CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 28678/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 14-11-2022 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 novembre 2022, la Corte di appello di Bari confermava la decisione del 14 luglio 2020, con cui il Tribunale di Bari, all'esito di rito abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto della contestata recidiva, alla pena di anni 2, mesi 2, giorni 20 di reclusione e 11.000 euro di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Santeramo in Colle il 10 marzo 2020, giorno dell'arresto e del sequestro delle sostanze stupefacenti di tipo hashish e marijuana trovate nella sua disponibilità. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello pugliese, [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, la difesa deduce il vizio di motivazione rispetto al diniego delle attenuanti generiche, non avendo i giudici di merito adeguatamente valorizzato il pur riconosciuto comportamento collaborativo dell'imputato, il quale, in sede di perquisizione, provvide a consegnare di sua iniziativa il bilancino di precisione. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., non essendosi considerato che l'unica cessione contestata a [OSCURATO:PERSONA] è quella effettuata in favore di [OSCURATO:PERSONA], che ha comportato la dazione di soli 20 euro, ovvero di una cifra irrisoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Iniziando dal primo motivo, occorre richiamare, in via preliminare, la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. È stato altresì precisato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02) che, al fine di ritenere o escludere le attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente. 1.1. In applicazione di tale premessa ermeneutica, deve escludersi che la motivazione della sentenza impugnata sul diniego delle attenuanti generiche presenti vizi di legittimità rilevabili in questa sede, avendo la Corte territoriale sottolineato l'assenza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento, che invero nemmeno nell'atto di appello erano stati adeguatamente illustrati. In ogni caso i giudici di secondo grado non solo hanno ridimensionato l'ammissione di responsabilità dell'imputato, a fronte dell'evidenza delle prove raccolte, ma, nel ribadire l'adeguatezza della pena inflitta dal primo giudice, attestata nel medio edittale, hanno altresì rimarcato i numerosi precedenti penali a carico di [OSCURATO:PERSONA], idonei a delinearne in senso negativo la personalità. Orbene, in presenza di un apparato argomentativo sorretto da considerazioni non illogiche, non vi è spazio per l'accogliimento delle censure difensive, che sollecitano differenti apprezzamenti di merito non consentiti in questa sede. Di qui l'infondatezza della doglianza difensiva. 2. Ad analoga conclusione deve pervenirsi rispetto al secondo motivo. In via generale, occorre premettere che le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 24990 del 30/01/2020, Rv. 279499) hanno riconosciuto che la circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, cod. pen. è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, a ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, ivi compresi i delitti in materia di stupefacenti, essendosi precisato che il riconoscimento dell'attenuante de qua è compatibile con la fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Tanto premesso, le Sezioni Unite, nella richiamata pronuncia n. 24990 del 2020, hanno tuttavia chiarito che il riconoscimento di tale attenuante nel caso concreto resta pur sempre affidato a una puntuale ed esaustiva verifica, della quale il giudice di merito deve offrire adeguata giustificazione, che idia consistenza sia all'entità del lucro perseguito o effettivamente conseguito dall'agente, che alla gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta considerata: dovendosi tale ultimo elemento riferire alla nozione di evento in senso giuridico, esso è infatti idoneo a comprendere qualsiasi offesa penalmente rilevante, purché essa, come concretamente accertata, si riveli di tale particolare modestia da risultare "proporzionata" alla tenuità del vantaggio patrimoniale che l'autore del fatto si proponeva di conseguire o ha in effetti conseguito. Ciò posto, i giudici di merito hanno escluso l'applicabilità dell'attenuante invocata dalla difesa all'esito di un percorso argomentativo tutt'altro che illogico, osservando che l'acquirente della droga [OSCURATO:PERSONA], sentito a sommarie informazioni, ha dichiarato di aver ricevuto il numero di telefono dell'imputato da un ragazzo del paese di Santeramo, che lo indicava quale persona da cui avrebbe potuto acquistare lo stupefacente, palesando ciò la natura non occasionale della condotta, che dunque, al di là del singolo episodio, è stata ritenuta di non modesto rilievo, stante la dedizione all'attività di spaccio di [OSCURATO:PERSONA], per come desumibile del resto dalle modalità di occultamento della droga, rinvenuta sia in bagno nella tasca dell'accappatoio, sia nel soggiorno nella tasca di un giubbino, oltre che dal ritrovamento presso l'abitazione del ricorrente del materiale destinato al confezionamento e dal fatto che l'acquirente ha contattato l'imputato sul cellulare di questi, ciò a riprova della natura non episodica della cessione. Ora, si è in presenza anche in tal caso di argomentazioni saldamente ancorate agli elementi probatori e non illogiche, cui a difesa contrappone valutazioni di merito differenti, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità. 3. Ne consegue che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, da ciò conseguendo l'onere per il ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condann