CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 14565/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21900-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 2884/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con sentenza depositata il 10 agosto 2019 la Commissione tributaria regionale della Calabria confermava la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro l'avviso di accertamento con il quale, in relazione all'anno d'imposta 2003, era stata recuperata a tassazione, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. b) t.u.i.r., la plusvalenza derivante dalla cessione volontaria, a seguito di atto di esproprio da parte del Comune di Cutro, di un terreno destinato alla costruzione di una caserma militare. Osservava la CTR che il chiaro tenore letterale dell'art. 67, comma 1, lett. b), t.u.i.r., non contenente alcuna distinzione e/o specificazione, assoggetta a tassazione la plusvalenza realizzata a seguito di cessione di terreno sul quale lo strumento urbanistico comunale vigente consenta a qualunque titolo e per qualunque scopo di edificare; pertanto un'aspettativa, anche giuridica, non può ritenersi equivalente ad un atto formale di adozione di uno strumento urbanistico, perfino meramente attuativo. Riteneva quindi che nel caso di specie, ricadendo al momento della cessione il terreno in questione in zona agricola, il relativo corrispettivo non poteva essere assoggettato a tassazione a titolo di plusvalenza. Avverso la decisione, con atto del 7 agosto 2020, l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. La contribuente non ha svolto difese. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camera le. Considerato che: Preliminarmente va osservato che il ricorso è tempestivo, posto che i termini processuali nel periodo dal 9 marzo al 11 maggio Ric. 2020 n. 21900 sez. MT - ud. 23-03-2022 -2- 2020 sono rimasti sospesi a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, come previsto dagli artt. 83 del d.l. n. 18/2020 e 36 del d.l. n. 23/2020. Con unico mezzo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 11, comma 5, della I. n. 413/1991, in combinato disposto con l'art. 67 del d.P.R. n. 917/1986 e con il d.m. n. 1444/1968, per avere la CTR, in controversia concernente la tassazione, come plusvalenza ex art. 67 del d.P.R. n. 917/1986, del corrispettivo percepito dalla contribuente a seguito della cessione volontaria di un terreno nell'ambito di una procedura di espropriazione, deciso la controversia sulla base della mera destinazione urbanistica formale anziché con riguardo alla destinazione effettiva delle aree. Il ricorso è fondato. L'art. 67, comma 1, lett. b), t.u.i.r. (già 81) prevede che «le plusvalenze e plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione». L'art. 11, comma 5, della I. n. 413/1991 stabilisce che «Per le plusvalenze conseguenti alla percezione, da parte di soggetti che non esercitano imprese commerciali, di indennità di esproprio o di somme percepite a seguito di Ric. 2020 n. 21900 sez. MT - ud. 23-03-2022 -3- cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazione di urgenza divenute illegittime relativamente a terreni destinati ad opere pubbliche o ad infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, D di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] n. 97 del 16 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81, comma 1, lettera b), ultima parte, del testo unico delle imposte sui redditi [ora 67], approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni». Orbene, come già affermato da questa Corte (Cass. n. 9288 del 2019), la assoggettabilità a tassazione prescinde dalla classificazione risultante dal piano regolatore generale, con riguardo a zone non comprese nella classificazione formale del decreto ministeriale 2 aprile 1968 (Cass. n. 15845 del 2004). In sostanza, le previsioni di uno strumento urbanistico locale, quand'anche legittimamente adottate, sono del tutto irrilevanti ai fini specifici, perché non considerate dalla normativa nazionale, mentre quello che conta è il criterio che, ai sensi dell'art. 11, comma 5, I. n. 413/1991 sottopone a tassazione le plusvalenze conseguenti alla percezione di indennità o di risarcimenti in relazione alla mera collocazione dei suoli nelle zone omogenee indicate (di tipo A, B, C, D), senza rilevanza di alcuna ulteriore distinzione (tra aree aventi vocazione edificatoria e terreni agricoli). Ric. 2020 n. 21900 sez. MT - ud. 23-03-2022 -4- Ai fini dell'assoggettamento ad imposizione, è necessario quindi accertare se l'area, in relazione alla quale si verifica il presupposto impositivo, sia inserita in una di queste zone o per espressa previsione dello strumento urbanistico generale di primo livello, ovvero per il suo inserimento in linea di fatto in forza di piano attuativo di secondo o di terzo livello (Cass. n. 9455 del 2006; Cass. n. 4617 del 2005) e, comunque, non rileva, allo scopo di escludere l'imponibilità ai fini Irpef, il fatto che l'area, secondo il piano regolatore generale, si trovi all'interno di zona altrimenti destinata, poiché tale previsione non è sufficiente a escludere la relativa inerenza dell'area alle zone omogenee considerate avuto riguardo alla sua destinazione effettiva (Cass. n. 652 del 2012; Cass. n. 16231 del 2004). La sentenza impugnata si è discostata dai principi sopra esposti, avendo i giudici di appello escluso la sottoposizione ad imposizione per il fatto che il terreno espropriato era stato classificato dal piano regolatore generale del Comune di Cutro dapprima in zona "E3" e, successivamente, in zona "F", senza tenere conto della effettiva destinazione dell'area, dal momento che siffatta collocazione non esclude in modo automatico che si tratti di zona non omogenea a quelle di tipo A, B, C e D, cui fa riferimento la previsione del citato d.m. 2 aprile 1968. In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, per un nuovo esame alla stregua dei principi innanzi richiamati nonché per il regolamento delle spese del presente giudizio. P.Q.M. Ric. 2020 n. 21900 sez. MT - ud. 23-03-2022 -5- La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 23 marzo 2022. Il