CassazionedecretoSezione 6Decisione del 13 maggio 2022
Cassazione n. 27791/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16853-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 2416/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata 11/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e i suoi soci amministratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 2416/2021, che ha rigettato il gravame dei ricorrenti. I ricorrenti avevano proposto opposizione avverso il decreto che aveva loro ingiunto il pagamento di euro 5.843,89, quale saldo del prezzo di una serie di forniture di buste. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA]. non ha proposto difese. I ricorrenti hanno depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso censura "omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione; violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, 116, c.p.c. e 2697, 2727 e 2729 c.c., ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.": la Corte d'appello, così come il giudice di primo grado, ha omesso "ogni compiuta considerazione e valutazione di tutte le circostanze dedotte e allegate e di tutte le risultanze probatorie sia documentali sia testimoniali", così che l'iter logico-giuridico- motivazionale dei giudici di merito risulta viziato anche sotto il profilo della violazione degli artt. 112, 113 e 115 c.p.c. La censura è inammissibile. Quanto all'omesso esame di un fatto decisivo, va anzitutto considerato che, ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., quando la decisione d'appello è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste alla base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 360 e non per il n. 5. I ricorrenti contestano alla Corte d'appello di essersi acriticamente poggiata sulla decisione di Ric. 2021 n. 16853 sez. M2 - ud. 13-05-2022 -2- primo grado, così sostenendo che la decisione d'appello si basa, per le questioni di fatto, sulle stesse ragioni della prima decisione. In ogni caso, quello che viene denunciato nel motivo non è l'omesso esame di fatti storici, ma la valutazione delle prove operata dai giudici di merito (v. infra). Quanto all'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, si tratta di parametro non invocabile nel caso in esame (trova infatti applicazione la formulazione del n. 5 del primo comma dell'art. 360 introdotta dal di. 83/2012, applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012). Quanto, infine, alle denunciate violazioni o false applicazione di legge, esse si risolvono in una inammissibile richiesta a questa Corte di legittimità di rivalutazione degli elementi di prova considerati dal giudice di merito. 2. Non vi è pronuncia sulle spese, non essendosi l'intimata difesa nel presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. !Zie. 2021 n. 16853 sez. M2 - ud. 13-05-2022 -3- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della s