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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 dicembre 1973

Cassazione n. 07312/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/12/1973 avverso l'ordinanza del 16/06/2022 del TRIB.

LIBERTA di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. il Tribunale di Caltanissetta, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, con ordinanza del 16/6/2022 ha parzialmente riformato l'ordinanza del GIP del medesimo Tribunale che il 17/5/2022 aveva disposto l'applicazione nei confronti della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di estorsione aggravata, anche dal metodo mafioso, disponendo la sostituzione dell'originaria misura con quella degli arresti domiciliari.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale per il riesame ha proposto ricorso per cassazione il Genio, deducendo:

2.1. Violazione di legge per non essere stato riconosciuto il difetto di autonoma valutazione del fatto da parte del GIP nell'emissione dell'ordinanza genetica;

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata per non avere questa ritenuto configurabile l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 393 c.p., nella forma del tentativo, in luogo dell'estorsione.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416 bis 1

3. La difesa del Genio ha dapprima avanzato istanza di trattazione orale del procedimento, ma il 4/11/2022 ha, poi, trasmesso dichiarazione del ricorrente in data 31/10/2022, di rinuncia al ricorso, a seguito di provvedimento di revoca della misura degli arresti domiciliari emesso il 18/10/2022 4 Il P.G. ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

5. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente, al quale non può conseguire condanna alle spese processuali o ad altri oneri accessori.

In tema di impugnazioni, infatti, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Rv. 282549; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Rv. 281785).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deliberato in camera di consiglio, il 10 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte o Imperiali DEPCS:7,7:0 [OSCURATO:PERSONA]> SECCit'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/12/1973 avverso l'ordinanza del 16/06/2022 del TRIB. LIBERTA di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. il Tribunale di Caltanissetta, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, con ordinanza del 16/6/2022 ha parzialmente riformato l'ordinanza del GIP del medesimo Tribunale che il 17/5/2022 aveva disposto l'applicazione nei confronti della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di estorsione aggravata, anche dal metodo mafioso, disponendo la sostituzione dell'originaria misura con quella degli arresti domiciliari. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale per il riesame ha proposto ricorso per cassazione il Genio, deducendo: 2.1. Violazione di legge per non essere stato riconosciuto il difetto di autonoma valutazione del fatto da parte del GIP nell'emissione dell'ordinanza genetica; 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata per non avere questa ritenuto configurabile l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 393 c.p., nella forma del tentativo, in luogo dell'estorsione. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 3. La difesa del Genio ha dapprima avanzato istanza di trattazione orale del procedimento, ma il 4/11/2022 ha, poi, trasmesso dichiarazione del ricorrente in data 31/10/2022, di rinuncia al ricorso, a seguito di provvedimento di revoca della misura degli arresti domiciliari emesso il 18/10/2022 4 Il P.G. ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 5. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente, al quale non può conseguire condanna alle spese processuali o ad altri oneri accessori. In tema di impugnazioni, infatti, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Rv. 282549; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Rv. 281785). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deliberato in camera di consiglio, il 10 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte o Imperiali DEPCS:7,7:0 [OSCURATO:PERSONA]> SECCit'
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