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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 giugno 2026

Cassazione n. 21958/2026

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tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Gallo-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Comm.ric.prov.uff.cen.br di Roma n. 39/2024depositata il 27/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.Numero registro generale 18456/2024Numero sezionale 2767/2026Numero di raccolta generale 21958/2026Data pubblicazione 26/06/20261) La società [OSCURATO:PERSONA] ha depositato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la domanda diregistrazione per marchio di impresa n. 302019000031342 per il marchiofigurativo LIOLA’ (consistente “nella dicitura LIOLA’ COSMETICS incarattere a bastoncino personalizzato.

La scritta LIOLA’ è di colore neropantone con il punto della “I” e l’accento della “A” finale di colore kurz355- oro rosa- e la dicitura COSMETICS posto sotto alla dicitura LIOLA’ èdi colore kurz 355 (oro rosa), all’interno della lettera “O” della scrittaLIOLA’ è inserita una spirale di colore kurz 355- oro rosa-“) percontraddistinguere i seguenti prodotti della classe 3 dell’accordo di Nizza:cosmetici, dentifrici, lozioni per capelli, olii essenziali e profumeria.Nei confronti di tale domanda la [OSCURATO:PERSONA] KgArzneimittel ha depositato in data 17/12/2019 un atto di opposizionebasato sui propri marchi anteriori dell’Unione Europea Linola n. 5401708in classe 3 per “saponi, profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni percapelli”; Linola n. 892622 in classe 3 per “cosmetici, esclusi i prodotti perla cura dei capelli” e Linola n. 1366397 in classe 3 per “saponi,profumeria, olii essenziali, preparati per la cura del corpo e della bellezza;lozioni per capelli”, in relazione al disposto dell’art. 12 comma 1 lettera d)CPI e cioè per identità o somiglianza fra i marchi e identità o affinità tra iprodotti/servizi (rischio di confusione /associazione).L’UIBM ha accolto integralmente l’opposizione, ritenendo i due segniconfondibili, considerato che, nell’impressione complessiva prodotta daimarchi in esame, le differenze riscontrate non sono sufficienti a rendere imarchi nel loro complesso diversi, mentre le analogie riscontrate tra isegni non consentono di escludere il rischio di confusione.

In particolare,l’UIBM ha considerato medio il grado di somiglianza tra i segni in base alconfronto visivo e medio alto quello in base al confronto fonetico e che alivello concettuale, non avendo i due termini alcun significato, non siapossibile il confronto e ha ritenuto che, essendo i prodotti della classeNumero registro generale 18456/2024Numero sezionale 2767/2026Numero di raccolta generale 21958/2026Data pubblicazione 26/06/2026rivendicata destinati al pubblico in generale, il livello di attenzione sia daconsiderarsi normale.Avverso tale decisione [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso ex art. 182 CPI.

LaCommissione dei Ricorsi, con decisione del 27/5/2024, ha accolto ilricorso.[OSCURATO:PERSONA], in particolare, ha rilevato, circa il confronto visivo,che l’UIBM si è limitato al confronto numerico tra le lettere, senzaconsiderare altri elementi, come il tratto grafico nella lettera O (spirale incolore) di Liolà e la presenza di parola tronca con l’accento sull’ultimasillaba; dal punto di vista fonetico ha considerato la presenza dell’accentoquale elemento di differenziazione significativa nella pronuncia e nel suonodelle due parole; dal punto di vista concettuale, ha rilevato che il marchioLinola è evocativo del lino, mentre il marchio Liolà è costituito da nome difantasia (o semmai da riferimento al personaggio di Pirandello), conconseguente assenza di dimensione semantica comune; ha ancheosservato che il riferimento al lino ha la funzione di segnalare la presenzadi acido linoleico nei prodotti, come emerge dalla documentazione in atti,e che ciò incide sul grado di distintività del marchio, da considerarsi nonforte (per cui per il marchio debole sono sufficienti ad escludere laconfondibilità anche lievi variazioni).

Ha altresì sottolineato che il grado didi mantenimento della bellezza.2) Con ricorso notificato il 25/7/2024 la [OSCURATO:PERSONA] CoKg Arzneimittel ha impugnato la decisione della Commissione dei ricorsi,formulando quattro motivi di impugnazione.[OSCURATO:PERSONA] srl resiste con controricorso, mentre il Ministero Delle ImpreseE [OSCURATO:PERSONA] non si è costituito in sede di legittimitàSia la Liolà che la [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 18456/2024Numero sezionale 2767/2026Numero di raccolta generale 21958/2026Data pubblicazione 26/06/20261) Primo motivo di impugnazione: “Nullità della sentenzaimpugnata per violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 cpc in relazioneall’art. 360 comma 1 n. 4 cpc per aver ritenuto che il marchio Linola evocail lino (cosicché il marchio è stato ritenuto marchio debole rispetto al qualeanche lievi modificazioni, variazioni o aggiunte sarebbero sufficienti adescluderne la confondibilità)”.La ricorrente censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che ilmarchio Linola evochi il lino e che il riferimento al lino abbia la funzione disegnalare al consumatore la presenza di acido linoleico nei prodotti, comeda documentazione in atti, e differenzi a livello concettuale tale marchioda quello Liolà, privo di specifico rinvio semantico.La ricorrente sostiene che la decisione della Commissione ricorsi siaerronea e carente di motivazione o dotata di motivazione solo apparente,con violazione dell’art. 132, c. 2 n. 4 cpc per due ordini di ragioni: nonviene spiegato cosa provi la documentazione in atti; si afferma che ilriferimento al lino avrebbe la funzione di segnalare al consumatore lapresenza di acido linoleico, ma non si dimostra che cosa vengaeffettivamente recepito dal consumatore medio al momento dell’acquisto(per cui è irrilevante l’indicazione della componente lino sul sito web dellasocietà).Sostiene che, pertanto, il marchio Linola non evoca per il consumatoremedio l’acido linoleico e non è un marchio debole.Il motivo è inammissibile.1.1) In primo luogo si osserva che, secondo la giurisprudenza diquesta Corte, “in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure dicontraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di meritoimpugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione restacircoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionalerichiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi diNumero registro generale 18456/2024Numero sezionale 2767/2026Numero di raccolta generale 21958/2026Data pubblicazione 26/06/2026mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimentogiurisdizionale, di motivazione apparente, di manifesta ed irriducibilecontraddittorietà e di motivazione perplessa od incomprensibile, al di fuoridelle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omessoesame di un fatto storico, che abbia formato oggetto di discussione e cheappaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia” (Cass.civ., sez. trib., 27/10/2025, n. 28504; Cass. civ., sez. un., 7/04/2014, n.8053; Cass. civ., sez. trib., 26/12/2025, n. 34188; Cass. civ., sez. un.,10/05/2026, n. 13592); “A seguito della novella legislativa del 2012, sonoinammissibili i motivi di ricorso con cui si censura l''insufficienza, illogicitàe contraddittorietà della motivazione, perché non più previsti dall'art. 360c.p.c.” (Cass. civ., sez.

III, 24/10/2025, n. 28243).Nel presente caso, la Commissione ha rilevato che, dal punto di vistaconcettuale, i due marchi (Linola e Liolà) sono differenti, perché il primoevoca il concetto di lino (parola compresa all’interno del marchiodenominativo) e il secondo è solo un nome di fantasia (o semmai evocatutt’altro, cioè il protagonista di un’opera di Pirandello).

E fa derivare dadetto riferimento al lino un minore grado di distintività del marchio Linolae la natura di marchio debole dello stesso.Si osserva, allora, che il motivo è inammissibile, perché mediante ladenuncia di motivazione apparente si censura in realtà il giudizio di fattooperato dalla Commissione circa la distinzione concettuale tra i due marchie la natura di marchio debole del marchio della ricorrente.2) Secondo motivo di impugnazione: “Violazione o falsaapplicazione dell’art. 360 comma 1 n. 3 cpc in relazione all’art. 12 comma1 lettera d) CPI per mancata considerazione del marchio Linola comemarchio forte”.La ricorrente sostiene che le modeste differenze rilevate dalladecisione impugnata avrebbero dovuto portare ad un giudizio diconfondibilità fra i segni Linola e Liola’, ove il marchio Linola fosse statoNumero registro generale 18456/2024Numero sezionale 2767/2026Numero di raccolta generale 21958/2026Data pubblicazione 26/06/2026considerato un marchio forte (poiché in caso di marchio forte laconfondibilità si determina anche in presenza di consistenti varianti nelmarchio successivamente registrato).La ricorrente afferma che, dunque, gli elementi considerati dallaCommissione (come la presenza di un tratto grafico particolare nellalettera O- spirale in colore- e la presenza di una parola tronca conl’accento sull’ultima sillaba) sarebbero stati assolutamente irrilevantispecialmente ove il marchio Linola fosse stato correttamente consideratoun marchio forte.Il motivo è inammissibile.2.1) Anche in questo caso è inammissibile il sindacato di legittimitàsulla valutazione della confondibilità tra i marchi e della natura di marchiodebole o forte del segno Linola.Si veda, per es., sulla valutazione della natura debole o forte delmarchio: Cass. civ., sez.

I, 18/07/2025, n. 20096; Cass. civ., sez.

I,20/07/2023, n. 21638, che sottolineano in quali termini debba ritenersiche si tratti di giudizio di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, senon per vizio motivazionale; Cass. civ., sez.

I, 31/01/2023, n. 2866(“Anche con riferimento al profilo fonetico e concettuale, l'apprezzamentodel giudice del merito sulla confondibilità dei segni, in relazione allaaffinità dei prodotti commercializzati o dei servizi offerti, è incensurabile incassazione se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici”).3) Terzo motivo di impugnazione: “Violazione o falsa applicazionedell’art. 360 comma 1 n. 3 cpc in relazione all’art. 12 comma 1 lettera d)CPI anche ove il marchio LINOLA non fosse stato considerato marchioforte”.La ricorrente osserva che, anche nel caso in cui i marchio Linola nonfosse considerato marchio forte, gli elementi rilevati (presenza di un trattografico particolare nella lettera O -spirale in colore- e presenza di unaparola tronca con l’accento sull’ultima sillaba) avrebbero comunqueNumero registro generale 18456/2024Numero sezionale 2767/2026Numero di raccolta generale 21958/2026Data pubblicazione 26/06/2026dovuto portare ad un giudizio di confondibilità fra i segni ove laCommissione avesse rispettato i principi da seguire nel giudizio diconfondibilità tra marchi (confronto da effettuarsi al momentodell’acquisto; l’acquirente pone una attenzione media all’atto dell’acquisto;il confronto deve essere compiuto non in via analitica, ma in via globale esintetica; l’accertamento va condotto con riguardo all’insieme deglielementi salienti grafici e visivi mediante una valutazione di impressioneche prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo”).Il motivo è infondato.3.1) Si ritiene che la Commissione abbia rispettato i criteri da seguirenell’effettuare il giudizio di confondibilità tra i segni.Criteri individuati dalla giurisprudenza di questa Corte: “In tema ditutela del marchio, l'apprezzamento del giudice del merito sullaconfondibilità dei segni nel caso di affinità dei prodotti - apprezzamentoche costituisce un giudizio di fatto, incensurabile in cassazione, se sorrettoda motivazione immune da vizi logici e giuridici - non deve esserecompiuto in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e laseparata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale esintetica, con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi,mediante una valutazione d'impressione, che prescinde dalla possibilità diun attento esame comparativo e che va condotta in riferimento allanormale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quelgenere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio cheil consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell'altro; il predettogiudizio deve essere motivato e corredato dall'indicazione, concisa esintetica, delle ragioni che lo hanno orientato e degli elementi che attiranoprimariamente l'attenzione del fruitore” (Cass. cic., sez.

I, 13/12/2021, n.39764).Premesso che non è sindacabile la ratio decidendi della Commissionecirca la valutazione della natura del marchio Linola come marchio debole,Numero registro generale 18456/2024Numero sezionale 2767/2026Numero di raccolta generale 21958/2026Data pubblicazione 26/06/2026come sopra detto, si rileva che la Commissione risulta aver rispettato iprincipi da seguire nell’effettuazione del giudizio di confondibilità tramarchi.Essa, infatti, ha sottolineato la complessiva diversità dal punto di vistavisivo tra i due marchi, superando l’esame analitico operato dallaricorrente (che si ferma al dato numerico delle lettere, alla ripetizione dialcune sillabe) ed evidenziando l’insieme di elementi che fanno balzareagli occhi la differenza visiva (lettera O con spirale, parola tronca conaccento, dimensione e colore dei caratteri).Dal punto di vista fonetico la Commissione sottolinea che il suonocomplessivo della pronuncia del marchio Liolà, a causa dell’accentosull’ultima sillaba, accentua la differenziazione del medesimo dalla parolaLinola.E si è già detto dell’impressione complessiva sulla differenzaconcettuale tra i due marchi, rilevata dalla Commissione.Si ritiene, pertanto, che la Commissione abbia espresso l’impressionedi insieme emergente dal confronto tra i due marchi, con motivazioneimmune da vizi logici e con il rispetto dei criteri da seguirenell’effettuazione del giudizio di confondibilità.4) Quarto motivo di impugnazione: “Violazione o falsa applicazionedell’art. 360 comma 1 n. 5 cpc per omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.La ricorrente censura la decisione impugnata per aver omesso diesaminare il fatto che, nelle osservazioni del mandatario dell’attualericorrente in data 27/12/2023 rivolte alla Commissione dei ricorsi, sifaceva rilevare che l’UIBM aveva emesso analoga decisione diaccoglimento del ricorso nell’ambito della parallela opposizione n.652019000172336 nei confronti di altra domanda LIOLA’ COSMETICS n.302019000031346, anch’essa della [OSCURATO:PERSONA], decisione che non è stataNumero registro generale 18456/2024Numero sezionale 2767/2026Numero di raccolta generale 21958/2026Data pubblicazione 26/06/2026impugnata dalla [OSCURATO:SOCIETA] davanti alla Commissione ed è pertanto divenutadefinitiva.Il motivo è inammissibile.4.1) Si osserva che l'omesso esame di elementi istruttori (che quisarebbe la decisione non impugnata dell’UIBM) non integra, di per sé, ilvizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevantein causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice,ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie(Cass. civ., sez. un., 7/04/2014, n. 8053; Cass. civ., sez. trib.,25/11/2025, n. 30837; Cass. civ., sez.

II, 20/06/2024, n. 17005), ed ilgrado confusorio dei due segni sia stato ovviamente esaminato.Si nota altresì che, in ogni caso, il fatto dell’emissione, da partedell’UIBM, di decisione su altro marchio simile della Liolà non costituiscefatto decisivo per il presente giudizio, considerato che si tratta di decisioneamministrativa e che la Commissione, in questo caso, ha effettuato ilgiudizio di confondibilità tra i marchi, ritenendo errata la decisioneimpugnata dell’UIBM, per cui la mancata impugnazione di altra decisionesimile non produce alcun effetto sul presente giudizio.5) Il ricorso va, quindi, respinto.Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e siliquidano in dispositivo a carico della parte ricorrente.Poiché il ricorso principale viene disatteso, sussistono le condizioni perdare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cuial d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presuppostiprocessuali dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper la stessa impugnazione.

P.Q.MNumero registro generale 18456/2024Numero sezionale 2767/2026Numero di raccolta generale 21958/2026Data pubblicazione 26/06/2026La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare allaparte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in €.5.000,00 oltre a €. 200 per esborsi, oltre alle spese generali, pari al 15%sui compensi, e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il giorno 23/6/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.Il PresidenteEnrico Scoditti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Gallo-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Comm.ric.prov.uff.cen.br di Roma n. 39/2024depositata il 27/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.Numero registro generale 18456/2024Numero sezionale 2767/2026Numero di raccolta generale 21958/2026Data pubblicazione 26/06/20261) La società [OSCURATO:PERSONA] ha depositato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la domanda diregistrazione per marchio di impresa n. 302019000031342 per il marchiofigurativo LIOLA’ (consistente “nella dicitura LIOLA’ COSMETICS incarattere a bastoncino personalizzato. La scritta LIOLA’ è di colore neropantone con il punto della “I” e l’accento della “A” finale di colore kurz355- oro rosa- e la dicitura COSMETICS posto sotto alla dicitura LIOLA’ èdi colore kurz 355 (oro rosa), all’interno della lettera “O” della scrittaLIOLA’ è inserita una spirale di colore kurz 355- oro rosa-“) percontraddistinguere i seguenti prodotti della classe 3 dell’accordo di Nizza:cosmetici, dentifrici, lozioni per capelli, olii essenziali e profumeria.Nei confronti di tale domanda la [OSCURATO:PERSONA] KgArzneimittel ha depositato in data 17/12/2019 un atto di opposizionebasato sui propri marchi anteriori dell’Unione Europea Linola n. 5401708in classe 3 per “saponi, profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni percapelli”; Linola n. 892622 in classe 3 per “cosmetici, esclusi i prodotti perla cura dei capelli” e Linola n. 1366397 in classe 3 per “saponi,profumeria, olii essenziali, preparati per la cura del corpo e della bellezza;lozioni per capelli”, in relazione al disposto dell’art. 12 comma 1 lettera d)CPI e cioè per identità o somiglianza fra i marchi e identità o affinità tra iprodotti/servizi (rischio di confusione /associazione).L’UIBM ha accolto integralmente l’opposizione, ritenendo i due segniconfondibili, considerato che, nell’impressione complessiva prodotta daimarchi in esame, le differenze riscontrate non sono sufficienti a rendere imarchi nel loro complesso diversi, mentre le analogie riscontrate tra isegni non consentono di escludere il rischio di confusione. In particolare,l’UIBM ha considerato medio il grado di somiglianza tra i segni in base alconfronto visivo e medio alto quello in base al confronto fonetico e che alivello concettuale, non avendo i due termini alcun significato, non siapossibile il confronto e ha ritenuto che, essendo i prodotti della classeNumero registro generale 18456/2024Numero sezionale 2767/2026Numero di raccolta generale 21958/2026Data pubblicazione 26/06/2026rivendicata destinati al pubblico in generale, il livello di attenzione sia daconsiderarsi normale.Avverso tale decisione [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso ex art. 182 CPI. LaCommissione dei Ricorsi, con decisione del 27/5/2024, ha accolto ilricorso.[OSCURATO:PERSONA], in particolare, ha rilevato, circa il confronto visivo,che l’UIBM si è limitato al confronto numerico tra le lettere, senzaconsiderare altri elementi, come il tratto grafico nella lettera O (spirale incolore) di Liolà e la presenza di parola tronca con l’accento sull’ultimasillaba; dal punto di vista fonetico ha considerato la presenza dell’accentoquale elemento di differenziazione significativa nella pronuncia e nel suonodelle due parole; dal punto di vista concettuale, ha rilevato che il marchioLinola è evocativo del lino, mentre il marchio Liolà è costituito da nome difantasia (o semmai da riferimento al personaggio di Pirandello), conconseguente assenza di dimensione semantica comune; ha ancheosservato che il riferimento al lino ha la funzione di segnalare la presenzadi acido linoleico nei prodotti, come emerge dalla documentazione in atti,e che ciò incide sul grado di distintività del marchio, da considerarsi nonforte (per cui per il marchio debole sono sufficienti ad escludere laconfondibilità anche lievi variazioni). Ha altresì sottolineato che il grado didi mantenimento della bellezza.2) Con ricorso notificato il 25/7/2024 la [OSCURATO:PERSONA] CoKg Arzneimittel ha impugnato la decisione della Commissione dei ricorsi,formulando quattro motivi di impugnazione.[OSCURATO:PERSONA] srl resiste con controricorso, mentre il Ministero Delle ImpreseE [OSCURATO:PERSONA] non si è costituito in sede di legittimitàSia la Liolà che la [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 18456/2024Numero sezionale 2767/2026Numero di raccolta generale 21958/2026Data pubblicazione 26/06/20261) Primo motivo di impugnazione: “Nullità della sentenzaimpugnata per violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 cpc in relazioneall’art. 360 comma 1 n. 4 cpc per aver ritenuto che il marchio Linola evocail lino (cosicché il marchio è stato ritenuto marchio debole rispetto al qualeanche lievi modificazioni, variazioni o aggiunte sarebbero sufficienti adescluderne la confondibilità)”.La ricorrente censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che ilmarchio Linola evochi il lino e che il riferimento al lino abbia la funzione disegnalare al consumatore la presenza di acido linoleico nei prodotti, comeda documentazione in atti, e differenzi a livello concettuale tale marchioda quello Liolà, privo di specifico rinvio semantico.La ricorrente sostiene che la decisione della Commissione ricorsi siaerronea e carente di motivazione o dotata di motivazione solo apparente,con violazione dell’art. 132, c. 2 n. 4 cpc per due ordini di ragioni: nonviene spiegato cosa provi la documentazione in atti; si afferma che ilriferimento al lino avrebbe la funzione di segnalare al consumatore lapresenza di acido linoleico, ma non si dimostra che cosa vengaeffettivamente recepito dal consumatore medio al momento dell’acquisto(per cui è irrilevante l’indicazione della componente lino sul sito web dellasocietà).Sostiene che, pertanto, il marchio Linola non evoca per il consumatoremedio l’acido linoleico e non è un marchio debole.Il motivo è inammissibile.1.1) In primo luogo si osserva che, secondo la giurisprudenza diquesta Corte, “in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure dicontraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di meritoimpugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione restacircoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionalerichiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi diNumero registro generale 18456/2024Numero sezionale 2767/2026Numero di raccolta generale 21958/2026Data pubblicazione 26/06/2026mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimentogiurisdizionale, di motivazione apparente, di manifesta ed irriducibilecontraddittorietà e di motivazione perplessa od incomprensibile, al di fuoridelle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omessoesame di un fatto storico, che abbia formato oggetto di discussione e cheappaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia” (Cass.civ., sez. trib., 27/10/2025, n. 28504; Cass. civ., sez. un., 7/04/2014, n.8053; Cass. civ., sez. trib., 26/12/2025, n. 34188; Cass. civ., sez. un.,10/05/2026, n. 13592); “A seguito della novella legislativa del 2012, sonoinammissibili i motivi di ricorso con cui si censura l''insufficienza, illogicitàe contraddittorietà della motivazione, perché non più previsti dall'art. 360c.p.c.” (Cass. civ., sez. III, 24/10/2025, n. 28243).Nel presente caso, la Commissione ha rilevato che, dal punto di vistaconcettuale, i due marchi (Linola e Liolà) sono differenti, perché il primoevoca il concetto di lino (parola compresa all’interno del marchiodenominativo) e il secondo è solo un nome di fantasia (o semmai evocatutt’altro, cioè il protagonista di un’opera di Pirandello). E fa derivare dadetto riferimento al lino un minore grado di distintività del marchio Linolae la natura di marchio debole dello stesso.Si osserva, allora, che il motivo è inammissibile, perché mediante ladenuncia di motivazione apparente si censura in realtà il giudizio di fattooperato dalla Commissione circa la distinzione concettuale tra i due marchie la natura di marchio debole del marchio della ricorrente.2) Secondo motivo di impugnazione: “Violazione o falsaapplicazione dell’art. 360 comma 1 n. 3 cpc in relazione all’art. 12 comma1 lettera d) CPI per mancata considerazione del marchio Linola comemarchio forte”.La ricorrente sostiene che le modeste differenze rilevate dalladecisione impugnata avrebbero dovuto portare ad un giudizio diconfondibilità fra i segni Linola e Liola’, ove il marchio Linola fosse statoNumero registro generale 18456/2024Numero sezionale 2767/2026Numero di raccolta generale 21958/2026Data pubblicazione 26/06/2026considerato un marchio forte (poiché in caso di marchio forte laconfondibilità si determina anche in presenza di consistenti varianti nelmarchio successivamente registrato).La ricorrente afferma che, dunque, gli elementi considerati dallaCommissione (come la presenza di un tratto grafico particolare nellalettera O- spirale in colore- e la presenza di una parola tronca conl’accento sull’ultima sillaba) sarebbero stati assolutamente irrilevantispecialmente ove il marchio Linola fosse stato correttamente consideratoun marchio forte.Il motivo è inammissibile.2.1) Anche in questo caso è inammissibile il sindacato di legittimitàsulla valutazione della confondibilità tra i marchi e della natura di marchiodebole o forte del segno Linola.Si veda, per es., sulla valutazione della natura debole o forte delmarchio: Cass. civ., sez. I, 18/07/2025, n. 20096; Cass. civ., sez. I,20/07/2023, n. 21638, che sottolineano in quali termini debba ritenersiche si tratti di giudizio di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, senon per vizio motivazionale; Cass. civ., sez. I, 31/01/2023, n. 2866(“Anche con riferimento al profilo fonetico e concettuale, l'apprezzamentodel giudice del merito sulla confondibilità dei segni, in relazione allaaffinità dei prodotti commercializzati o dei servizi offerti, è incensurabile incassazione se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici”).3) Terzo motivo di impugnazione: “Violazione o falsa applicazionedell’art. 360 comma 1 n. 3 cpc in relazione all’art. 12 comma 1 lettera d)CPI anche ove il marchio LINOLA non fosse stato considerato marchioforte”.La ricorrente osserva che, anche nel caso in cui i marchio Linola nonfosse considerato marchio forte, gli elementi rilevati (presenza di un trattografico particolare nella lettera O -spirale in colore- e presenza di unaparola tronca con l’accento sull’ultima sillaba) avrebbero comunqueNumero registro generale 18456/2024Numero sezionale 2767/2026Numero di raccolta generale 21958/2026Data pubblicazione 26/06/2026dovuto portare ad un giudizio di confondibilità fra i segni ove laCommissione avesse rispettato i principi da seguire nel giudizio diconfondibilità tra marchi (confronto da effettuarsi al momentodell’acquisto; l’acquirente pone una attenzione media all’atto dell’acquisto;il confronto deve essere compiuto non in via analitica, ma in via globale esintetica; l’accertamento va condotto con riguardo all’insieme deglielementi salienti grafici e visivi mediante una valutazione di impressioneche prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo”).Il motivo è infondato.3.1) Si ritiene che la Commissione abbia rispettato i criteri da seguirenell’effettuare il giudizio di confondibilità tra i segni.Criteri individuati dalla giurisprudenza di questa Corte: “In tema ditutela del marchio, l'apprezzamento del giudice del merito sullaconfondibilità dei segni nel caso di affinità dei prodotti - apprezzamentoche costituisce un giudizio di fatto, incensurabile in cassazione, se sorrettoda motivazione immune da vizi logici e giuridici - non deve esserecompiuto in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e laseparata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale esintetica, con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi,mediante una valutazione d'impressione, che prescinde dalla possibilità diun attento esame comparativo e che va condotta in riferimento allanormale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quelgenere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio cheil consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell'altro; il predettogiudizio deve essere motivato e corredato dall'indicazione, concisa esintetica, delle ragioni che lo hanno orientato e degli elementi che attiranoprimariamente l'attenzione del fruitore” (Cass. cic., sez. I, 13/12/2021, n.39764).Premesso che non è sindacabile la ratio decidendi della Commissionecirca la valutazione della natura del marchio Linola come marchio debole,Numero registro generale 18456/2024Numero sezionale 2767/2026Numero di raccolta generale 21958/2026Data pubblicazione 26/06/2026come sopra detto, si rileva che la Commissione risulta aver rispettato iprincipi da seguire nell’effettuazione del giudizio di confondibilità tramarchi.Essa, infatti, ha sottolineato la complessiva diversità dal punto di vistavisivo tra i due marchi, superando l’esame analitico operato dallaricorrente (che si ferma al dato numerico delle lettere, alla ripetizione dialcune sillabe) ed evidenziando l’insieme di elementi che fanno balzareagli occhi la differenza visiva (lettera O con spirale, parola tronca conaccento, dimensione e colore dei caratteri).Dal punto di vista fonetico la Commissione sottolinea che il suonocomplessivo della pronuncia del marchio Liolà, a causa dell’accentosull’ultima sillaba, accentua la differenziazione del medesimo dalla parolaLinola.E si è già detto dell’impressione complessiva sulla differenzaconcettuale tra i due marchi, rilevata dalla Commissione.Si ritiene, pertanto, che la Commissione abbia espresso l’impressionedi insieme emergente dal confronto tra i due marchi, con motivazioneimmune da vizi logici e con il rispetto dei criteri da seguirenell’effettuazione del giudizio di confondibilità.4) Quarto motivo di impugnazione: “Violazione o falsa applicazionedell’art. 360 comma 1 n. 5 cpc per omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.La ricorrente censura la decisione impugnata per aver omesso diesaminare il fatto che, nelle osservazioni del mandatario dell’attualericorrente in data 27/12/2023 rivolte alla Commissione dei ricorsi, sifaceva rilevare che l’UIBM aveva emesso analoga decisione diaccoglimento del ricorso nell’ambito della parallela opposizione n.652019000172336 nei confronti di altra domanda LIOLA’ COSMETICS n.302019000031346, anch’essa della [OSCURATO:PERSONA], decisione che non è stataNumero registro generale 18456/2024Numero sezionale 2767/2026Numero di raccolta generale 21958/2026Data pubblicazione 26/06/2026impugnata dalla [OSCURATO:SOCIETA] davanti alla Commissione ed è pertanto divenutadefinitiva.Il motivo è inammissibile.4.1) Si osserva che l'omesso esame di elementi istruttori (che quisarebbe la decisione non impugnata dell’UIBM) non integra, di per sé, ilvizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevantein causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice,ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie(Cass. civ., sez. un., 7/04/2014, n. 8053; Cass. civ., sez. trib.,25/11/2025, n. 30837; Cass. civ., sez. II, 20/06/2024, n. 17005), ed ilgrado confusorio dei due segni sia stato ovviamente esaminato.Si nota altresì che, in ogni caso, il fatto dell’emissione, da partedell’UIBM, di decisione su altro marchio simile della Liolà non costituiscefatto decisivo per il presente giudizio, considerato che si tratta di decisioneamministrativa e che la Commissione, in questo caso, ha effettuato ilgiudizio di confondibilità tra i marchi, ritenendo errata la decisioneimpugnata dell’UIBM, per cui la mancata impugnazione di altra decisionesimile non produce alcun effetto sul presente giudizio.5) Il ricorso va, quindi, respinto.Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e siliquidano in dispositivo a carico della parte ricorrente.Poiché il ricorso principale viene disatteso, sussistono le condizioni perdare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cuial d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presuppostiprocessuali dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper la stessa impugnazione. P.Q.MNumero registro generale 18456/2024Numero sezionale 2767/2026Numero di raccolta generale 21958/2026Data pubblicazione 26/06/2026La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare allaparte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in €.5.000,00 oltre a €. 200 per esborsi, oltre alle spese generali, pari al 15%sui compensi, e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il giorno 23/6/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.Il PresidenteEnrico Scoditti
Sentenza Cassazione n. 21958/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris