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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 luglio 2026

Cassazione n. 23419/2026

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n. 3873/2024 emessa dalla CORTE D'APPELLOdi NAPOLI il 13.11.2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 2074/2025Numero sezionale 833/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391Numero di raccolta generale 23419/2026c.p.c.

Data pubblicazione 17/07/2026In ordine alle spese di lite, si applica il criterio della soccombenzadettato dall’art. 91 c.p.c.; in specie, a norma dell’art. 391, secondocomma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vannoliquidate come in dispositivo, anche a fronte dell’istanza di partericorrente all’ammissione al gratuito patrocinio, posto che ilpatrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare all'Erario anchele spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altrarisultata vittoriosa (Cass. n. 8388/2017; Cass n. 25653/2020; Cass.n. 23840/2024).

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle particontroricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida incomplessivi Euro 2.200,00 per compensi professionali, oltre allespese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 16 luglio 2026dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n. 3873/2024 emessa dalla CORTE D'APPELLOdi NAPOLI il 13.11.2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 2074/2025Numero sezionale 833/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391Numero di raccolta generale 23419/2026c.p.c. Data pubblicazione 17/07/2026In ordine alle spese di lite, si applica il criterio della soccombenzadettato dall’art. 91 c.p.c.; in specie, a norma dell’art. 391, secondocomma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vannoliquidate come in dispositivo, anche a fronte dell’istanza di partericorrente all’ammissione al gratuito patrocinio, posto che ilpatrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare all'Erario anchele spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altrarisultata vittoriosa (Cass. n. 8388/2017; Cass n. 25653/2020; Cass.n. 23840/2024). P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle particontroricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida incomplessivi Euro 2.200,00 per compensi professionali, oltre allespese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 16 luglio 2026dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23419/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris