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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46857/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 131-bis, cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità, è manifestamente infondato.

La Corte di appello ha correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non ravvisando nella condotta della ricorrente gli estremi della tenuità del fatto, in considerazione delle modalità della condotta, del "non esiguità" del danno cagionato alla persona offesa e dell'abitualità della condotta desumibile dai numerosi precedenti penali della medesima indole (vedi pag. 4 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, in assenza di contraddizioni o illogicità manifeste; rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 62-bis pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è generico e non consentito in sede di legittimità; la difesa, infatti, si è limitata a sostenere una generica carenza di motivazione sul punto, rassegnando poi le conclusioni favorevoli al proprio assistito, senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse in sentenza.

I giudici di appello, ai fini del diniego delle invocate attenuanti, hanno correttamente valorizzato (vedi pag. 4 della sentenza impugnata) la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 12 n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 131-bis, cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità, è manifestamente infondato. La Corte di appello ha correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non ravvisando nella condotta della ricorrente gli estremi della tenuità del fatto, in considerazione delle modalità della condotta, del "non esiguità" del danno cagionato alla persona offesa e dell'abitualità della condotta desumibile dai numerosi precedenti penali della medesima indole (vedi pag. 4 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, in assenza di contraddizioni o illogicità manifeste; rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 62-bis pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è generico e non consentito in sede di legittimità; la difesa, infatti, si è limitata a sostenere una generica carenza di motivazione sul punto, rassegnando poi le conclusioni favorevoli al proprio assistito, senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse in sentenza. I giudici di appello, ai fini del diniego delle invocate attenuanti, hanno correttamente valorizzato (vedi pag. 4 della sentenza impugnata) la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 n
Sentenza Cassazione n. 46857/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris