CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 ottobre 2023
Cassazione n. 28511/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente Ordinanzainterlocutoria sul ricorso iscritto al n.23420/2020 proposto da : F.lli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. , difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nando Petrivelli; -ricorrente- contro Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio d ei m onopoli d el Piemonte ela Valle d ' A osta , difes a dall a Avvocatura Generale dello Stato; -resistente- avverso la sentenza del la Corte di appello di Torino n. 5 42 /202 de l 23/07/2020. Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 3/10/2023. Fatti di causa Nel 2019 la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione dinanzi al Tri- bunale di Torino nei confronti dell’Ufficio dei monopoli per il Piemonte avverso l’ordinanza ingiunzione di pagamento di € 20.000 per sanzione 2di 5 – 23420 /202 0 – 2 – 3/10/2023 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. amministrativa e di confisca di due personalcomputer con periferiche. La ricorrente si era vista imputata, nella qualità di soggetto autorizzato all’esercizio dei giochi esclusivamente a distanza, di avere messo a di- sposizione nel locale pubblico due postazioni di personal computer ido- nee ad accedere a un gioco con vincite in denaro su una piattaforma on line. Accertata era la violazione dell’art. 7 co. 3quaterd.l. 158/2012 conv. in l. 189/2012 (sanzionata dall’art. 1 co. 923 l. 208/15). Tale disposizione vieta la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco apprestate dai concessionari on line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo. L’opposizione è stata rigettata in primoe in secondo grado. Ricorre in cassazionela [OSCURATO:SOCIETA]. con tre motivi, illustrati da memoria. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha depositato atto di costituzione. Ragioni della decisione 1. – Il primo motivo censura che l’art. 7 co. 3quater d.l. 158/2012 conv. in l. 189/2012 sia stato applicato per sanzionare la condotta di un gestore di internet point che ha installato personal computer dai quali i clienti possono navigare in internet autonomamente, e così col- legarsi a un sito per giocarecon credenziali personali rilasciate da un concessionario statale di giochi pubblici a distanza. In via subordinata si solleva questione di legittimità costituzionale, con riferimento al ca- none di ragionevolezza, ove della menzionata disposizione non sia pos- sibile dare un’interpretazione diversa daquella accreditata dalla Corte di appello. Oltre alla falsa applicazione dell’art. 7 co. 3quater d.l. 158/2012 conv. in l. 189/2012, si censura la violazione dell’art. 1 co. 923 l. 208/15. 3di 5 – 23420 /202 0 – 2 – 3/10/2023 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Il secondo motivo sollecita a richiedere alla Corte di giustizia UEuna pronuncia pregiudiziale ex art. 267 TFUE sulla corretta interpretazione dell’art. 1 co. 3-bis direttiva 2002/21/CE, introdotto dalla direttiva 2009/140/CE, nonché sul se esso osti all’applicazione dell’art. 7 co. 3quaterd.l. 158/2012 conv. in l. 189/2012. Il terzo motivo censura la violazione dell’art. 9 direttiva 98/34/CE e, ove applicabili ratione temporis, degli artt. 5 e 6 direttiva 2015/1535/UE, come interpretati dalla Corte di Giustizia UE . Esso la- mentainoltre l’applicazione dell’art. 7 co . 3 q uater d.l. 158/2012 conv. in l. 189/2012. 2. -La saliente parte censurata della sentenza è la seguente ( in sin- tesi). La parola «apparecchiature» ex art. 7 co . 3 quater d.l. 158/2012 conv. in l. 189/2012 non indica i soli totem (cioè i dispositivi dedicati in modo stabile ed esclusivo ai giochi on line), ma si presta a ricom- prendere i personal computerdotati di connessione telematica e messi a disposizione per il gioco on line sulle piattaforme di concessionari. Infatti,la finalità di ordine pubblico di contrasto del gioco illegale, a tutela della salute pubblicaspecialmente di minorenni, impone un’in- terpretazione generosamente diretta a neutralizzare i tentativi di aggi- rare il divieto. Fra gli argomenti di supporto si cita la circolare dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (6/3/2014), ove le apparecchiature sono de- scritte come apparecchi terminali connessi ad internet o funzionanti tramite intranet con collegamenti che abilitano una navigazione a cir- cuito chiuso. La circolare precisa che tali apparecchiature sono costi- tuite per lo più dai totem e quindi non esclude che si diano altre appa- recchiature per mezzo delle quali si possa giocare on line. Al fine di evitare lacune sanzionatorie in un settore in rapida evoluzione tecno- logica, l’art. 7 co. 3quaterd.l. 158/2012 conv. in l. 189/2012 funziona 4di 5 – 23420 /202 0 – 2 – 3/10/2023 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. come norma «di chiusura» diretta a colpire l’utilizzo concreto per il gioco illecito di tutti i tipi di videoterminaliidonei a ciò. Ciò non implica però che sia sanzionata la semplice messa a disposizione di personal computero di apparecchi simili. È sanzionata la provata utilizzabilità come apparecchi di intrattenimento, in virtù della loro collocazione, dell’assenza di accorgimenti tecnici che impedi- scano di accedere a siti di gioco online o di altre circostanze di fatto da apprezzare in concreto caso per caso. Nel caso di specie, il fatto che i personal computer non fossero esclu- sivamente dedicati al gioco, ma potessero essere utilizzati anche per la generica navigazione in Internet è giuridicamente irrilevante, mentre in punto di fatto dalla loro collocazione e dal loro utilizzo emerge con evidenza che essi fossero finalizzati al gioco online (durante il sopral- luogo della Guardia di Finanza due avventori sono stati sorpresi a gio- care on line). Inoltre, prosegue la Corte di appello, non vi è alcuna ragione per formulare alla CGUE una richiesta di interpretazione pregiudiziale in relazione alla normativa oggetto di causa. In primo luogo, la Corte di Giustizia C-390/12 del 2014 ha chiarito che l'art. 56 TFUE è da inter- pretare nel senso che esso osta a una normativa nazionale del tipo di quella oggetto di applicazione, ma solo se essa non persegue effettiva- mente l'obiettivo della tutela dei giocatori d'azzardo o della lotta alla criminalità. Ancora, la finalità di tutela della salute pubblica, con particolare riguardo ai minori,e la necessità di provvedere con urgenza in tale materia esclude inoltre, in base all’art. 6 co. 7 direttiva 2015/1535/UE, l’obbligo della previa comunicazione alla Commissione del testo delle disposizioni oggetto di applicazione. La Corte di appello rinvia anche all’art. 3 co. 4 d.lgs. 259/2003 (codice delle comunicazioni elettroniche). 5di 5 – 23420 /202 0 – 2 – 3/10/2023 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. I motivi di ricorso, colti sullo sfondo delineato dalla motivazione della sentenza impugnata, sottopongono alla Corte questioni di note- vole valenza nomofilattica, meritevol i di un contraddittorio arricchito dal contributo del P.M., tra le quali: (a) il significato normativo - in questo contesto -della nozione di «apparecchiatura» rispetto al signi- ficato diffuso ne l linguaggio della tecnica : cioè, come un complesso d’impianti, di comandi e di strumenti fra loro coordinati, adibiti ad un certo servizio o anche ad una determinata lavorazione; (b) la distin- zione tra semplice messa a disposizione dell’apparecchiatura e con- creta utilizzabilità per finalità illecite; (c)gli indici menzionati per rav- visare il profilo della concreta utilizzabilitàper illeciti: se sia necessario il carattere permanente ed esclusivo della destinazione, oppure se sia sufficiente una destinazione dell’apparecchiatura transitoria (o comun- que reversibile) e promiscua; (d) il carattere relativamente elastico della fattispecie ex art. 7 co. 3quater d.l. 158/2012 conv. in l. 189/2012, tale che la disposizione possa funzionare come norma «di chiusura»in considerazione dei rapidissimi sviluppi della tecnica. In considerazione di ciò, la trattazion