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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03421/2024

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27128/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex legein [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della Suprema Corte di Cassazione rappresentato e difeso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ed AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatein [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lerappresenta e difende ope legis -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. dell’ [OSCURATO:PERSONA] n. 90/2020depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/12/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. la Commissione Tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, con la sentenza n. 90/11/2019,depositata in data 10 gennaio 2020 e non notificata, rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] confermando la sentenza di primo grado in forza della quale era stata respinta l’impugnazione proposta dal contribuenteavverso la cartella di pagamento relativa ad imposte di registro, ipotecarie, catastali ed INVIM riferite all’ anno 1983;

1.2. secondo quanto è dato desumere da detta sentenza i giudici di appello, nell’osservare che la costituzione di Agenzia delle Entrate (la quale aveva prodotto la sentenza n. 280/15/2007 posta a base della pretesa) era da ritenere tempestiva ed ammissibile, rilevava che, anche prescindendo dalla produzione di tale documento, doveva, comunque, ritenersi infondata l’eccezione di prescrizione della pretesa erariale che andava fatta decorrere dal passaggio in giudicato di detta sentenza (30/10/2008) e non già dalla data del suo deposito;

2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione sulla base di due motivi;

3. Agenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate-Riscossione, resistono con controricorso;

4. il ricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo motivo il contribuente lamenta, ex a rt. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 32 e 14 d.lgs.546/1992, termini perentori stabiliti in materia di contenzioso tributarioper la costituzione delle parti e per il deposito di documenti in giudizio;

1.1. osserva chela [OSCURATO:PERSONA], nel rigettare l’atto di appello, non aveva considerato che l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] non aveva prodotto la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 280/15/2007 richiamata nella parte motiva della decisione impugnata- atto idoneo a fondare la pretesa creditoria contestata- ed, erroneamente, aveva ritenuto tempestiva la costituzione di agenzia delle Entrate di Roma ed utilizzabile la produzione documentale effettuata dall’ente impositore, non considerando chel’Agenzia delle entrate di Roma aveva provveduto al deposito di atto di intervento ex art . 105 c od. proc. civ. e dei relativi documenti solo in data 12 dicembre 2018 a fronte dell’udienzafissata per il giorno 21 dicembre 2018 , in violazione dei termini perentoriprevisti dall’ art. 32 d . l gs. n. 546/1992 secondo cui “Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l'art. 24, comma 1...”; 2.con il secondo motivo lamenta, ex a rt. 360 , primo comma , n. 3, cod. proc. civ. violazione o falsa applicazione di legge in ragione dell’omesso rilievo della i ntervenuta prescrizione della pretesa azionata dall’agentedella riscossione;

2.1. osserva che solo per effetto della cartella di pagamento notificatagliin data 21 maggio 2018, era venuto a conoscenza “ per la prima (ed unica) volta, dopo la notifica del (proprio) ricorso avvenuta nel 1988”, del permanere della pretesa creditoria avanzata dall’agenzia nei suoi confronti e che non poteva tenersi conto della sentenza del 30/07/2007 che non era stata ritualmente prodotta nell’odierno giudizio;

3. il ricorso deve essere rigettato;

4. entrambi i motivi di impugnazione –che possono essere esaminati congiuntamente in quanto fra loro connessi - sono infondati in quanto la decisione impugnata è da ritenere corretta in diritto nella parte in cui ha ritenuto legittima la cartella e non prescritta la pretesa tributaria;

4.1. invero, a prescindere dalla questione relativa alla eccepita tardività ed irritualità della costituzione dell’interveniente in primo grado, la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio (Roma) n. 280/15/2007 posta a base della pretesa de qua risulta, comunque, acquisita in attinel corso del giudizio di appello;

4.2. invero nel processo tributario, poiché l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 consente la produzione in appello di qualsiasi documento, la stessa può essere effettuata anche dalla parte rimasta contumace in primo grado, poiché il divieto posto dall'art. 57 del dettodecreto riguarda unicamente le eccezioni in senso stretto (Sez. 5- , Ordinanza n. 29568 del 16/11/2018, Rv. 651548 -01);

4.3. non può, per altro verso, non rilevarsi che appare corretta in diritto la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non maturata la prescrizione vertendosi in ipotesi di actio iudicati esercitata con la cartella notificata in data 21 maggio 2018, a fronte di una sentenza passata in giudicato in data 30/10/2008 e, quindi, nel rispetto del termine di prescrizionale decennale operante ai sensi dell’ prevista dall'art. 2953 cod. civ., computatonon dal giorno della pubblicazione della sentenza, ma dal momento del suo passaggio in giudicato (vedi, Sez. 3, Sentenza n. 15765 del 10/07/2014);

5. stante l'infondatezza delle censure dedott e , dunque, il ricorso deve essere rigettato;

5.1. le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo; P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore delle parti controricorrenti, liquidandole nella misura di euro 5.600,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate e debito; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bisdello stesso art.13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data 7 dicembre 2023 Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27128/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex legein [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della Suprema Corte di Cassazione rappresentato e difeso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ed AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatein [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lerappresenta e difende ope legis -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. dell’ [OSCURATO:PERSONA] n. 90/2020depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/12/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. la Commissione Tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, con la sentenza n. 90/11/2019,depositata in data 10 gennaio 2020 e non notificata, rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] confermando la sentenza di primo grado in forza della quale era stata respinta l’impugnazione proposta dal contribuenteavverso la cartella di pagamento relativa ad imposte di registro, ipotecarie, catastali ed INVIM riferite all’ anno 1983; 1.2. secondo quanto è dato desumere da detta sentenza i giudici di appello, nell’osservare che la costituzione di Agenzia delle Entrate (la quale aveva prodotto la sentenza n. 280/15/2007 posta a base della pretesa) era da ritenere tempestiva ed ammissibile, rilevava che, anche prescindendo dalla produzione di tale documento, doveva, comunque, ritenersi infondata l’eccezione di prescrizione della pretesa erariale che andava fatta decorrere dal passaggio in giudicato di detta sentenza (30/10/2008) e non già dalla data del suo deposito; 2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione sulla base di due motivi; 3. Agenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate-Riscossione, resistono con controricorso; 4. il ricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo il contribuente lamenta, ex a rt. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 32 e 14 d.lgs.546/1992, termini perentori stabiliti in materia di contenzioso tributarioper la costituzione delle parti e per il deposito di documenti in giudizio; 1.1. osserva chela [OSCURATO:PERSONA], nel rigettare l’atto di appello, non aveva considerato che l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] non aveva prodotto la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 280/15/2007 richiamata nella parte motiva della decisione impugnata- atto idoneo a fondare la pretesa creditoria contestata- ed, erroneamente, aveva ritenuto tempestiva la costituzione di agenzia delle Entrate di Roma ed utilizzabile la produzione documentale effettuata dall’ente impositore, non considerando chel’Agenzia delle entrate di Roma aveva provveduto al deposito di atto di intervento ex art . 105 c od. proc. civ. e dei relativi documenti solo in data 12 dicembre 2018 a fronte dell’udienzafissata per il giorno 21 dicembre 2018 , in violazione dei termini perentoriprevisti dall’ art. 32 d . l gs. n. 546/1992 secondo cui “Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l'art. 24, comma 1...”; 2.con il secondo motivo lamenta, ex a rt. 360 , primo comma , n. 3, cod. proc. civ. violazione o falsa applicazione di legge in ragione dell’omesso rilievo della i ntervenuta prescrizione della pretesa azionata dall’agentedella riscossione; 2.1. osserva che solo per effetto della cartella di pagamento notificatagliin data 21 maggio 2018, era venuto a conoscenza “ per la prima (ed unica) volta, dopo la notifica del (proprio) ricorso avvenuta nel 1988”, del permanere della pretesa creditoria avanzata dall’agenzia nei suoi confronti e che non poteva tenersi conto della sentenza del 30/07/2007 che non era stata ritualmente prodotta nell’odierno giudizio; 3. il ricorso deve essere rigettato; 4. entrambi i motivi di impugnazione –che possono essere esaminati congiuntamente in quanto fra loro connessi - sono infondati in quanto la decisione impugnata è da ritenere corretta in diritto nella parte in cui ha ritenuto legittima la cartella e non prescritta la pretesa tributaria; 4.1. invero, a prescindere dalla questione relativa alla eccepita tardività ed irritualità della costituzione dell’interveniente in primo grado, la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio (Roma) n. 280/15/2007 posta a base della pretesa de qua risulta, comunque, acquisita in attinel corso del giudizio di appello; 4.2. invero nel processo tributario, poiché l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 consente la produzione in appello di qualsiasi documento, la stessa può essere effettuata anche dalla parte rimasta contumace in primo grado, poiché il divieto posto dall'art. 57 del dettodecreto riguarda unicamente le eccezioni in senso stretto (Sez. 5- , Ordinanza n. 29568 del 16/11/2018, Rv. 651548 -01); 4.3. non può, per altro verso, non rilevarsi che appare corretta in diritto la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non maturata la prescrizione vertendosi in ipotesi di actio iudicati esercitata con la cartella notificata in data 21 maggio 2018, a fronte di una sentenza passata in giudicato in data 30/10/2008 e, quindi, nel rispetto del termine di prescrizionale decennale operante ai sensi dell’ prevista dall'art. 2953 cod. civ., computatonon dal giorno della pubblicazione della sentenza, ma dal momento del suo passaggio in giudicato (vedi, Sez. 3, Sentenza n. 15765 del 10/07/2014); 5. stante l'infondatezza delle censure dedott e , dunque, il ricorso deve essere rigettato; 5.1. le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo; P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore delle parti controricorrenti, liquidandole nella misura di euro 5.600,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate e debito; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bisdello stesso art.13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data 7 dicembre 2023 Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]
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