Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 7Decisione del 13 luglio 2023

Cassazione n. 43576/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 21/03/2023 del GIP TRIBUNALE di VITERBOt dato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Viterbo, in data mafzo 2023, su conforme richiesta del pubblico ministero, disponeva l'archiviazione del procedimento a suo carico e, nel contempo, ordinava la confisca ed il versamento presso la competente direzione di artiglieria del fucile in sequestro; ricordato che la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che il decreto di archiviazione con cui il giudice per le indagini preliminari disponga la confisca non obbligatoria per legge di un bene sottoposto a sequestro non è abnorme e, pertanto, non è impugnabile mediante ricorso per cassazione, ma è soggetto esclusivamente al rimedio dell'incidente di esecuzione (Sez. 3, Ord. n. 842 del 15/11/2019, dep. 2020, Rv. 278280; Sez. 1, sent. n. 5982 del 21/09/2016, dep. 2017, Rv. 269187; Sez. 4, Ord. n. 46422 del 23/10/2015, Rv. 265203); con riguardo alle difformi opinioni che si registrano circa la possibilità di conversione del ricorso ex art. 568, comma 5, cod.

Proc. pen. ritiene il Collegio che meriti continuità l'indirizzo da ultimo espresso da Sez. 3, Ord. N. 842/2019 cit. che ha ampiamente e condivisibilmente argomentato circa la riconducibilità dell'incidente di esecuzione, non qualificabile in senso stretto come mezzo di impugnazione, nella generale categorie dei "gravami" suscettibili di riqualificazione allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo improprio rispetto a quello legislativamente previsto, dovendosi in tal caso il giudice limitare, a norma dell'art. 568, comma 5, cod.

Proc. Pen. a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento e l'esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti al giudice competente (Sez.

U, Ord. n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221; Sez. 3, n. 40381 del 17/05/2019, Rv. 276934; Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020, dep. 2021, Rv. 2130168); Ritenuto, alla stregua delle considerazioni che precedono, che il ricorso deve essere qualificato come opposizione all'esecuzione con conseguente trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Viterbo per l'ulteriore corso; P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Viterbo.

Così deciso il 13 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 21/03/2023 del GIP TRIBUNALE di VITERBOt dato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Viterbo, in data mafzo 2023, su conforme richiesta del pubblico ministero, disponeva l'archiviazione del procedimento a suo carico e, nel contempo, ordinava la confisca ed il versamento presso la competente direzione di artiglieria del fucile in sequestro; ricordato che la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che il decreto di archiviazione con cui il giudice per le indagini preliminari disponga la confisca non obbligatoria per legge di un bene sottoposto a sequestro non è abnorme e, pertanto, non è impugnabile mediante ricorso per cassazione, ma è soggetto esclusivamente al rimedio dell'incidente di esecuzione (Sez. 3, Ord. n. 842 del 15/11/2019, dep. 2020, Rv. 278280; Sez. 1, sent. n. 5982 del 21/09/2016, dep. 2017, Rv. 269187; Sez. 4, Ord. n. 46422 del 23/10/2015, Rv. 265203); con riguardo alle difformi opinioni che si registrano circa la possibilità di conversione del ricorso ex art. 568, comma 5, cod. Proc. pen. ritiene il Collegio che meriti continuità l'indirizzo da ultimo espresso da Sez. 3, Ord. N. 842/2019 cit. che ha ampiamente e condivisibilmente argomentato circa la riconducibilità dell'incidente di esecuzione, non qualificabile in senso stretto come mezzo di impugnazione, nella generale categorie dei "gravami" suscettibili di riqualificazione allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo improprio rispetto a quello legislativamente previsto, dovendosi in tal caso il giudice limitare, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. Proc. Pen. a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento e l'esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti al giudice competente (Sez. U, Ord. n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221; Sez. 3, n. 40381 del 17/05/2019, Rv. 276934; Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020, dep. 2021, Rv. 2130168); Ritenuto, alla stregua delle considerazioni che precedono, che il ricorso deve essere qualificato come opposizione all'esecuzione con conseguente trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Viterbo per l'ulteriore corso; P.Q.M. Qualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Viterbo. Così deciso il 13 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il
Decreto Cassazione n. 43576/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris