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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 febbraio 2023

Cassazione n. 44172/2023

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la seguente SENTENZA Sul ricorsoiSgtog,41-10dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore nel giudizio di merito di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e deceduto il 19/06/2022 avverso la sentenza emessa il 20/12/2022 dalla Corte d'Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Nardo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Milano ha - per quanto qui rileva - dichiarato inammissibile (per rinuncia) l'appello del P.M. avverso la decisione assolutoria emessa dal Tribunale di Milano in data 17/09/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in relazdone ai reati a lui ascritti ai capi a), b), d), e), i), s) della rubrica.

In riforma della predetta sentenza, la Corte territoriale ha inoltre dichiarato non doversi procedere nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], in relazione agli ulteriori reati ascrittigli di cui ai capi c), f), q), r), per essere detti reati estinti per morte del reo.

2. Ricorre per cassazione l'avv. [OSCURATO:PERSONA] iache nel processo di merito aveva fiduciariamente difeso il [OSCURATO:PERSONA]?. lamentando il mancato apprezzamento dell'evidenza della prova dell'insussistenza dei fatti contestati al [OSCURATO:PERSONA], e rappresentando di essere conseguentemente legittimato a proporre ricorso per censurare la violazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

Al riguardo, il difensore sottolinea la peculiarità della fattispecie rispetto ad altre in cui l'impugnazione era stata dichiarata inammissibile, perché l'assoluzione per insussistenza del fatto, pronunciata nei confronti dei coimputati del [OSCURATO:PERSONA], era logicamente incompatibile con la sentenza ch non doversi procedere emessa nei confronti di quest'ultimo.

Il difensore illustra poi le ragioni della prospettata evidenza con riferimento a ciascun reato oggetto della decisione impugnata, e lamenta inoltre l'erronea applicazione del principio di diritto relativo alla immediata intellegibilità della prova dell'innocenza.

3. Con memoria ritualmente trasmessa, d Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, richiamando precedenti giurisprudenziali secondo cui la morte dell'imputato si configura come causa estintiva del rapporto processuale e degli effetti della nomina fiduciaria, precludendo ogni pronuncia nel merito.

4. Con memoria ritualmente trasmessa, il difensore replica alle argomentazioni del P.G., evidenziando che i precedenti giurisprudenziali citati non riguardavano la fattispecie in esame, in cui il decesso dell'imputato è avvenuto dopo la proposizione dell'appello, radicando perciò il dovere del giudice di secondo grado di pronunciarsi sull'applicabilità del comma 2 dell'art. 129.

CONSIDERATO :IEN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Ritiene invero il Collegio di dover dar seguito all'indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, ampiamente consolidato, secondo cui «è inammissibile, per difetto di legittimazione, il ricorso per cassazione proposto - avverso la sentenza di non doversi procedere per morte del reo, dichiarata all'esito del giudizio di rinvio - dal difensore di fiducia dell'imputato e dagli eredi, in quanto, anche se il difensore ha, a norma dell'art. 571 comma terzo, cod. proc. pen., un autonomo potere di impugnazione, la sua legittimazione ad impugnare viene meno con la morte dell'imputato, la quale fa cessare gli effetti della nomina.

Inoltre, una volta dichiarata la morte dell'imputato, nessun rimedio proc:essuale può essere proposto da terzi, ancorché eredi, stante la previsione dell'art. 568, comma terzo, per la quale il diritto di impugnazione spetta solo a colui al quale la legge espressamente lo conferisce» (Sez. 5, n. 15282 del 08/11/2016, dep. 2017, Arena, Rv. 269695 -

01. In senso conforme, cfr. Sez. 5, n. 29235 del 26/04/2018, G., Rv. 273192 - 01, secondo la quale «è inammissibile, per difetto di legittimazione, il ricorso per cassazione proposto dal difensore di fiducia dopo la morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla sentenza di condanna emessa nei suoi confronti ex art. 444 cod. proc. pen., in quanto, anche se il difensore ha, a norma dell'art. 571 comma 3, cod. proc. pen., un autonomo potere di impugnazione, la morte dell'imputato fa cessare gli effetti della nomina».

Nello stesso senso, cfr. Sez. 3, n. 23935 del 25/03/2021, F., Rv. 281850 - 01; Sez. 4, n. 4321 del 02/02/2022, Cice; da ultimo, cfr. Sez. 1, n. 36856 del 03/02/2023, [OSCURATO:PERSONA], la quale, in motivazione, ha ulteriormente precisato che «l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal difensore dopo la morte dell'imputato discende dalla mancanza del soggetto nei cui confronti si esercita l'azione penale, che costituisce uno dei presupposti essenziali del processo»).

In buona sostanza, il venir meno del diritto di impugnazione in capo al difensore dell'imputato, alla morte di quest'ultimo, costituisce una diretta quanto ineludibile conseguenza del fatto che l'esercizio di tale diritto, disciplinato all'interno dell'art. 571 cod. proc. pen. (non a caso rubricato "Impugnazione dell'imputato"), è strettamente correlato alla posizione e alla volontà dell'imputato, il quale, ai sensi del comma 4 del predetto articolo, "può togliere effetto all'impugnazione del suo difensore" (prerogativa, quest'ultima, che a sua volta costituisce espressione del più generale principio di cui all'art. 99, comma 2, del codice di rito).

2.1. La difesa ricorrente ha sostenuto che i precedenti giurisprudenziali evocati dal Procuratore Generale (ed in parte richiamati in questa sede) sarebbero inconferenti rispetto alla fattispecie in esame, nella quale il decesso del [OSCURATO:PERSONA] era avvenuto dopo la proposizione dell'appello ed aveva perciò radicato il potere- dovere del giudice di secondo grado di pronunciarsi ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Al riguardo, va evidenziato che, se è vero che la Corte d'Appello era in effetti stata chiamata a pronunciarsi sulla posizione del [OSCURATO:PERSONA], è anche vero che da tale presupposto non può farsi discendere la persistenza del diritto del difensore ad impugnare la sentenza, che deve ritenersi ormai precluso dal sopravvenuto difetto di legittimazione del difensore stesso: circostanza che - nei precedenti giurisprudenziali richiamati - aveva determinato l'inammissibilità dei ricorsi avverso la sentenza emessa in sede di rinvio, la sentenza di patteggiamento, ecc. (cfr. supra, § 2).

Neppure può condividersi l'ulteriore argomento difensivo imperniato (pag. 3 del ricorso) sulla legittimazione a proporre richiesta di revisione in capo all'erede o al prossimo congiunto, in caso di morte del condannato (cfr. art. 632, comma 1 lett. a, cod. proc. pen.): essendo agevole replicare che tale eccezionale legittimazione è espressamente prevista dalla legge, e riguarda una situazione del tutto diversa ed anzi opposta a quella che qui rileva, in cui non vi è stata alcuna pronuncia di condanna a carico del [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del quale è stata emessa una declaratoria di estinzione del reato ai sensi del comma 1 dell'art. 129 cod. proc. pen. 3.

Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Per ciò che riguarda le spese, deve trovare applicazione l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «l'impugnazione (nella specie, ricorso per cassazione) proposta dopo la morte dell'imputato è inammissibile per difetto di legittimazione e non può comportare la condanna alle spese né della parte privata, che, non essendo più soggetto del rapporto processuale, non può essere destinataria della statuizione, né del difensore che, pur non legittimato al gravame, rappresentando la difesa tecnica, non è parte e non è soggetto al principio della soccombenza» (Sez. 3, n. 23935 del 25/03/2021, F., Rv. 281850 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorsoiSgtog,41-10dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore nel giudizio di merito di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e deceduto il 19/06/2022 avverso la sentenza emessa il 20/12/2022 dalla Corte d'Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Nardo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Milano ha - per quanto qui rileva - dichiarato inammissibile (per rinuncia) l'appello del P.M. avverso la decisione assolutoria emessa dal Tribunale di Milano in data 17/09/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in relazdone ai reati a lui ascritti ai capi a), b), d), e), i), s) della rubrica. In riforma della predetta sentenza, la Corte territoriale ha inoltre dichiarato non doversi procedere nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], in relazione agli ulteriori reati ascrittigli di cui ai capi c), f), q), r), per essere detti reati estinti per morte del reo. 2. Ricorre per cassazione l'avv. [OSCURATO:PERSONA] iache nel processo di merito aveva fiduciariamente difeso il [OSCURATO:PERSONA]?. lamentando il mancato apprezzamento dell'evidenza della prova dell'insussistenza dei fatti contestati al [OSCURATO:PERSONA], e rappresentando di essere conseguentemente legittimato a proporre ricorso per censurare la violazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Al riguardo, il difensore sottolinea la peculiarità della fattispecie rispetto ad altre in cui l'impugnazione era stata dichiarata inammissibile, perché l'assoluzione per insussistenza del fatto, pronunciata nei confronti dei coimputati del [OSCURATO:PERSONA], era logicamente incompatibile con la sentenza ch non doversi procedere emessa nei confronti di quest'ultimo. Il difensore illustra poi le ragioni della prospettata evidenza con riferimento a ciascun reato oggetto della decisione impugnata, e lamenta inoltre l'erronea applicazione del principio di diritto relativo alla immediata intellegibilità della prova dell'innocenza. 3. Con memoria ritualmente trasmessa, d Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, richiamando precedenti giurisprudenziali secondo cui la morte dell'imputato si configura come causa estintiva del rapporto processuale e degli effetti della nomina fiduciaria, precludendo ogni pronuncia nel merito. 4. Con memoria ritualmente trasmessa, il difensore replica alle argomentazioni del P.G., evidenziando che i precedenti giurisprudenziali citati non riguardavano la fattispecie in esame, in cui il decesso dell'imputato è avvenuto dopo la proposizione dell'appello, radicando perciò il dovere del giudice di secondo grado di pronunciarsi sull'applicabilità del comma 2 dell'art. 129. CONSIDERATO :IEN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Ritiene invero il Collegio di dover dar seguito all'indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, ampiamente consolidato, secondo cui «è inammissibile, per difetto di legittimazione, il ricorso per cassazione proposto - avverso la sentenza di non doversi procedere per morte del reo, dichiarata all'esito del giudizio di rinvio - dal difensore di fiducia dell'imputato e dagli eredi, in quanto, anche se il difensore ha, a norma dell'art. 571 comma terzo, cod. proc. pen., un autonomo potere di impugnazione, la sua legittimazione ad impugnare viene meno con la morte dell'imputato, la quale fa cessare gli effetti della nomina. Inoltre, una volta dichiarata la morte dell'imputato, nessun rimedio proc:essuale può essere proposto da terzi, ancorché eredi, stante la previsione dell'art. 568, comma terzo, per la quale il diritto di impugnazione spetta solo a colui al quale la legge espressamente lo conferisce» (Sez. 5, n. 15282 del 08/11/2016, dep. 2017, Arena, Rv. 269695 - 01. In senso conforme, cfr. Sez. 5, n. 29235 del 26/04/2018, G., Rv. 273192 - 01, secondo la quale «è inammissibile, per difetto di legittimazione, il ricorso per cassazione proposto dal difensore di fiducia dopo la morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla sentenza di condanna emessa nei suoi confronti ex art. 444 cod. proc. pen., in quanto, anche se il difensore ha, a norma dell'art. 571 comma 3, cod. proc. pen., un autonomo potere di impugnazione, la morte dell'imputato fa cessare gli effetti della nomina». Nello stesso senso, cfr. Sez. 3, n. 23935 del 25/03/2021, F., Rv. 281850 - 01; Sez. 4, n. 4321 del 02/02/2022, Cice; da ultimo, cfr. Sez. 1, n. 36856 del 03/02/2023, [OSCURATO:PERSONA], la quale, in motivazione, ha ulteriormente precisato che «l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal difensore dopo la morte dell'imputato discende dalla mancanza del soggetto nei cui confronti si esercita l'azione penale, che costituisce uno dei presupposti essenziali del processo»). In buona sostanza, il venir meno del diritto di impugnazione in capo al difensore dell'imputato, alla morte di quest'ultimo, costituisce una diretta quanto ineludibile conseguenza del fatto che l'esercizio di tale diritto, disciplinato all'interno dell'art. 571 cod. proc. pen. (non a caso rubricato "Impugnazione dell'imputato"), è strettamente correlato alla posizione e alla volontà dell'imputato, il quale, ai sensi del comma 4 del predetto articolo, "può togliere effetto all'impugnazione del suo difensore" (prerogativa, quest'ultima, che a sua volta costituisce espressione del più generale principio di cui all'art. 99, comma 2, del codice di rito). 2.1. La difesa ricorrente ha sostenuto che i precedenti giurisprudenziali evocati dal Procuratore Generale (ed in parte richiamati in questa sede) sarebbero inconferenti rispetto alla fattispecie in esame, nella quale il decesso del [OSCURATO:PERSONA] era avvenuto dopo la proposizione dell'appello ed aveva perciò radicato il potere- dovere del giudice di secondo grado di pronunciarsi ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Al riguardo, va evidenziato che, se è vero che la Corte d'Appello era in effetti stata chiamata a pronunciarsi sulla posizione del [OSCURATO:PERSONA], è anche vero che da tale presupposto non può farsi discendere la persistenza del diritto del difensore ad impugnare la sentenza, che deve ritenersi ormai precluso dal sopravvenuto difetto di legittimazione del difensore stesso: circostanza che - nei precedenti giurisprudenziali richiamati - aveva determinato l'inammissibilità dei ricorsi avverso la sentenza emessa in sede di rinvio, la sentenza di patteggiamento, ecc. (cfr. supra, § 2). Neppure può condividersi l'ulteriore argomento difensivo imperniato (pag. 3 del ricorso) sulla legittimazione a proporre richiesta di revisione in capo all'erede o al prossimo congiunto, in caso di morte del condannato (cfr. art. 632, comma 1 lett. a, cod. proc. pen.): essendo agevole replicare che tale eccezionale legittimazione è espressamente prevista dalla legge, e riguarda una situazione del tutto diversa ed anzi opposta a quella che qui rileva, in cui non vi è stata alcuna pronuncia di condanna a carico del [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del quale è stata emessa una declaratoria di estinzione del reato ai sensi del comma 1 dell'art. 129 cod. proc. pen. 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Per ciò che riguarda le spese, deve trovare applicazione l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «l'impugnazione (nella specie, ricorso per cassazione) proposta dopo la morte dell'imputato è inammissibile per difetto di legittimazione e non può comportare la condanna alle spese né della parte privata, che, non essendo più soggetto del rapporto processuale, non può essere destinataria della statuizione, né del difensore che, pur non legittimato al gravame, rappresentando la difesa tecnica, non è parte e non è soggetto al principio della soccombenza» (Sez. 3, n. 23935 del 25/03/2021, F., Rv. 281850 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il r
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