da parte della [OSCURATO:PERSONA]. Tanto precisato, si aggiunge che ai sensi dell'art. 24 comma 6 sexies del D.L. citato l'unica causa di inammissibilità prevista è costituita dalla mancanza, nell'atto, della sottoscrizione digitale, insussistente nel caso in esame, mentre il tribunale avrebbe ricollegato la dichiarata inammissibilità in ordine ad una ipotesi diversa da quella legislativamente prevista in tal senso. 4. Con il secondo motivo deduce il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 177 e 591 cod. proc. pen. nonché dell'art. 24 comma 6 sexies del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 del 2020, per l'intervenuta introduzione di una causa di inammissibilità in violazione del principio di tassatività. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto nell'interesse della s.n.c. [OSCURATO:PERSONA] & C. è fondato. Questo collegio condivide quanto già stabilito da questa Suprema Corte e ripreso dallo stesso Procuratore Generale per cui, innanzitutto, in via generale, in tema di disciplina emergenziale per il contrasto della pandemia da Covid-19, l'art. 24, comma 6-sexies, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prevede cause tassative di inammissibilità, tra le quali è compresa la mancanza della sottoscrizione dell'atto di impugnazione da parte del difensore, di cui alla lett. a) di tale disposizione. (più di recente Sez. 5 - n, 22992 del 28/04/2022 Rv. 283399 - 01). Con particolare riferimento poi al caso specifico, inerente l'impugnazione con atto informatico, questa Corte ha altresì precisato (Sez. 1 nrg 11865/2022 ud. 01/07/2022 dep. 01/09/2022) che l'art. 24, comma 6- bis, del dl. n. 137 del 2020 sopra citato dispone che, "fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1, e 583 del codice di procedura penale, quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione (come nel caso specifico, ndr), l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4, così disciplinandosi le caratteristiche dell'atto di impugnazione (ricorso, appello, opposizione o altro), soltanto per relationem. Ed invero con il previsto decreto del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, emesso il 9 novembre 2020 in esecuzione dei commi 6- bis e 4 dell'art. 24, si dispone, all'art. 3, comma 1, che il "documento informatico" deve rispettare i seguenti requisiti: "è in formato PDF; è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini; è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata". Dunque, nel sistema del deposito degli atti .giudiziari nella legislazione dell'emergenza del d.l. n. 137 del 2020 il "documento informatico" è un documento che è creato mediante un programma di videoscrittura, e che, terminata la lavorazione con il programma di videoscrittura, viene trasformato direttamente in un documento di archiviazione dei dati elettronici, secondo lo standard internazionalmente noto ormai con l'acronimo pdf (portable document format), senza passare prima per la stampa di un documento cartaceo. Una volta trasformato in pdf, il documento viene firmato digitalmente. 5. Nel caso in esame, così come in quello già oggetto della sentenza prima citata, l'atto di impugnazione, dopo essere stato creato mediante un programma di videoscrittura, è stato in sostanza stampato e trasformato in documento cartaceo, come si ricava dal fatto, citato in ordinanza, della presenza delle firme autografe dell'avv.to difensore [OSCURATO:PERSONA] oltre che di [OSCURATO:PERSONA]; poi il documento cartaceo era stato ritrasformato in informatico mediante la scansione dell'immagine, ed a quell'immagine era stata apposta anche la firma digitale. Con realizzazione di un passaggio in più rispetto a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 24, comma 6- bis, del dl. n. 137 e dell'art. 3, comma 1, del decreto direttoriale. 6. A ciò tuttavia non consegue alcuna sanzione processuale nel sistema disegnato dal legislatore atteso che l'art. 24, comma 6- sexies, dl. n. 137 del 2020, nel configurare alcune cause di inammissibilità specifiche per il caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 6-bis - ( a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore; b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale; c) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 4; d) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore; e) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4") -, ne prevede, con riguardo specifico alle circostanze in esame, solo quella della lett. a), dedicata alla firma dell'atto di impugnazione, perché le successive sono relative ai documenti allegati (lett. b) o alle modalità di spedizione (lett. c, d, ed e). 7. La predetta disposizione, tuttavia, non risulta violata, perché l'atto di impugnazione è effettivamente sottoscritto con firma digitale. Nella norma del comma 6-sexies non si rinviene, infatti, sanzione della prescrizione del decreto del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati che prevede che il documento sia nativo digitale, ovvero che non debba passare attraverso il passaggio intermedio della scansione di una immagine. 8. Mentre dunque è connotata da vizio di violazione di legge, alla luce di quanto sinora osservato, l'ordinanza impugnata, nella parte inerente la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione proposta nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., non egualmente può dirsi con riferimento alla impugnazione proposta nell'interesse diretto di [OSCURATO:PERSONA]. In proposito, il tribunale ha aggiunto, a supporto della intervenuta dichiarazione di inammissibilità, una ulteriore considerazione, costituita dal rilievo per cui la ricorrente nella qualità suesposta non aveva interesse a proporre l'impugnazione, in quanto i mezzi in sequestro appartengono alla società [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., ulteriore ricorrente, facendo applicazione (peraltro corretta) del principio più volte affermato da questa Suprema Corte4 t, per cui l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 3 -, n. 16352 del 11/01/2021 Rv. 281098 - 01). Quest'ultima argomentazione non è stata in alcun modo contrastata, per cui trova anche applicazione il principio per cui è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse "rationes decidendi" poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti. ( Sez. 3, n. 2574 del 06/12/2017 (dep. 23/01/2018 ) Rv. 272448). 9. In definitiva, l'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., mentre deve essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse personale di [OSCURATO:PERSONA]. Con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] quale persona fisica e la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Annulla la ordin