CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 16226/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d'appello di BolognaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale, il quale ha conclusoper l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La Corte di appello di Bologna, con ordinanza del 5 gennaio 2026, hadichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza del GUP del Tribunale di Ravenna in data 15 settembre 2025, con laquale era stata applicata, in sostituzione della pena principale, la pena del lavorodi pubblica utilità ai sensi dell'art. 186, comma 9 bis, cod. strada.A fondamento della decisione, il giudice di secondo grado ha richiamatol'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., che stabilisce l'inappellabilità delle sentenzedi condanna per le quali sia stata applicata la pena sostitutiva del lavoro di pubblicautilità. Pertanto, rilevata l'inappellabilità, ha disposto la trasmissione degli atti allaSuprema Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.,avendo qualificato il gravame come ricorso per cassazione.2. [OSCURATO:PERSONA] affida il suo ricorso ai seguenti motivi.2.1. Con la prima censura, la ricorrente denuncia la violazione di legge pererronea applicazione degli artt. 186, comma 9 bis, cod. strada, 54 d.lgs. 28 agosto2000, n. 274, 20 bis cod. pen. e 56 bis legge 24 novembre 1981, n. 689, nonchéla violazione delle norme processuali, in relazione al combinato disposto degli artt.591 e 593, comma 3, cod. proc. pen.In via preliminare, la difesa osserva che, ricevuto un atto di impugnazione, ilgiudice adito avrebbe dovuto limitarsi a verificare l'oggettiva impugnabilità delprovvedimento, prendere atto della voluntas impugnationis e trasmettere gli attial giudice competente, senza adottare ulteriori provvedimenti.Nel merito, la censura investe il nucleo essenziale della decisione. Perpervenire alla declaratoria di inammissibilità, il giudice di secondo grado ha aderitoalla tesi secondo cui il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 186, comma 9 bis,cod. strada costituisce "pena sostitutiva" agli effetti dell'art. 593, comma 3, cod.proc. pen., in ragione del rinvio che quella norma opera all'art. 54 del d.lgs.n. 274/2000.La ricorrente contesta questa impostazione come erronea e del tutto isolata.Il motivo si conclude con la richiesta di annullamento dell'ordinanzaimpugnata.3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo perl’inammissibilità del ricorso.4. Il ricorso è inammissibile.4.1. Occorre muovere da un dato processuale che si pone come premessadell'intera valutazione.Il provvedimento impugnato, nella sostanza, ha natura di mero atto ditrasmissione.Invero, la Corte d'appello, avendo ritenuto la non appellabilità della sentenza,ha operato la conversione del gravame e ha trasmesso gli atti al giudice ritenutocompetente, senza adottare una decisione definitiva sui diritti delle parti.Si tratta, in altri termini, di un atto meramente procedimentale, funzionalealla sola prosecuzione del processo dinanzi al giudice ritenuto competente.L’ordinanza in esame non è autonomamente impugnabile.Ad escludere l'impugnabilità dell'ordinanza in questione concorrono variargomenti.In primo luogo, viene in rilievo il principio di tassatività delle impugnazioni,dal quale discende che l’impugnabilità dei provvedimenti e l’individuazione delrelativo mezzo devono essere stabilite, di volta in volta, dalla legge; nel caso dispecie, tuttavia, l’autonoma impugnabilità dell’ordinanza non è prevista da alcunadisposizione dell’ordinamento. Per altro verso, l’art. 568, commi 1 e 2, cod. proc.pen. esclude la generale impugnabilità delle ordinanze che non incidano sullalibertà personale.In secondo luogo, deve rilevarsi come manchi un interesse dell'imputatoall'impugnazione; requisito fissato dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen.L'ordinanza in questione è, infatti, priva di carattere decisorio, né puòvincolare la Corte di cassazione alla qualificazione dell'impugnazione quale ricorsoper cassazione anziché quale appello.Tale qualificazione potrà, però, essere effettuata dalla Corte di cassazionenell'ambito del procedimento avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza enon nell'ambito di un sub-procedimento illegittimamente promosso dall'imputatoed avente ad oggetto un atto privo di lesività, quale l'ordinanza di trasmissione.In altri termini, sarebbe anomalo consentire un giudizio sulla qualificazionedell'impugnazione - che avrebbe il carattere della definitività, svolgendosi di frontealla Corte di ultima istanza - precedente e indipendente rispetto al giudiziosull'impugnazione stessa (Sez. 3, n. 32047 del 05/06/2025, Rv. 288548 - 01;Sez. 3, n. 1205 del 13/03/1997, Rv. 207761 – 01).Va precisato, tuttavia, che la non impugnabilità autonoma del provvedimentodi trasmissione non lascia la parte priva di tutela. L'insegnamento consolidato diquesta Corte chiarisce che l'atto di trasmissione non resta insindacabile, poiché èsempre soggetto al controllo nell'ulteriore corso del procedimento, come accadein genere per i provvedimenti sulla competenza (Sez. 3, n.32047 del 5/06/2025,cit.).Conclusivamente, nessun pregiudizio deriva all'imputato dalla nonimpugnabilità dell'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte di cassazione,perché tale trasmissione, conseguente alla provvisoria riqualificazione dell'atto diimpugnazione da parte della Corte di appello, potrà essere oggetto di discussionenel giudizio di cassazione aperto a seguito della trasmissione stessa.Invero, il giudice ricevente non è in alcun modo vincolato dalla qualificazioneoperata dal trasmittente.Spetta alla Corte di Cassazione, a cui è stato trasmesso l’atto di appelloconvertito, compiere una autonoma e piena verifica sulla corretta qualificazionedel mezzo di gravame originariamente proposto dall'imputata, non essendovincolata dall'ordinanza della Corte d'appello.Si tratta di un potere di qualificazione, con cui la Corte di legittimità decide,con cognizione propria, se il gravame pervenuto debba essere trattato comericorso per cassazione ovvero come appello erroneamente trasmesso a giudiceincompetente.Deve dunque darsi continuità al principio sopra richiamato, secondo cui non èprevista alcuna forma di impugnazione (e quindi nemmeno il ricorso percassazione) contro il provvedimento con il quale il giudice di merito, ai sensidell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., qualifica l'impugnazione a lui propostacome ricorso per cassazione e dispone conseguentemente la trasmissione degliadottato, non resta insindacabile, poiché è sempre soggetto al controllonell'ulteriore corso del procedimento, come accade in genere per i provvedimentisulla competenza.5. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenutoconto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevatoche, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbiaproposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, anorma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonchéquello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende,equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 24 marzo 2026Il Consigliere estensore Il Presidente